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Direttore di più farmacie


Affrontiamo la normativa relativa al direttore di farmacia, in particolare riguardo alla possibilità di dirigere più farmacie o di avere un contratto a tempo parziale.

Incompatibilità con la Direzione in Più Farmacie - ruolo di controllo delle Asl

Il Ministero della Salute, richiamando il quadro normativo vigente (che riconosce al direttore della farmacia un ruolo di responsabilità assorbente e di garanzia della professionalità), ha espresso un parere negativo sulla possibilità che una stessa persona ricopra l'incarico di direttore in più farmacie.


Ruolo Assorbente: La figura del direttore è ritenuta cruciale per il regolare svolgimento del servizio farmaceutico e per garantire la professionalità e la competenza, soprattutto dopo la riforma che consente a società non composte interamente da farmacisti di essere titolari di farmacia (L. 124/2017).


Presenza Piena e Ininterrotta: Il quadro normativo attuale non è compatibile con l'affidamento dell'incarico di direttore che non ne garantisca una presenza piena e ininterrotta nell'esercizio farmaceutico. Questo esclude anche le forme contrattuali a tempo parziale (part-time).


La posizione del Ministero si fonda sul ruolo attribuito al direttore di farmacia dalla normativa di settore, tra cui:


• Art. 7, comma 3, della Legge n. 362/1991 (modificata dalla L. 124/2017), che stabilisce che la direzione della farmacia gestita dalla società è affidata a un farmacista in possesso del requisito dell'idoneità, che ne è responsabile.

• Art. 11 della Legge n. 362/1991 e Art. 122 del T.U.LL.S.S., che sottolineano la responsabilità del titolare/direttore sul regolare esercizio e sulla conduzione della farmacia.

• Le norme che stabiliscono l'estremo rigore con riferimento alle cause che consentono la sostituzione temporanea del direttore (Art. 11 della L. 475/1968), confermando il carattere personale e continuativo della direzione. A tal proposito le Asl/asp dettano procedure specifiche per le sostituzioni estive o temporane. 


Poi in particolare, il comma 1 dell'Art. 8 prevede che la partecipazione alle società (salvo eccezioni specifiche) sia incompatibile con:

• b) la posizione di titolare, gestore provvisorio, direttore o collaboratore di altra farmacia.

Questa disposizione è la base normativa che vieta esplicitamente al farmacista titolare direttore di ricoprire contemporaneamente la funzione di direttore in più farmacie e di essere anche titolare, gestore o collaboratore di altre ma va vista anche in collegamento con la Nota Ministeriale (2019)


La Nota del Ministero della Salute DGDMF n. 35043 del 2019, (qui) si fonda proprio su questo quadro normativo (Art. 7 e Art. 8 L. 362/1991) per ribadire:


1. La responsabilità assorbente del direttore.

2. L'esclusione di un contratto di direzione a tempo parziale (part-time).

3. Il divieto di dirigere più farmacie (esplicitato dall'incompatibilità prevista dall'Art. 8, comma 1, lett. b) per i direttori anche titolari di sede.


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La nota ministeriale del 2019 chiarisce che “l’attuale quadro normativo non è compatibile con forme contrattuali di affidamento dell’incarico di direttore che non ne garantiscano una presenza piena e ininterrotta o con la possibilità che una stessa persona ricopra tale assorbente ruolo in più farmacie, tanto più se si considera che, per effetto del recente intervento del legislatore, la compagine sociale di una società titolare di farmacia può essere costituita per intero da non farmacisti e che pertanto la figura del direttore di farmacia, responsabile del regolare svolgimento del servizio farmaceutico, rappresenta, in tali casi, garanzia di professionalità e competenza nell’esercizio di farmacia.


D’altra parte, evidenzia il Ministero, “la legge 127/2017 se da un lato ha introdotto, tra l’altro, la significativa innovazione con riguardo alla possibilità che la direzione della farmacia di cui è titolare una società sia affidata anche ad un farmacista non socio, in possesso del requisito dell’idoneità, che ne è responsabile, dall’altro non ha apportato modifiche sostanziali al ruolo del direttore di farmacia ed al rilievo che questi riveste nella conduzione professionale della farmacia; tanto che nel sopracitato articolo 7, comma 4, conferma l’estremo rigore con riferimento alle cause che consentono una sostituzione temporanea del direttore, equiparando, in tale ambito, quest’ultimo al titolare individuale. D’altro canto, anche l’art. 14 del DPR n. 1275 del 1991 recante il regolamento per l’esecuzione della L. 2 aprile 1968, n. 475, recante norme concernenti il servizio farmaceutico, nel prevedere i casi di sostituzione temporanea, dispone che il direttore della farmacia deve personalmente attendere alla direzione della farmacia ed alla conduzione economica della stessa. Previsione, questa, da leggere parallelamente con quella contenuta nel comma 1 dell’art. 11 della legge 362 del 1991 sulla base del quale il titolare della farmacia ha la responsabilità del regolare esercizio e della gestione dei beni patrimoniali della farmacia e nel primo comma dell’art. 119 del TULLSS che enuncia l’inscindibilità tra il farmacista-imprenditore e il farmacista-professionista.




In tema di sanzioni si profileranno di natura amministrativa come sanzione pecuniaria, sospensione e decadenza da parte della Asl e Regione che disciplinare da parte dell’Ordine.


Avv Aldo Lucarelli

Studio Legale Angelini Lucarelli


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