La revisione della pianta organica delle Farmacie nei grandi comuni
- Avv Aldo Lucarelli
- 16 gen
- Tempo di lettura: 3 min
La revisione della pianta organica delle Farmacie nei grandi comuni ed il ruolo della conferenza dei servizi, il caso della conferenza decisoria e la lesione degli interessi dei dei farmacisti privati
La Conferenza di Servizi è uno strumento di semplificazione amministrativa che serve a concentrare in un unico momento (o in un unico flusso documentale) l'acquisizione di tutti i pareri necessari per un provvedimento.
Nel caso specifico della revisione della pianta organica delle farmacie la conferenza ha una funzione ben precisa ed è relativa al concetto stesso di “revisione delle sedi farmaceutiche” quale "procedimento complesso" che tocca vari interessi pubblici, quali la salute dei cittadini, l'urbanistica e la concorrenza tra farmacisti. Non dimentichiamoci infatti che la Farmacia rimane comunque un impresa.
Lo scopo della conferenza di servizi (art. 14 della legge 241/1990) è quella di coordinare i pareri degli organi coinvolti, ricordiamo infatti che il Comune deve obbligatoriamente sentire l'ASL (per gli aspetti sanitario-assistenziali) e l'Ordine dei Farmacisti (per gli aspetti professionali).
Come abbiamo avuto modo di vedere in altri pareri, leggi qui, i pareri sono obbligatori nella richiesta, ma non vincolanti, soccorrono nella istruttoria, devono essere quindi chiesti ma il loro contenuto non sarà vincolante per l'amministrazione a meno di scelte del tutto arbitrarie da parte dell'organo politico, che rimane quindi “dominus”. (art. 1 legge 475/1968)
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Ecco quindi che nei grandi centri urbani al fine di evitare ritardi procedurali e garantire una centralità ed un accentramento del procedimento il dipartimento competente, solitamente il settore “sviluppo del territorio” o “salute” a seconda dell'organizzazione del Comune.
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La legge prevede diverse tipologie di conferenza, ma per le farmacie se ne usano principalmente due:
Conferenza Istruttoria (Facoltativa): Si fa all'inizio del procedimento per esaminare insieme agli interessati il progetto di mappa delle farmacie e raccogliere i primi 'suggerimenti da parte degli organi coinvolti.

Conferenza Decisoria (Obbligatoria): ai sensi dell'art. 14, comma 2 della legge 241/1990, che si utilizza quando è necessario acquisire pareri e atti di assenso di altre amministrazioni per poter concludere il procedimento.
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In tal caso quindi senza il "via libera" della conferenza, che si conclude con una determinazione di conclusione positiva della conferenza dei servizi decisoria, contenente una proposta di revisione della pianta organica, la Giunta Comunale non potrà adottare la delibera finale in modo legittimo.
E' opportuno evidenziare che la conferenza deve essere un processo neutrale e puramente tecnico per garantire che le farmacie siano messe dove servono ai cittadini, e non per favorire o danneggiare un singolo farmacista.
Infine uno sguardo alla “lesività”. Ove la conferenza dei servizi abbia preso una determina posizione, contenente una proposta di revisione, questa determinazione, sebbene sia un atto ancora “interno” è oggetto di pubblicazione ed avrà un contenuto lesivo, e pertanto sarà autonomamente impugnabile rispetto alla determina di Giunta Comunale che poi recepirà la proposta.
Sovente infatti le determinazioni vengono considerati meri atti interni endo procedimentali e quindi privi di portata lesiva e non impugnabili (Giurisprudenza sul punto Consiglio di Stato 4507/2013 e Tar Napoli 1062/2022) ed ancora “L’esito della Conferenza dei servizi costituisce solo un atto preparatorio della fase di emanazione di un nuovo provvedimento dell’Amministrazione che è l’unico ad assumere efficacia immediatamente lesiva, con la conseguenza che il verbale della prima non ha valenza esoprocedimentale ed esterna, determinativa della fattispecie e incidente sulle situazioni degli interessati (cfr. da ultimo, TAR Lombardia, Milano, III 18.12.2019, n. 2691)”.
Tuttavia sempre piu' spesso si assiste ad atti di Comuni che espressamente prescrivono la possibilità di impugnazione autonoma della determinazione in quanto avente portata potenzialmente lesiva del contenuto, chiaramente da parte di quei Farmacisti che si ritenessero “lesi” “pregiudicati” o “ignorati” dalla determinazione della conferenza dei servizi.
In ogni caso il procedimento si potrà ritenere concluso solo con la determina di Giunta Comunale che abbia recepito la determinazione della conferenza di servizi!
Diritto Farmaceutico
Avv. Aldo Lucarelli





















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