L'autorizzazione alla nuova farmacia e l'impugnazione della pianta organica
- Avv Aldo Lucarelli
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L'apertura a seguito dell'autorizzazione della Farmacia rende improcedibile l'appello avverso la revisione della pianta organica, avviato all'epoca anche contro la riperimetrazione disposta da un Commissario Ad acta.
L'articolata vicenda risolta dal Consiglio di Giustizia Amministrativa della Regione Sicilia n. 949 del 27.11.2025 in merito al rapporto tra 1) mancanza dei locali per l'apertura della farmacia, 2) nomina di un commissario ad acta volto alla riperimetrazione delle farmacia in pianta organica, 3) revisione della pianta organica, e 4) autorizzazione all'apertura della nuova farmacia, si conclude con il principio di diritto secondo cui “ se in pendenza del giudizio avente ad oggetto la pianta organica delle farmacie di un comune, venga adottato il provvedimento di autorizzazione all’apertura di una nuova farmacia, la prima impugnazione diviene improcedibile in quanto non è sostenibile che “un eventuale accoglimento possa determinare il venir meno degli atti sopravvenuti non impugnati” (cfr. Cons. Stato, sez. III, n. 5357 dell’8 novembre 2013).
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A questo indirizzo occorre dare in questa sede continuità, giacché tra i due provvedimenti, adottati all’esito di distinti procedimenti amministrativi, rientranti nelle competenze di distinte Amministrazioni, l’uno di perimetrazione della c.d. pianta organica delle sedi farmaceutiche di un comune, il secondo di autorizzazione dell’apertura di una delle sedi farmaceutiche del medesimo comune, non può ravvisarsi quel rapporto di stretta consequenzialità che soltanto può giustificare l’effetto caducante invocato da parte appellante.
E invero, per giurisprudenza affatto consolidata (cfr. ex multis, Cons. Stato, sez. V, 7 febbraio 2024, n. 1263), la distinzione tra invalidità a effetto caducante e invalidità a effetto viziante, è ravvisabile nel fatto che “nel primo caso l'annullamento dell'atto presupposto si estende automaticamente all'atto consequenziale, anche quando questo non sia stato impugnato, mentre nel secondo caso l'atto conseguenziale è affetto solo da illegittimità derivata, e pertanto resta efficace ove non impugnato nel termine di rito. La prima ipotesi, quella appunto dell'effetto caducante, ricorre nella sola evenienza in cui l'atto successivo venga a porsi nell'ambito della medesima sequenza procedimentale a guisa di inevitabile conseguenza dell'atto anteriore, il che comporta, dunque, la necessità di verificare l'intensità del rapporto di conseguenzialità tra l'atto presupposto e l'atto successivo, con riconoscimento dell'effetto caducante solo qualora tale rapporto sia immediato, diretto e necessario, nel senso che l'atto successivo si ponga, nell'ambito dello stesso contesto procedimentale, come conseguenza ineluttabile rispetto all'atto precedente, senza necessità di nuove valutazioni di interessi”.

L'autorizzazione alla nuova farmacia e l'impugnazione della pianta organica
Nel caso di specie, la determina della A.S.P. non si pone come atto consequenziale della stessa sequenza procedimentale da cui è originato il provvedimento di perimetrazione delle due sedi farmaceutiche del Comune di pertanto tra i due atti non è ravvisabile quel rapporto di stretta consequenzialità, nel senso di rapporto immediato, diretto e necessario, che è presupposto imprescindibile per ritenere la sussistenza dell’invocato effetto caducante e la conseguente deroga all’onere di tempestiva impugnazione giurisdizionale dell’atto sopravvenuto.
Per meglio capire la sequenza procedimentale tra atti amministrativi occorre precisare che la giurisprudenza amministrativa distingue tra invalidità a effetto caducante e invalidità a effetto viziante.
L'effetto caducante (che comporta l'annullamento automatico dell'atto successivo non impugnato) si verifica solo se il rapporto di consequenzialità tra l'atto presupposto (es. pianta organica) e l'atto successivo (es. autorizzazione) è immediato, diretto e necessario.
Tale rapporto ricorre solo se l'atto successivo si pone nello stesso contesto procedimentale come conseguenza ineluttabile, senza necessità di nuove valutazioni.
Tra il provvedimento di perimetrazione della pianta organica (di competenza del Comune) e la determina di autorizzazione all'apertura (di competenza dell'A.S.P.) non sussiste quel rapporto di stretta consequenzialità.
Pertanto, l'annullamento della pianta organica non determina automaticamente il venir meno dell'autorizzazione all'apertura non impugnata; l'atto successivo è affetto solo da illegittimità derivata (effetto viziante) e deve essere comunque impugnato nei termini di rito per essere annullato.
diritto farmaceutico
Avv. Aldo Lucarelli





















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