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Concorso Farmacie e le decadenze delle autorizzazioni

Concorso farmacie e decadenza dell’autorizzazione


Il TAR Salerno n. 248/2026 ribadisce il divieto di cumulo e sanziona le condotte elusive

Sono argomenti che abbiamo affrontato numerose volte ma che ora trovavo le proprie conferme


Leggi


La sentenza TAR Salerno n. 248/2026 si colloca nel solco di una giurisprudenza ormai chiara e rigorosa in tema di decadenza e annullamento dell’autorizzazione farmaceutica a seguito di violazioni delle regole del concorso straordinario.


Una pronuncia limpida e coerente, che conferma come il concorso straordinario non possa essere utilizzato per aggirare i limiti imposti dall’ordinamento né per conseguire indebiti vantaggi economici.


Il tema delle decadenze e delle revoche in autotutela delle autorizzazioni di farmacie già aperte è stato oggetto di numerosi approfondimenti, leggi i nostri articoli sul tema QUI


Leggi pure


È infatti accaduto che gli Enti regionali abbiano disposto la revoca dell’autorizzazione in autotutela, vale a dire mediante provvedimenti con cui l’Amministrazione rimuove atti precedentemente adottati, alla luce di sopravvenute valutazioni circa illegittimità originarie.



Il quadro giurisprudenziale di riferimento per le Farmacie da concorso


La decisione del TAR Salerno richiama espressamente la ricostruzione offerta dal Consiglio di Stato, sez. V, 24 aprile 2024, n. 3683, che ha ribadito l’incompatibilità tra la partecipazione al concorso straordinario e la cessione della farmacia già in titolarità.


Il principio trova fondamento:


  • nel bando di concorso, che vieta la cessione della sede nei dieci anni antecedenti la domanda, con obbligo di mantenere tale condizione fino all’assegnazione;

  • nell’art. 112, comma 3, R.D. n. 1265/1934, secondo cui chi ottiene una seconda sede decade automaticamente dalla prima se non vi rinuncia entro dieci giorni.


La giurisprudenza citata chiarisce che:


  • il “congelamento” della sede preesistente opera già dalla fase di assegnazione/accettazione della nuova;

  • la decadenza si perfeziona con il rilascio della seconda autorizzazione;

  • non è consentito cedere la farmacia nelle more per evitare la decadenza o ottenere una indebita “capitalizzazione della rendita”.



In senso conforme:





Il principio di alternatività e la specialità del concorso straordinario



L’Adunanza Plenaria (sent. n. 1/2020) ha definitivamente chiarito che il concorso straordinario di cui all’art. 11 del D.L. n. 1/2012 ha una finalità speciale e redistributiva: favorire l’accesso alla titolarità da parte del maggior numero possibile di aspiranti.


Ne consegue che:


  • i farmacisti persone fisiche possono concorrere in non più di due Regioni, ma

  • in caso di doppia assegnazione devono scegliere una sola sede (principio di alternatività);

  • il divieto di cumulo ex art. 112 T.U.L.S. non è stato abrogato dalla liberalizzazione del 2017.



Leggi pure:




Gestione associata e irrilevanza dello “schermo” societario per le farmacie



La sentenza ribadisce che:


  • al concorso partecipano solo farmacisti persone fisiche, singolarmente o in forma associata;

  • la gestione associata non costituisce un soggetto giuridico distinto, ma un mero cumulo di titoli in vista della futura gestione;

  • la società eventualmente costituita opera solo nella fase gestionale, successiva al concorso.



Non è quindi consentito ottenere o mantenere più Farmacie 💊 attraverso:


  • società di persone o di capitali,

  • intestazioni a familiari,

  • operazioni di cessione o scorporo successive all’assegnazione.



Tali condotte sono qualificate come elusive della normativa concorsuale.



Il caso deciso dal TAR Salerno


Nel caso concreto, i ricorrenti avevano partecipato al concorso straordinario in due Regioni (Lazio e Campania) e, una volta assegnate le sedi, avevano posto in essere operazioni societarie e cessioni familiari (alla figlia) per eludere l’obbligo di opzione.


Il TAR ha ritenuto legittima la revoca regionale, affermando che il risultato perseguito – il mantenimento di due sedi – è vietato dall’ordinamento e contrario alla ratio dell’art. 11 del D.L. n. 1/2012.


Il ricorso è stato pertanto respinto per violazione della legge concorsuale.



Le nostre Conclusioni


La sentenza n. 248/2026 conferma che il concorso straordinario:


  • non è strumento di espansione imprenditoriale,

  • non tollera operazioni elusive,

  • resta ancorato a una finalità pubblicistica di tutela del servizio farmaceutico e della concorrenza.



La liberalizzazione del 2017 e la possibilità di titolarità plurime in capo alle società operano su un piano diverso e non incidono sulla disciplina speciale del concorso straordinario. Il principio segue la ricostruzione operata dal Consilglio di Stato nel 2024 sentenza n 3683 che puoi leggere Qui.


Diritto Farmaceutico

Avv. Aldo Lucarelli

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