La revoca della delibera comunale che istituiva il dispensario farmaceutico
- Avv Aldo Lucarelli
- 1 giorno fa
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Revoca del provvedimento di istituzione del dispensario da parte del Comune, esercizio legittimo del potere amministrativo?
Abbiamo affrontato in molti post l'istituto della autotutela della Pubblica Amministrazione, che per dirlo in parole piu' comuni, appare un un diritto al ripensamento, ma è sempre così?
Esistono infatti casi di autotutela amministrativa dettati da una rivalutazione dell'interesse pubblico, altri casi dettati dalla scoperta di fatti che modificano la valutazione operata ex ante dall'amministrazione,
vediamo come il caso è stato affrontato dal Tar Napoli prima e dal Consiglio di Stato dopo, e scopri gli articoli sul "dispensario farmaceutico" in fondo al post.
Nel presente caso il provvedimento di revoca del Comune era motivato dalla previsione di una imminente revisione della pianta organica delle farmacie. Secondo l’Amministrazione, tale revisione avrebbe potuto portare all’istituzione di una nuova sede farmaceutica permanente proprio nella zona destinata al dispensario, rendendo quest’ultimo superfluo e potenzialmente esponendo l’ente a richieste di indennizzo da parte dell’assegnatario in caso di successiva revoca dell’autorizzazione.
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Il Tribunale Ammnistrativo Regionale Campania ha affermato che la scelta di procedere a una revisione sistemica della pianta organica, riequilibrando i bacini d’utenza e riperimetrando le zone, costituisce una soluzione più adeguata e risolutiva rispetto all’istituzione di un dispensario. Tale riprogrammazione dell’assetto territoriale del servizio farmaceutico è stata considerata una motivazione valida per l’esercizio del potere di autotutela, tale da giustificare la revoca ai sensi della normativa vigente.
Il TAR ha inoltre respinto la doglianza relativa alla violazione dell’autovincolo, specificando che la clausola dell’avviso pubblico che, in caso di assegnazione della sede vacante, prevedeva la decadenza automatica dell’autorizzazione non impediva all’Amministrazione di revocare l’intera procedura a monte, qualora avesse deciso di destinare una sede farmaceutica permanente a quel comparto territoriale. Infine, sono state ritenute infondate anche le censure sulla violazione delle garanzie partecipative, poiché l’Amministrazione non è tenuta a una confutazione analitica delle osservazioni del privato, essendo sufficiente che la motivazione del provvedimento finale espliciti chiaramente le ragioni di fatto e di diritto alla base della decisione. (Tar Napoli 488/2025)

Nell’avviso pubblico per l’apertura del dispensario si legge che “l’autorizzazione decadrà automaticamente nel caso di assegnazione della sede farmaceutica attualmente vacante”, ove l’autorizzazione è chiaramente quella in favore dell’assegnatario del dispensario. Come si vede, dunque, non vi è alcun riferimento ad una sorta di tacita acquiescenza preventiva alla revoca del bando.
Soggiunge e chiude la vicenda la sentenza del Consiglio di Stato del 7 novembre 2025 n. 8691 che precisa.
La descritta situazione, benché assai confusa, non fa venire meno la facoltà di revoca in capo all’Amministrazione. Anzi, proprio l’incertezza che ha caratterizzato tutta la vicenda suggerisce l’opportunità di una complessiva rivalutazione delle modalità di perseguimento dell’interesse pubblico sotteso ad una efficiente distribuzione dei prodotti farmaceutici.
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La nozione di revoca di un provvedimento amministrativo, disciplinata dall’art. 21-quinquies della legge n. 241 del 1990 è, infatti, ampia, essendo contemplati tre presupposti alternativi per la legittima adozione del provvedimento: i sopravvenuti motivi di pubblico interesse; il mutamento della situazione di fatto; la nuova valutazione dell’interesse pubblico originario (c.d. ius poenitendi). Pertanto, può essere ritenuto adeguatamente motivato un provvedimento di revoca consistente in una nuova valutazione dell’interesse pubblico in virtù dell’ampia discrezionalità di cui gode l’Amministrazione nell’esercizio del cosiddetto ius penitendi (si veda, ad esempio, Cons. Stato, Sez. V, 24/08/2023, n. 7927).
Diritto Farmaceutico
Avv. Aldo Lucarelli





















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