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Le farmacie urbane riunite contro il trasferimento della rurale

Le farmacie urbane unite contro il trasferimento della farmacia rurale

Con una sentenza ben motivata il Consiglio di Stato n 9302/2025 ha ritenuto fallata la sentenza del TAR 38/2024 Basilicata che aveva ritenuto inammissibile il ricorso collettivo di alcuni farmacisti urbani avverso l’atto comunale di revisione della pianta organza e riorganizzazione territoriale con rideterminazione del perimetro della rurale.


Farmacie urbane Vs la farmacia rurale


In particolare le farmacie urbane avevano impugnato gli atti, con i quali erano state ridefinite le circoscrizioni delle sedi farmaceutiche presenti sul territorio comunale, ed erano stati espressamente impugnati “in parte qua”, ovverosia limitatamente alla parte in cui gli stessi atti avevano consentito il trasferimento della controinteressata farmacia rurale in zona semicentrale, ledendo l’interesse dei ricorrenti a non subire alterazioni del proprio “bacino di utenza omogeneo dal punto di vista territoriale e di esigenza di servizio”.


Le farmacie urbane riunite contro il trasferimento della rurale
Le farmacie urbane riunite contro il trasferimento della rurale

A tal riguardo, le parti ricorrenti avevano evidenziato che l’Amministrazione, nella delibera impugnata, aveva esplicitamente chiarito che “scopo della perimetrazione delle circoscrizioni è quello di delimitare la libertà di scelta del farmacista, nel senso che questi è, in linea di massima e salvo eccezioni, libero di scegliere l'ubicazione del proprio esercizio, purché rimanga all'interno di quel perimetro”.


Ma possono più farmacisti urbani ricorrere contro le scelte del Comune sopratutto quando relative ad una riperimetrazione della rurale? Si




Sulla base di tali deduzioni era stato quindi effettuato un ricorso collettivo, dichiarato inammissibile dal primo giudice per potenziale conflitto di interesse tra i ricorrenti, sulla scorta di quella giurisprudenza che esclude i ricorsi collettivi non omogenei o in conflitto di interesse di cui ci siamo spesso occupati.


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Invece in riforma di tali principi ha statuito il Consiglio di Stato che le farmacie appellanti hanno inteso censurare gli atti impugnati solo “in parte qua”, ovverosia limitatamente agli effetti che gli stessi hanno dispiegato in favore della farmacia contro interessata istituita come farmacia rurale sita nella frazione.



In particolare, l’impugnata delibera di Giunta comunale nel ridefinire le circoscrizioni delle sedi farmaceutiche presenti sul territorio comunale, aveva configurato la circoscrizione relativa alla Farmacia ricomprendendovi l’intero territorio comunale, con esclusione di quello delle restanti circoscrizioni, al dichiarato fine di lasciare il farmacista libero di scegliere l'ubicazione del proprio esercizio all'interno di quel perimetro.


Ciò avrebbe determinato un vulnus per la posizione delle farmacie ricorrenti, consentendo alla Farmacia rurale di trasferirsi in zona semicentrale, ledendo il loro interesse a non subire alterazioni del proprio “bacino di utenza omogeneo dal punto di vista territoriale e di esigenza di servizio”.


Risulta pertanto evidente che l’interesse comune e fatto valere da tutte e tre le farmacie urbane originarie ricorrenti è stato quello a non subire pressioni concorrenziali per effetto dell’ampliamento dell’ambito territoriale della Farmacia rurale e della sua trasformazione da farmacia rurale in farmacia urbana, con conseguente possibilità di trasferimento all’interno del nuovo e più vasto perimetro.

Le farmacie urbane unite contro il trasferimento della farmacia rurale


Tale interesse è sicuramente omogeneo rispetto a tutte e tre le farmacie originarie ricorrenti - ubicate nel centro urbano a notevole distanza dalla farmacia controinteressata – nutrendo esse il medesimo interesse ad impedirne l’avvicinamento della farmacia contro interessata al territorio popolato dal bacino di utenza fino a quel momento spartito solo tra le odierne appellanti.


Non sussiste, pertanto, alcun attuale o anche solo potenziale conflitto di interesse tra le parti originarie ricorrenti, che infatti hanno censurato gli atti impugnati solo limitatamente alla modifica della circoscrizione oggetto di contesa della rurale.


E’ dunque evidente che il ricorso di primo grado non è diretto all’annullamento della variazione delle circoscrizioni delle farmacie degli appellanti, ma solo di quella relativa alla circoscrizione della farmacia rurale.


Ricorrono, conseguentemente, tutti i presupposti per l’ammissibilità del ricorso collettivo,

che, secondo la pacifica giurisprudenza ricorre quando sussistano contemporaneamente i requisiti dell'identità delle situazioni sostanziali e processuali (ovvero deve trattarsi di domande giudiziali identiche nell'oggetto, di atti impugnati aventi il medesimo contenuto e censurati per gli stessi motivi) e dell'assenza di un conflitto di interessi, anche solo potenziale, tra le parti (cfr., ex plurimis, Consiglio di Stato sez. V, 1 settembre 2023, n. 8138).


Sulla possibilità di annullamento parziale della delibera di rideterminazione delle circoscrizioni delle farmacie

Non risulta condivisibile neppure l’ulteriore “causa di inammissibilità”, individuata dal T.a.r. Basilcia nella impossibilità di procedere ad un annullamento solo parziale del provvedimento di rideterminazione delle circoscrizioni.



Non sussiste, infatti, alcun ostacolo di ordine logico alla caducazione solo parziale degli atti impugnati, nei limiti dell’interesse dei ricorrenti, né tantomeno alcuna preclusione di ordine giuridico, stante il noto tenore letterale dell’art. 34 c.p.a., che consente l’annullamento anche solo parziale del provvedimento impugnato.


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Ciò senza contare che, in ogni caso, laddove pure il T.a.r. avesse esaminato il ricorso nel merito, ritenendolo fondato, ben avrebbe potuto annullare la delibera impugnata nella sua interezza, conseguendo a ciò l’obbligo per l’Amministrazione di rieditare il potere, tenendo conto della motivazione della sentenza.


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Parimenti errata è la declaratoria di inammissibilità del ricorso per carenza di interesse per non avere la controinteressata avanzato alcuna istanza di trasferimento di sede.


In sintesi il ricorso collettivo delle farmacie urbane é ammissibile!

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Avv Aldo Lucarelli


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