Fusione tra Comuni e diritti della Farmacia alla revisione della (nuova) pianta organica
- Avv Aldo Lucarelli
- 18 mar
- Tempo di lettura: 5 min
Nel caso di fusione tra più comuni - ipotesi rara ma ancora esistente nel nostro ordinamento si pensi al caso del Comune di Gambugliano - cosa accade alla pianta organica del nuovo ente?
Le farmacie esistenti mutano la propria natura? ad esempio con il l’assaggio da rurale ad urbana?
La revisione della pianta organica é sollecitabile da una delle farmacie rurali?
Farmacie Urbane Vs Farmacie Rurali
L’art. 1, primo comma, legge n. 221 del 1968 sancisce che
“Le farmacie sono classificate in due categorie: a) farmacie urbane, situate in comuni o centri abitati con popolazione superiore a 5.000 abitanti; b) farmacie rurali ubicate in comuni, frazioni o centri abitati con popolazione non superiore a 5.000 abitanti”. Con specifico riferimento alle farmacie rurali, il secondo comma della disposizione precisa che
“Non sono classificate farmacie rurali quelle che si trovano nei quartieri periferici delle città, congiunti a queste senza discontinuità di abitati”.
La previsione contenuta nel primo comma, lett. b), della riportata norma costituisce la regola generale, rispetto alla quale il secondo comma rappresenta l’eccezione, che deve quindi essere interpretata restrittivamente in ossequio al criterio ermeneutico posto dall’art. 14 delle c.d. preleggi.
Pertanto, le farmacie ubicate in un Comune, ovvero in una frazione o centro abitato, avente popolazione inferiore a 5.000 abitanti sono sempre farmacie rurali. Si sottraggono a tale definizione (“Non sono classificate farmacie rurali”) esclusivamente le farmacie dislocate “nei quartieri periferici delle città” che, pur avendo una popolazione inferiore a quella indicata, siano congiunti alle rispettive città “senza discontinuità di abitati”, e quindi unicamente qualora tali centri costituiscano fra loro un unico ed indistinto sviluppo di edificato.
Abbiamo visto in un recente caso affrontato dal Tar Pescara come la distanza tra le farmacie e la continuità di abitato sia verificabile dal Comune per mezzo dei rilievi della propria polizia municipale.
La farmacia gestita dalla ricorrente, essendo ubicata in un Comune avente una popolazione inferiore a 5.000 abitanti, era quindi – per espressa definizione normativa – una farmacia rurale.
Farmacia Rurale e Frazione del Comune con meno di 5000 abitanti
La situazione, invero, non è affatto mutata per effetto della fusione dei due precedenti Comuni, che ha condotto al sorgere di un Comune la cui popolazione è superiore al limite di 5.000 abitanti.
Infatti, la farmacia lpur trovandosi ora in un Comune la cui popolazione complessiva supera il ricordato limite, continua a rivestire la qualità di farmacia rurale, in quanto insiste in una frazione la cui popolazione è (sempre) inferiore a 5.000 abitanti.
Afferma, infatti, la giurisprudenza con consolidato orientamento che «la qualificazione di farmacie rurali spetta a quelle ubicate non solo nei Comuni, ma anche in frazioni o centri abitati degli stessi con popolazione inferiore a 5.000 abitanti, con conseguente irrilevanza a fini classificatori che la popolazione complessiva del Comune superi tale cifra» (Consiglio di Stato, sez. III, 4 luglio 2011, n. 4003; negli stessi termini, T.A.R. Veneto, sez. III, 21 gennaio 2019, n. 73).
La situazione di fatto potrebbe mutare soltanto se la frazione fosse congiunta all’abitato “senza discontinuità di abitati”, secondo l’eccezione prevista dal precedentemente ricordato secondo comma dell’art. 1 legge n. 221 del 1968.
