Patti parasociali e limiti legali della cessione delle quote di farmacia
- Avv Aldo Lucarelli
- 11 ore fa
- Tempo di lettura: 4 min
un tema estremamente interessante perché unisce il diritto societario privato (la vendita delle partecipazioni in S.r.l.) con una norma speciale e di ordine pubblico (il divieto di alienazione nel concorso straordinario per le farmacie).
Analizziamo le due questioni separatamente, evidenziando come i limiti alla circolazione possano essere di natura convenzionale (statuto e patti) o legale (norma speciale).
Ma perché questo post?
Spesso ci vengono poste domande sulla normativa societaria Senza tenere in debita considerazione la normativa speciale delle farmacie, il post “cerca” di affrontare tale concetto.
1. La Vendita delle Partecipazioni in S.r.l.
(Limiti Convenzionali)
Nella Società a Responsabilità Limitata (S.r.l.), la regola generale è la libera trasferibilità delle quote (art. 2469 c.c.), salvo diversa disposizione statutaria. Soci e fondatori, tuttavia, hanno ampia libertà di limitare questa circolazione per tutelare la compagine sociale (l'interesse a mantenere soci fidati o qualificati).
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A. Limiti Statutari (Efficacia Reale)
I limiti posti nello statuto sono i più forti perché, come abbiamo visto, sono opponibili alla società e ai terzi, e la loro violazione rende inefficace o invalido l'atto di cessione. Tra questi cito a titolo esemplificativo prelazione e clausola di gradimento e limiti temporali di vendita (art 2469 cc)

B. Limiti Parasociali (Efficacia Obbligatoria)
I Sindacati di Blocco sono patti parasociali che limitano o vietano la vendita delle quote tra i soci firmatari.
• Esempio: Accordo tra i soci che si impegnano a non vendere le proprie quote per 5 anni.
• Rimedi: In caso di vendita in violazione, il contratto di cessione della quota resta valido ed efficace (la società non può rifiutare l'iscrizione del nuovo socio nel Libro Soci), ma il socio venditore è tenuto al risarcimento del danno (o al pagamento della penale, se prevista) nei confronti degli altri soci contraenti.
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Una possibile forma di collegamento tra Statuto e Patti è l'inserimento nello statuto di una clausola di gradimento che subordini l'ingresso di un nuovo socio alla sua adesione ai patti parasociali esistenti (Massima n. 194 del Consiglio Notarile di Milano 17.11.2020). In questo modo, il patto acquista un'efficacia "reale" indiretta.
2. Il Divieto di Alienazione nel Concorso Straordinario Farmacie (Limiti Legali)
Il caso delle farmacie rappresenta un esempio di come norme di carattere pubblico possano imporre un divieto di alienazione legale che prevale sull'autonomia privata (statuto e patti).
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A. Il divieto di alienazione (o meglio, di cumulo e partecipazione a nuovi concorsi) nasce dal combinato disposto di diverse norme (in particolare l'art. 12, comma 4 della L. n. 475/1968 e il D.L. n. 1/2012, sul concorso straordinario), e ciò per
1. Garantire la capillarità del servizio farmaceutico
2. Impedire l'elusione del concorso
sorge quindi il Problema della Cessione di Quote Sociali
La questione più complessa sorge quando la farmacia è titolare di una società (come una S.r.l.) e un socio cede la propria quota di partecipazione.
La giurisprudenza amministrativa (Consiglio di Stato) ha stabilito un orientamento rigoroso:
• Equiparazione Cessione Quota a Cessione Farmacia: Ai fini dell'applicazione del divieto, la cessione di una quota di partecipazione da parte del farmacista che è socio di una società titolare di farmacia (vinta con il concorso straordinario) viene equiparata alla cessione della titolarità della farmacia stessa.
• Durata del Divieto: Il farmacista che cede la propria quota (anche se minoritaria) non può concorrere all'assegnazione di un'altra farmacia se non sono trascorsi almeno dieci anni dall'atto del trasferimento/cessione.
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Attenzione, il divieto colpisce la persona fisica del farmacista socio che ha ceduto, impedendogli di partecipare a futuri concorsi, salvo mitigazioni come abbiamo visto nei concorsi ordinari Emilia Romagna e Puglia 2025.
C. Le Categorie di Tutele Inservibili
In questo contesto, le tutele di diritto privato (statutarie o parasociali) sono inservibili per aggirare il divieto:
• Statuto e Patti di Blocco: Sebbene Statuto o Patti parasociali possano legittimamente prevedere un divieto di alienazione (per rispecchiare il divieto legale) la loro funzione è rafforzativa.
Questi infatti Non possono MAI rendere valido un trasferimento che la legge (di ordine pubblico) considera ostativo alla partecipazione a futuri concorsi.
I rimedi in caso di violazione del divieto legale non sono di natura civile (risarcimento), ma amministrativa:
• Decadenza: Il socio che ha ceduto la quota e successivamente ha partecipato e vinto un nuovo concorso, è soggetto alla dichiarazione di decadenza dall'assegnazione della nuova sede farmaceutica.
In conclusione, mentre i limiti convenzionali (Statuto/Patti) regolano la vita interna della S.r.l. e l'interesse dei soci con sanzioni civilistiche (inefficacia vs. risarcimento), il divieto nel concorso farmacie è una norma speciale (legale) di tutela dell'interesse pubblico.
La sua violazione comporta sanzioni di tipo amministrativo (decadenza, revoca e annullamento, leggi nel blog gli articoli a tema) a prescindere da eventuali accordi privati sulla circolazione delle quote.
Una precisazione, il limite per partecipare ad un nuovo concorso farmacie é di 10 anni dalla cessione della precedente farmacia (eccetto il caso eredità) mentre il limite legale di cessione delle quote del concorso straordinario era di 10 anni ma é stato ridotto a 3 ed é un limite di circolazione e non di partecipazione.
Diritto Farmaceutico
Avv Aldo Lucarelli





















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