La sostituzione del direttore della Farmacia per l'estate
- Avv Aldo Lucarelli
- 26 giu
- Tempo di lettura: 4 min
Aggiornamento: 27 giu
La sostituzione del direttore di farmacia per le vacanze estive, come per altre tipologie di assenza temporanea, è una procedura ben definita dalla normativa italiana, in particolare dall'Art. 11 della Legge 362/1991 e successive modifiche.
Ecco come funziona, in sintesi:
1. Requisiti del Sostituto:
Il farmacista sostituto deve essere iscritto all'Ordine professionale dei Farmacisti.
Deve possedere il requisito dell'idoneità previsto dall'Art. 12 della L. 475/1968 e successive modifiche.
2. Domanda di Autorizzazione alla ASL o ASP competente
Il titolare/direttore della farmacia che intende assentarsi deve presentare un'apposita istanza alla ASL competente per territorio.
L'istanza deve indicare chiaramente il periodo di assenza e il nome del farmacista sostituto.
È necessario allegare la documentazione richiesta, che spesso include:
Autocertificazione del farmacista sostituto attestante il possesso dei requisiti.
Certificato di iscrizione all'Albo professionale del sostituto (se non già collaboratore della farmacia o se iscritto in altra provincia).
Il preavviso per la presentazione della domanda può variare, ma è consigliabile farlo con almeno 15-30 giorni di anticipo rispetto alla data di inizio dell'assenza. Alcune ASL indicano termini specifici, come 15 giorni per sostituzioni superiori a 3 giorni.

La sostituzione del direttore della Farmacia per l'estate
3. Motivazione della Sostituzione:
Le ferie sono una delle motivazioni legittime per richiedere la sostituzione temporanea del direttore. Altre motivazioni includono infermità, gravi motivi di famiglia, gravidanza, adozione, servizio militare, chiamata a funzioni pubbliche elettive, ecc.
4. Durata della Sostituzione:
Per le ferie, la normativa non pone un limite massimo di durata specifico come per altre motivazioni (es. gravi motivi di famiglia, che non possono superare i tre mesi in un anno). Si intende, quindi, che il periodo di sostituzione sia commisurato al periodo "normale" di ferie annuali. Alcune fonti indicano un periodo massimo di 30 giorni per le ferie.
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5. Ruolo del Sostituto:
Il farmacista che sostituisce temporaneamente il direttore deve personalmente attendere alla direzione della farmacia per tutta la durata dell'assenza. Assume quindi la piena responsabilità professionale e operativa della farmacia.
6. Accettazione della Sostituzione:
Il farmacista sostituto deve firmare per accettazione sulla modulistica presentata alla ASL.
7. Silenzio-Assenso e Diniego:
In molti casi, si applica la procedura del silenzio-assenso, il che significa che se la ASL non risponde entro un certo termine (spesso 15 giorni dalla presentazione dell'istanza), la sostituzione si intende autorizzata. Tuttavia, la ASL ha la facoltà di comunicare un eventuale diniego motivato.
8. Adempimenti Post-Sostituzione:
Alcune ASL potrebbero richiedere una comunicazione di fine sostituzione al rientro del direttore titolare.
Importante precisare che:
Le procedure specifiche e la modulistica possono variare leggermente da una ASL all'altra. È sempre consigliabile consultare il sito web della propria ASL di riferimento o contattare l'Ufficio Assistenza Farmaceutica Territoriale per ottenere le informazioni più aggiornate e precise per la propria zona.
Anche l'Ordine dei Farmacisti provinciale può fornire supporto e chiarimenti in merito alla procedura.
In sintesi, per la sostituzione del direttore di farmacia per le vacanze estive, il punto cruciale è la richiesta di autorizzazione preventiva alla ASL competente, con la nomina di un farmacista sostituto qualificato che si assumerà la piena responsabilità della direzione durante il periodo di assenza.
Prima di chiudere una precisazione, non sembra possibile avere due direttori part-time in una stessa farmacia.
La Legge 362/1991 (e successive modifiche, anche a seguito della Legge Concorrenza 124/2017), prevede che:
Ci sia un solo direttore responsabile per farmacia: La figura del direttore di farmacia è unica e deve garantire la presenza piena e ininterrotta per tutta la durata dell'orario di apertura dell'esercizio. Questo perché il direttore ha responsabilità fondamentali legate alla conduzione professionale e sanitaria della farmacia, nonché alla supervisione del personale e alla corretta dispensazione dei farmaci.
Il contratto del direttore deve garantire la presenza costante: Il Ministero della Salute ha chiarito in diverse occasioni che il contratto del direttore non può essere a tempo parziale proprio per assicurare questa presenza costante. Un contratto part-time non garantirebbe la continuità della direzione.
Sostituzione temporanea: L'unica eccezione è la sostituzione temporanea del direttore per assenze specifiche e motivate (ferie, malattia, ecc.), come abbiamo discusso in precedenza. In questi casi, un altro farmacista idoneo e autorizzato assume la direzione per il periodo di assenza, ma si tratta pur sempre di un unico direttore in un dato momento, come affermato sopra.
La ratio della norma è garantire la massima professionalità e sicurezza nel servizio farmaceutico sicché è da considerare escluso sia che una stessa persona ricopra tale assorbente ruolo di direttore in più farmacie sia l’utilizzo di orme contrattuali che non ne garantiscano una presenza piena e ininterrotta o sede.
La presenza di un direttore unico e sempre presente assicura:
La supervisione costante delle attività.
La responsabilità chiara in caso di problemi o illeciti.
La garanzia di un punto di riferimento qualificato per pazienti e collaboratori.
Se si consentissero due direttori part-time, si creerebbe una frammentazione delle responsabilità e una potenziale discontinuità nella gestione che il legislatore ha voluto evitare.
Avv. Aldo Lucarelli
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