La retribuzione del farmacista notturno
- Avv Aldo Lucarelli
- 14 ore fa
- Tempo di lettura: 3 min
Aggiornamento: 46 minuti fa
Come si calcola la retribuzione notturna dei farmacisti a battenti chiusi?
Quale è la normativa di riferimento?
Se si va oltre le 8 ore previste, è possibile avere un retribuzione ulteriore?
Per rispondere possiamo dire che il punto di partenza è rappresentato dall’art 21 del CCNL farmacie private e decorre dal momento della chiusura serale della farmacia sino alla successiva apertura mattutina.
Ai fini della retribuzione sono previste le le seguenti maggiorazioni: Servizio a porte aperte: sola maggiorazione del 20% per le prime 8 ore di servizio; quota oraria della retribuzione di fatto maggiorata del 20% calcolata sulla quota oraria della normale retribuzione oltre il predetto limite, Servizio a porte chiuse: sola maggiorazione del 16% per le prime 8 ore di servizio; quota oraria della retribuzione di fatto maggiorata del 10% calcolata sulla quota oraria della normale retribuzione oltre il predetto limite.
in caso di lavoro supplementare notturno la maggiorazione può arrivare al 40% salvo che si tratti di regolari turni di lavoro.
il servizio notturno a battenti chiusi in farmacia
Secondo quanto previsto dal CCNL Farmacie Private (Titolo VIII, Art. 21, lettera b) per il servizio a porte/battenti chiusi per tutto il periodo notturno (con presenza del personale in farmacia e con l'obbligo di rispondere ad ogni singola chiamata), le maggiorazioni sono le seguenti:
Prime otto ore di servizio:
16% calcolata sulla quota oraria della retribuzione normale (di cui all'Art. 57).
Ore di servizio oltre il predetto limite (dopo le prime 8 ore):
Quota oraria della retribuzione di fatto (di cui all'Art. 58), maggiorata del 10% calcolata sulla quota oraria della normale retribuzione (di cui all'Art. 57).
Quindi in base alla dicitura letterale del CCNL.
Prime 8 ore: la maggiorazione è del 16% sulla retribuzione normale.
Ore successive (oltre l'ottava):
Retribuzione di fatto + 10\% sulla retribuzione normale.
La maggiorazione del 10% per le ore eccedenti le prime 8 ore notturne a battenti chiusi non si calcola sull'ora già maggiorata del 16%, ma si calcola sulla retribuzione normale (Art. 57) e viene quindi aggiunta alla retribuzione di fatto (Art. 58).
Deve precisarsi che la maggiorazione del 16% è legata alla retribuzione normale ex articolo 57, mentre la maggiorazione del 10% per le sole ore eccedenti, viene calcolata sempre sulla retribuzione normale (Art. 57) ma si aggiunge alla retribuzione di fatto (Art. 58), che è generalmente più alta in quanto include anche indennità e altre voci, vedere con attenzione la busta paga.
La Retribuzione Normale è la base su cui si calcolano tutte le maggiorazioni percentuali previste dal CCNL, incluse quelle per il lavoro notturno.
L'Art. 57 stabilisce che la Retribuzione Normale del lavoratore è composta dalle seguenti voci fisse e continuative:
Paga base (minimo contrattuale)
Indennità di contingenza
Elemento Distinto della Retribuzione (E.D.R.)
Scatti di anzianità
Indennità speciale quadri (I.S.Q.) (se dovute)

La Retribuzione di Fatto anche detta totale è invece la retribuzione complessiva percepita dal dipendente.
L'Art. 58 stabilisce che la Retribuzione di Fatto è costituita da:
Tutte le voci che compongono la Retribuzione Normale (elencate nell'Art. 57).
Ogni altro compenso continuativo (ad esclusione di quanto specificamente escluso da normative di legge o di contratto).
Prima di chiudere una precisazione, la base è l'art. 21 del CCNL Farmacie private oltre i citati articoli 57 e 58. Chiedi consiglio al consulente del lavoro della Tua farmacia.
Diritto Farmaceutico per Farmacisti
Avv. Aldo Lucarelli





















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