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Il dispensario stagionale e l'assegnazione della gestione


Quali sono i criteri per l'istituzione di un dispensario stagionale?
A chi compete la gestione del dispensario farmaceutico stagionale?
Il dispensario stagionale costituisce compendio aziendale ai fini della valutazione della farmacia?

Rispondiamo a tali quesiti con passi della giurisprudenza sul tema, come richiesto da un nostro lettore. Per ulteriori questioni vi invitiamo a consultare il blog.


Sia dal punto di vista letterale che logico-sistematico deve ritenersi che l’apertura dei dispensari nelle località turistiche prescinda dai criteri restrittivi di contingentamento di cui all’art. 1 della l. 475/1968, sia perché l’ultimo capoverso dell’art. 1 della l. 221/1968, letteralmente, utilizza il plurale allorchè prevede che


nelle stazioni di soggiorno, cura e turismo, nonché nelle altre località climatiche, balneari o termali, le regioni possono autorizzare, in aggiunta alle farmacie esistenti, l'apertura stagionale di dispensari farmaceutici;

sia perché, nell’organizzazione generale del servizio farmaceutico, il dispensario stagionale costituisce all’evidenza un servizio aggiuntivo, che prescinde dalla dotazione delle farmacie nella pianta organica, dato il suo carattere temporaneo, connesso unicamente all'incremento momentaneo della popolazione, al fine di rendere più agevole l'acquisto di farmaci, e in quanto tale non è assimilabile all'ordinario servizio farmaceutico, tanto è vero che esso è privo di circoscrizione e di autonomia tecnico-funzionale (C.d.S., sez. IV, 25/03/2003, n. 1554).


Unico limite desumibile dalla norma all’istituzione, in via eccezionale, di dispensari stagionali in aggiunta alle esistenti farmacie è rappresentato dal fatto che si tratti di località turistica con numero di abitanti normalmente non superiore a 12.500, avente le caratteristiche di aggregato urbano a sè stante rispetto all'intero territorio comunale per connotati geo - antropologici e socio – economici.


L’interesse pubblico alla tutela della salute ed il principio costituzionale di libera iniziativa economica, invocati dal primo giudice nel contesto della motivazione a supporto dell’interpretazione seguita, non appaiono affatto richiamati a sproposito, specie se si tiene conto della successiva evoluzione della disciplina del servizio di commercializzazione dei farmaci, diretta a valorizzare proprio quegli interessi pubblici.


E’ stato, infatti, osservato che con la recente normativa di c.d. “liberalizzazione delle farmacie” (art. 11, del d.l. 1/2012) si sono coniugate due finalità:


quella di razionalizzare la rete distributiva dei farmaci, garantendo l'equa distribuzione nel territorio delle farmacie e, in tal modo, una migliore accessibilità del servizio,

nonchè quella di dare attuazione ai principi costituzionali e comunitari di libertà di iniziativa economica e di favore per lo sviluppo della concorrenza,

rimuovendo le restrizioni all'ingresso di nuovi operatori sul mercato, pur assicurando, al contempo, che il numero delle farmacie sia proporzionato (con riferimento ad un parametro numerico ridotto rispetto al passato) alle dimensioni demografiche dei Comuni, così che i nuovi esercizi possano contare, al pari di quelli esistenti, su un bacino di utenza potenziale in grado di assicurare condizioni di redditività (cfr. Cons. Stato, III, 31 maggio 2013, n. 2990; 14/07/2014, n. 3681).


Il dispensario stagionale quindi esula dalla programmazione permanente del territorio.


E cosa dire in tema di assegnazione alla gestione dei dispensari stagionali?


Invero, come osservato la giurisprudenza sul tema ,ha ritenuto applicabile la disciplina dettata per i dispensari ordinari anche a quelli stagionali, in assenza di regole specifiche per la loro assegnazione e gestione.


Si tratta pur sempre del medesimo servizio (commercializzazione di farmaci), nonostante siano diversi i presupposti per la loro istituzione; l’anteriorità dell’art. 5 della l.r. 2/1984 rispetto all’introduzione dei dispensari stagionali, non esclude che le regole riguardanti l’affidamento in esso contenute siano valide, in assenza di specifica disciplina, per un servizio dello stesso genere. L’affidamento va disposto, dunque, con preferenza al farmacista più vicino, salvo sua rinuncia ( C.d.S, V, 4.4.2006, n.1754).


Per rispondere al terzo ed ultimo quesito sul dispensario stagionale e l'azienda farmacia ci viene chiesto se è legittima la tesi per cui il dispensario stagionale costituisca un vero e proprio cespite afferente al compendio dei beni aziendali e suscettibile di circolare inter privatos come un qualsiasi bene.


Addurrebbe nello specifico il nostro lettore che con l'atto di compravendita della farmacia il neo titolare subentrerebbe nella titolarità del dispensario farmaceutico stagionale con la precisazione che l’ordinanza amministrativa di concessione avrebbe avuto validità sempre che fossero continuate a sussistere tutte le condizioni indicate nell’ordinanza stessa.


Non si può condividere tale impostazione, ed infatti la tesi è fallace e non può trovare adesione: vanno tenute distinte le cessioni dei beni aziendali dai titoli pubblicistici, suscettibili di cessione e circolazione inter privatos nei termini fissati dal titolo e nei suoi limiti di validità.


Il dispensario stagionale e l'assegnazione della gestione
Il dispensario stagionale e l'assegnazione della gestione


In un’ottica eminentemente civilistica, le autorizzazioni amministrative all’esercizio di un’attività di impresa, tanto più nel settore sanitario, avendo carattere personale, non sono riconducibili al novero dei beni aziendali e dunque non sono trasferibili con il relativo contratto di cessione o di affitto (cfr. Cass. civ., sez. II, 16 ottobre 2006, n. 22112; id., 6 febbraio 2004, n. 2240).


Trattandosi di dispensario stagionale, come già osservato, l’affidamento ha valenza temporanea e va incontro ad autonomo rinnovo anno per anno, sicché la cessione inter vivos dispiega limitato rilievo entro i limiti di efficacia degli affidamenti dell’epoca.


Non può, di contro, vincolare in alcun modo l’operato dell’amministrazione per le successive stagioni, per le quali si attivano nuovi titoli concessori. CdS 558.24


Avv. Aldo Lucarelli


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