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Farmacista confinante, quando é inammissibile il ricorso avverso il rivale


Farmacista confinante, quando é inammissibile il ricorso avverso il rivale Farmacista che sta procedendo all’apertura dopo la partecipazione ad un bando comune.


La mancata partecipazione al bando iniziale pubblicato dal comune rende inammissibile il ricorso successivo contro i vizi della procedura di apertura del confinante.

Questa la sintesi del Tar Napoli 7480/2025 che ripercorre temi già noti nella giurisprudenza amministrativa delle #farmacie di cui ci siamo occupati spesso.



Ritiene pertanto il Tar che, in carenza di presentazione della domanda di partecipazione all’avviso pubblico da parte della ricorrente, l’impugnazione del provvedimento di concessione (d’uso a titolo oneroso) sia inammissibile (cfr. T.A.R. Abruzzo - L'Aquila, sez. I, 18/10/2010, n. 702).



Infatti, da un lato la ricorrente non può dolersi dei vizi (riguardanti la motivazione del provvedimento, lo svolgersi del procedimento e il rispetto della normativa urbanistica) interni ad una procedura alla quale non ha partecipato; dall’altro essa non può censurare gli effetti derivanti da una concorrenza asseritamente iniqua e, più a monte, da un avviso pubblico che ne poneva le basi, non avendo impugnato quest’ultimo, né nel presente giudizio né tantomeno entro i termini di legge.


I motivi in esame, dunque, devono ritenersi pertanto inammissibili.


Farmacista confinante, quando é inammissibile il ricorso avverso il rivale
Farmacista confinante, quando é inammissibile il ricorso avverso il rivale

La vicenda delle proroghe per l’apertura della farmacia


Quanto poi ai motivi con i quali si censurano, rispettivamente, le proroghe concesse dal Comune al farmacista in corso di apertura , si osserva quanto segue.


Per i ricorrenti tali proroghe sarebbero incompatibili con la necessità di garantire celermente lo svolgimento del servizio farmaceutico in una zona di forte incremento demografico.


Ritiene tuttavia il Tar che la ricorrente debba considerarsi, in primo luogo, priva della legittimazione a ricorrere avverso i provvedimenti di proroga, perché la ricorrente medesima non è portatrice dell’interesse pubblico all’efficiente funzionamento del servizio farmaceutico, potendo piuttosto far valere in giudizio solo i propri interessi privati.


Si condivide infatti il consolidato orientamento secondo cui «Nel caso in cui il ricorrente non ha dato sufficiente prova della sua legittimazione ad agire dopo l'eccezione sollevata dal resistente, il ricorso proposto è inammissibile» (Cons. Stato, sez. IV, n. 462/1990).



In secondo luogo, in base a quanto ritenuto da un condivisibile indirizzo ermeneutico, il provvedimento regionale con cui è stata concessa la proroga dei termini per l’apertura di una sede farmaceutica non incide sull’interesse personale delle farmacie ricorrenti (tanto più qualora queste non abbiano partecipato alla proceduta selettiva per il decentramento), poiché


«L’interesse a ricorrere deve essere (…) attuale e concreto, caratteri entrambi evidentemente assenti nella specie, essendo la proroga un atto neutro che non determina alcuna lesione in capo a soggetti contrapposti a quelli che ne sono destinatari» (T.A.R. Puglia – Bari, n. 966/2022).

Ne deriva quindi l’inammissibilità anche dei motivi residui.


In sintesi approdo legale vede una inammissibilità del ricorso per mancata partecipazione al bando pubblico iniziale ed una mancanza di interesse a censurare le proroghe concesse al farmacista confinante rivale

Sono temi già noti nella giurisprudenza ma oggi spiegati ed applicati in modo cristallino dal tar Napoli.



Diritto Farmaceutico

Avv Aldo Lucarelli

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