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FARMA DIRITTO
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ALDO LUCARELLI

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Farmacisti alleati nei ricorsi contro il Comune

Ci viene chiesto SE e QUANDO due farmacie di un medesimo Comune possono “allearsi” per proporre un ricorso avverso un delibera Comunale

che leda gli interessi di piu' farmacisti, ad esempio quando non venga disposta la chiusura di un dispensario farmaceutico che secondo le Farmacie debba cessare di funzionare a seguito di nuove aperture.


Ricorso Collettivo farmacisti: Il discorso si può estendere anche ad una alleanza di piu' farmacisti non titolari per lesione di medesime posizioni personali come nel caso del concorso farmacie ove venga contestata una prova o il bando del concorso ordinario farmacie.

Sulla necessità del dispensario farmaceutico, le sue funzioni, le peculiarità del dispensario farmaceutico stagionale abbiamo parlato in altri articoli, leggi ad esempio




Per rispondere invece alla domanda “SE” e “QUANDO” due farmacie di un medesimo comune possano allearsi per fare un ricorso collettivo la risposta è affermativa ma a determinate condizioni.


Ed invero, alla luce della recente giurisprudenza campana


  • - due sono i requisiti di ammissibilità del ricorso collettivo: uno positivo, costituito dalla identità di posizioni sostanziali e processuali in rapporto a domande giudiziali fondate sulle stesse ragioni difensive; l’altro negativo, costituito dall’assenza di un conflitto di interessi, anche solo potenziale, tra le parti (Consiglio di Stato, Sez. IV, 21 febbraio 2023, n.1775, TAR Campania, Napoli, Sezione III, 13 marzo 2023, n. 1590);


  • il ricorso collettivo è inammissibile se difettano le condizioni richieste dalla giurisprudenza del Consiglio di Stato: l’identità di situazioni sostanziali e processuali e l’assenza di un conflitto di interessi tra le parti (ex plurimis Consiglio di Stato, Sez. IV, 8 febbraio 2022, n. 881 e n. 2341/2021).



L'elemento principale è quindi l'assenza di potenziale conflitto di interesse tra le parti che propongono il ricorso, oltre al requisito della identità delle posizioni sostanziali. Ecco quindi che in un caso come quello prospettato appare corretto ritenere che sussistano entambi i requisiti per il ricorso collettivo delle farmacie.



Applicando la sopra richiamata giurisprudenza alla fattispecie deve ritenersi quindi che il ricorso collettivo ammissibile sussistendo entrambi i suddetti presupposti:


  • - il presupposto positivo costituito dalla identità di posizioni sostanziali e processuali in rapporto a domande giudiziali fondate sulle stesse ragioni difensive, avendo le farmacie interesse ad impugnare il medesimo provvedimento amministrativo ad esempio l'atto con cui il Comune risponda ad una istanza o una delibera comunale confermativa del dispensario farmaceutico;


  • il presupposto negativo costituito dall’assenza di un conflitto di interessi tra le parti alla luce della risolutiva circostanza che, come condivisibilmente ritenuto le Farmacie sono portatrici di interessi tra loro concordanti in quanto entrambe agiscono, come detto, per la chiusura del dispensario e quindi agiscono per lo stesso concordante interesse volto ad ottenere l’annullamento dell’atto impugnato, essendo ubicate a pari distanza dal dispensario per cui è causa. (Tar Napoli n. 4595/2024)



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In conclusione il ricorso collettivo è ammissibile anche nel mondo del diritto farmaceutico

sebbene sia una pratica molto piu' spesso utilizzata nei procedimenti concorsuali ove le “alleanze” tra candidati esclusi sono volte ad abbattare prove concorsuali che si ritengono viziante, è il caso di ricorsi collettivi di farmacisti avverso i bandi o le prove dei concorsi ordinari.







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Avv. Aldo Lucarelli

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