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Concorso per nuove farmacie e revisioni comunali che sopprimo sedi

Una lotta impari tra i "Concorsi Farmacie" che rendono disponibili nuove sedi ed ampliano le platee dei farmacisti e le "revisioni comunali" che sopprimono sedi già previste.


A spuntarla però sono le nuove sedi e non le revisioni improvvisate, soprattutto ove non siano rispettati gli iter legali di revisione delle piante organiche ed a condizione che qualcuno porti i casi davanti alla Giustizia Amministrativa.


Leggi pure:


Prima di procedere infatti, è opportuno evidenziare, che per esperienza personale, se non vi è "l'istanza" o il ricorso di qualche buon cittadino, spesso le procedure anche se potenzialmente illegittime rimangono incastonate nella "storia" del singolo paese, con buona pace dei parametri legali (considerazione da esperienza personale)

Leggi pure:


La soppressione di una sede a concorso a seguito di una delibera comunale non ha effetto se non viene rispettato l'iter di legge in relazione al concorso ed in relazione alla modifica della pianta organica, secondo l'iter di legge, ovvero revisione ogni anno pari sulla base delle rilevazioni degli anni dispari.



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E' questo quello emerge dalla sentenza del Consiglio di Stato n. 6039/2025 che nel rigettare il ricorso avverso la sentenza del Tar Napoli n. 4196/2024 ribadisce i principi in tema di sedi "già" individuate da concorso che non possono essere soppresse a meno che non siano vacanti, e iter obbligato in tema di revisione della pianta organica, ovvero la normativa che su prevede che il piano delle farmacie venga revisionato ogni due anni, entro il 31 dicembre degli anni pari, sulla base della popolazione residente e previa acquisizione, sentiti l’Asl e l’Ordine dei farmacisti del territorio.


Precisa il Consiglio di Stato con la sentenza del 10 Luglio:


"I profili di censura evocati sono infondati. Innanzitutto, va evidenziato che in linea di principio il provvedimento comunale adottato in sede di revisione della pianta organica che abbia apportato una modifica dei confini di nuove sedi farmaceutiche oggetto di assegnazione nell'ambito del concorso straordinario non determina, se correttamente assunto, di per sé una lesione della par condicio rispetto a quanto previsto nel bando originario di concorso e in relazione ai primi assegnatari, laddove la decisione sia maturata successivamente, alla luce di valutazioni e sulla base di elementi sopravvenuti e nell'ambito della revisione biennale prevista per legge, e dovendo essere garantito l'interesse pubblico all'effettiva apertura delle nuove farmacie istituite.


Tuttavia, nel caso in esame non sembra che la delibera comunale abbia sortito l’effetto di modificare la pianta organica esistente nel Comune. Il Tar correttamente evidenzia che il termine “soppressione” non è mai utilizzato nella stessa, ma soprattutto ciò che viene in rilievo è che la delibera che l’appellante sostiene essere di revisione della pianta organica delle sedi farmaceutiche, costituendo un atto vincolato a determinate condizioni, avrebbe dovuto essere adottato nell'anno pari sulla base della popolazione residente nel Comune nell'anno dispari che lo precede, dovendo essere soppressa una sede farmaceutica qualora il decremento demografico non consentisse più la sua istituzione.


Più nel dettaglio, la normativa nazionale (cfr. legge n. 27 del 2012) prevede che il piano delle farmacie venga revisionato ogni due anni, entro il 31 dicembre degli anni pari, sulla base della popolazione residente e previa acquisizione, sentiti l’Asl e l’Ordine dei farmacisti del territorio. La delibera comunale invece modifica il numero delle sedi farmaceutiche presenti sul territorio di Bacoli eliminando la sede n. 8 ma non rispettando i parametri normativi in quanto il provvedimento non è stato emanato durante un anno pari e non è stato preceduto dall’acquisizione dei pareri dell’Asl e dell’Ordine Provinciale dei Farmacisti...


...per tali motivi l'appello è respinto con la conseguenza che è confermato il principio già espresso dal Tar Napoli nel 2024 secondo cui


"in sede di revisione la soppressione delle sedi poteva essere fatta solo per le sedi vacanti, mentre non poteva essere disposta né per quelle già assegnate, né per quelle oggetto di procedura concorsuale in corso. In sostanza, la delibera del Comune di soppressione sarebbe stata illegittima perché non avrebbe rispettato i parametri stabiliti ex lege per la modifica del piano delle farmacie presenti sui territori comunali (rispetto dell’emanazione durante l’anno pari sulla scorta dei dati Istat del precedente anno dispari, nonché la previa acquisizione dei parerei obbligatori dell’Asl e dell’Ordine Provinciale dei Farmacisti)."


Nulla di nuovo sotto al cielo, ma una importante conferma sia in tema di sedi previste a concorso, principio che ritroveremo anche per i concorsi ordinari, sia in tema di revisione delle piante organiche.


Diritto Farmaceutico

Avv. Aldo Lucarelli

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