Farmacista Rurale e limite al sindacato della pianta organica comunale
Perdurando la qualità di farmacia rurale in capo alla sede gestita, non sussiste l’interesse a chiedere l’annullamento della delibera di revisione. (Tar Veneto 233/2025)
La revisione biennale della pianta organica delle farmacie presenti in un Comune, secondo quanto emerge dall’art. 2, comma 2, legge n. 475 del 1968 (nel testo risultante dalle modifiche introdotte dall’art. 11 d.l. n. 1 del 2012, convertito in legge n. 27 del 2012), assolve alla funzione di assicurare che permanga il rapporto fra il numero di farmacie aperte e quello degli abitanti (rapporto stabilito in una farmacia ogni 3.300 abitanti dall’art. 1, comma 2, legge n. 475 del 1968), verificare l’esigenza di istituire nuove sedi farmaceutiche in caso di aumento della popolazione con conseguente variazione del predetto rapporto, e garantire l’accesso degli utenti al servizio farmaceutico mediante una funzionale distribuzione delle sedi farmaceutiche sul territorio comunale, anche relativamente a zone scarsamente abitate.
Sulla base della funzione per la quale il legislatore ha previsto la ricordata revisione biennale, gli esiti della stessa non producono effetti nei confronti delle farmacie rurali.
Ribadito che le farmacie si distinguono in urbane e rurali secondo l’art. 1, primo comma, legge n. 221 del 1968, l’istituzione delle farmacie urbane risponde al criterio demografico stabilito dall’art. 1, comma 2, legge n. 475 del 1968 di una farmacia ogni 3.300 abitanti, mentre l’istituzione delle farmacie rurali obbedisce al differente criterio topografico posto dall’art. 1, primo e secondo comma, legge n. 221 del 1968, essendo queste ultime previste unicamente per i Comuni e le frazioni che presentano una popolazione contenuta e si trovano in posizione isolata, in quanto non congiunti a centri urbani di una apprezzabile dimensione.
In questo contesto, la revisione biennale delle sedi farmaceutiche opera soltanto nei confronti delle farmacie urbane, poiché:
a) la revisione è influenzata dalla variazione del rapporto fra popolazione e farmacie esistenti, e quindi dipende dal cd. criterio demografico (previsto per le farmacie urbane);
b) tale istituto è inserito nella legge n. 475 del 1968, intitolata «Norme concernenti il servizio farmaceutico», mentre identica previsione non si rinviene nell’ambito della legge n. 221 del 1968, specificamente dettata in tema di «Provvidenze a favore dei farmacisti rurali».

Farmacia Rurale e spostamento della sede
… tale utilità non può essere conseguita poiché una farmacia rurale non può essere spostata in un luogo diverso dalla località a vantaggio della quale essa è stata istituita (in questi termini, Consiglio di Stato, sez. III, 13 marzo 2024, n. 2450).
La resilienza del criterio topografico oltre i confini della fusione tra Comuni
In definitiva, il caso della fusione tra enti locali — pur ridisegnando i confini amministrativi e le geografie istituzionali — non scalfisce la natura "funzionale" del presidio farmaceutico rurale.
Come confermato dalla giurisprudenza amministrativa citata più recente, la classificazione di una farmacia non segue acriticamente il destino politico del Comune, bensì resta ancorata alla realtà materica e demografica del territorio che è chiamata a servire.
L’intangibilità della natura rurale, in presenza di una frazione isolata e con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti, funge da doppio binario di tutela:
1. Per il farmacista, che mantiene il diritto alle provvidenze e ai sussidi previsti dalla Legge n. 221/1968;
2. Per l'utenza, che vede garantito il diritto alla salute in zone periferiche, altrimenti sacrificate sull'altare di una mera ottimizzazione dei costi o di logiche puramente commerciali.
Il tentativo di forzare il passaggio allo status di "farmacia urbana" per perseguire una maggiore redditività tramite lo spostamento verso il centro cittadino si scontra, dunque, con la prevalenza del criterio topografico su quello demografico.
In questo scenario, la revisione della pianta organica cessa di essere uno strumento di autogestione economica per il titolare e riafferma la sua natura di atto di alta pianificazione sanitaria: un presidio di prossimità che, proprio perché rurale, non può "migrare", pena la negazione della sua stessa ratio esistenziale.
Diritto Farmaceutico
Avv Aldo Lucarelli

















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