Stalli riservati per la farmacia e procedure per il Comune
- Avv Aldo Lucarelli
- 3 giorni fa
- Tempo di lettura: 4 min
Riportiamo un tema già trattato altre volte relativo agli stalli parcheggi riservati per i clienti della farmacia che a volte i Comuni sono reticenti nel concedere.
Ma Quali sono i poteri del Comune nel concedere gli stalli alle farmacie?
Quali sono i passaggi da seguire per il farmacista e per il Comune in tema di stalli per farmacie?
É legittimo un diniego generico nell’assegno della presenza di altri parcheggi riservati ?
Rispondiamo ai quesiti e cerchiamo la strada da seguire per gli stalli riservati alla farmacia
É opportuno evidenziare che in tale ambito bisogna distingue tra Poteri "Speciali" e "Generali" del Comune
La giurisprudenza opera una netta distinzione tra due poteri attribuiti ai Comuni dal Codice della Strada (D.lgs. 285/1992):
• Potere Speciale (Art. 7, comma 1, lett. d): Permette di riservare spazi di sosta a categorie tassative (es. disabili, forze dell'ordine, veicoli elettrici, "permessi rosa", carico/scarico).
• I clienti di una farmacia non rientrano in questo elenco tassativo. Pertanto, il Comune non può concedere loro uno stallo "riservato" basandosi su questa norma.
Se il potere speciale non soccorre i farmacisti é pur vero che sussiste un potere generale del Comune da cui far discendere la fondatezza della richiesta della farmacia.
• Potere Generale (Art. 7, comma 1, lett. e): Tale norma Permette ai Comuni di stabilire aree di parcheggio per la generalità dei veicoli.
• È su questa base che i Comuni solitamente concedono stalli di sosta temporanea (es. 15 minuti) nei pressi delle farmacie. Sul punto Tar Catania 3635/2025)
Le due disposizioni, evidentemente, mirano a disciplinare due poteri diversi posti in capo alle amministrazioni comunali e non hanno, l’una nei confronti dell’altra, natura e portata “escludente”.
Ogni Comune, pertanto, può individuare spazi di sosta temporanea per le (limitate) categorie di veicoli indicate dall’art. 7, comma 1, lett. d), ma allo stesso tempo dispone del potere generale di individuare aree adibite a parcheggio, potenzialmente riservate alla sosta di tutti i veicoli, senza distinzione, regolamentandone o meno l’accesso.
Va infatti posto l’avvento sulla Natura Giuridica della Farmacia
la farmacia non è un semplice esercizio commerciale, essa infatti é:
1) Servizio Pubblico: Il farmacista è un concessionario di un pubblico servizio.
2)Assicura la Tutela della Salute: L'agevolazione della sosta presso le farmacie non è un "privilegio" economico per il titolare, ma uno strumento per garantire il diritto alla salute (Art. 32 Cost.), facilitando l'accesso ai farmaci per l'utenza.
il Comune non può rigettare una richiesta di stallo per farmacia in modo sbrigativo.
Il provvedimento di diniego è illegittimo per difetto di motivazione quindi se:
1. Manca la comparazione degli interessi: Il Comune deve illustrare perché l'interesse della farmacia (e dei suoi utenti) sia soccombente rispetto ad altri interessi pubblici (es. sicurezza stradale, viabilità).
2. Motivazione generica: Non é sufficiente il richiamo a parcheggi a tempo o stalli per disabili nelle vicinanze. Il Comune deve motivare tecnicamente perché l'aggiunta di uno stallo specifico per l'utenza della farmacia sia impossibile o dannosa.
3. Eccessivo peso a pareri ministeriali:
I pareri (come quello del MIT del 2011) sono atti consultivi e non possono superare l'interpretazione della legge primaria fatta dai giudici.

La diffusa concessione di stalli di sosta per il parcheggio dei clienti nei pressi delle farmacie, che trae quindi il proprio fondamento dagli ampi poteri che si ricavano dalle predette disposizioni del Codice della Strada, come già osservato da questa Sezione, “...non costituisce una sorta di privilegio attribuito a tale genere tipo di esercizio commerciale, ma dipende dalla circostanza che i farmacisti sono concessionari di un pubblico servizio e, pertanto, pur esercitando la propria attività in forma privatistica, sono espressione della Pubblica Amministrazione in senso lato, di talché la loro attività necessita di forme particolari di tutela che, seppure possano anche costituire un beneficio per il titolare dell’esercizio, hanno l’essenziale finalità di consentire il miglior espletamento del servizio stesso in favore dell’utenza pubblica” (T.A.R. Sicilia, Catania, sez. III, 29 giugno 2020, n. 1590).
Per decidere correttamente su un'istanza di stallo sosta per farmacia, l'amministrazione deve seguire alcuni rigidi passaggi quali a titolo esemplificativo:
1. Verifica del presupposto soggettivo: Accertare che la richiesta non pretenda una riserva "esclusiva" ai sensi della lett. d) (impossibile per legge), ma una regolamentazione della sosta ai sensi della lett. e).
2. Riconoscimento della funzione pubblica: Valutare l'istanza non come mera richiesta commerciale, ma come agevolazione di un servizio di pubblica utilità.
3. Bilanciamento (Test di proporzionalità):
Mettere sui piatti della bilancia l'esigenza dell'utenza (salute) e le esigenze del traffico/sicurezza.
4. Obbligo di motivazione puntuale: In caso di rifiuto, esplicitare quali "prevalenti interessi pubblici" impediscono la concessione, senza limitarsi a richiamare la presenza di altri stalli generici. Questo é un obbligo motivazionale tipico degli atti amministrativi di diniego.
Si rammenta, infatti, che secondo il principio elaborato dalla giurisprudenza amministrativa in materia,
la “...pretesa della farmacia ricorrente ad ottenere un più comodo accesso dei propri utenti muniti di autoveicolo, al fine di implementare i propri introiti, deve essere invece ricondotta all’interesse economico all’ottenimento del massimo profitto, legittimamente sotteso allo svolgimento di questa così come di qualunque altra attività commerciale, ma necessariamente suscettibile di comparazione con altri prevalenti interessi di rilevanza pubblica, quali la tutela dei consumatori, della salute, della concorrenza o [...] della pubblica sicurezza” (cfr. Cons. Stato, sez. IV, 28 maggio 2024, n. 4751).
Possiamo quindi concludere che la concessione di stalli per le farmacie non deve essere cercata nelle "riserve speciali" per categorie protette (Art. 7, comma 1, lett. d), ma nel potere generale di gestione dei parcheggi (Art. 7, comma 1, lett. e).
Il Comune è libero di decidere, ma non può negare lo stallo in modo automatico. Deve dimostrare, con dati e analisi della viabilità, perché l'interesse della collettività alla circolazione prevalga sul diritto alla salute e sull'accesso facilitato ai farmaci.
💊 infatti va ricordato La specificità del servizio:
La farmacia gode di una protezione superiore rispetto ad altri esercizi commerciali perché garantisce un servizio pubblico essenziale. Pertanto, la presenza di parcheggi generici nelle vicinanze non è, di per sé, una ragione sufficiente per negare uno stallo dedicato alla sosta breve dell'utenza farmaceutica.
Studio Legale Angelini Lucarelli
Avv Aldo Lucarelli
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