Nuovo interpello della Regione Campania dopo che il CdS con la sentenza 3106/24 ha confermato la non procedibilità di ricorsi avverso atti sostituiti dalla Regione Campania nella vicenda relativa all’aggiornamento della graduatoria per l’esclusione dei candidati che abbiano ceduto o trasformato le precedenti quote di società.
Del caso ne abbiamo parlato in altri post consultabili qui
Ed infatti la graduatoria approvata é quella risultante dagli atti che hanno sostituito i precedenti dopo il caso della cessione di quote sociali che aveva inficiato la partecipazione di alcuni candidati a seguito della sentenza CdS 6016/2023.
Ad avviso del primo giudice, infatti, il ricorso è stato ritenuto improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse in quanto: “concerne atti che, …, hanno ormai esaurito la loro portata lesiva... e che …sono stati superati e sostituiti in corso di giudizio, con conseguente definitiva perdita di efficacia e lesività per le posizioni azionate, dal nuovo quadro provvedimentale in forza del quale è stata riformulata la graduatoria concorsuale all’esito delle disposte esclusioni di candidature ed è stato rimodulato l’elenco delle sedi farmaceutiche oggetto di assegnazione, facendo così venire meno l’interesse dei ricorrenti all’ulteriore coltivazione della presente impugnativa, interesse che, evidentemente, deve ritenersi trasferita sui menzionati tre decreti dirigenziali nn. 92/2023, n. 354/2023 e n. 360/2023, rimasti in questa sede inoppugnati”.
L’interesse dei candidati ad ottenere l’annullamento della originaria graduatoria risulta, dunque, superato dalla intervenuta nuova graduatoria, approvata con il decreto dirigenziale n. 748 del 10 novembre 2023, oggetto di successivo gravame da parte degli appellanti.
É solo il caso di evidenziare che il decreto dirigenziale Campania 748/2023 nel recepire il contenuto della sentenza del Consiglio di Stato del 6016/ 2023 sul divieto infradecennale della cessione o trasformazione di quote sociali dei candidati ha evidenziato di poter ulteriormente modificare l’elenco dei candidati a seguito di ulteriori controlli sulla veridicità delle dichiarazioni dei candidati ammessi a seguito di controlli ed ancora che l’assegnazione é subordinata all’esito dei controlli.
E, invero, a seguito dei controlli precedenti effettuati dalla stessa Regione Campania, talune candidature sono incorse in condizioni preclusive, là dove era emerso che
…avevano ceduto la titolarità di sede farmaceutica, le quote sociali di società di persone titolari di sede farmaceutica, nonché per aver proceduto alla trasformazione della natura societaria da società di persone a società di capitali; è stato, inoltre, aggiornato l’elenco delle sedi farmaceutiche disponibili.
Il Tribunale ha dichiarato improcedibile. il gravame, affermando che tutti gli atti impugnati, sia con ricorso introduttivo… sono stati superati e sostituiti in corso di giudizio. Di qui, secondo la tesi del primo giudice, la definitiva perdita di efficacia e lesività per le posizioni azionate, dal nuovo quadro provvedimentale, in forza del quale è stata riformulata la graduatoria concorsuale all’esito delle disposte esclusioni di candidature. Analogamente è stato rimodulato l’elenco delle sedi farmaceutiche, oggetto di assegnazione, facendo così venire meno l’interesse dei ricorrenti all’ulteriore coltivazione della presente impugnativa.
In sintesi la sentenza del CdS nel ribadire le argomentazioni esposte dalla pronuncia del 2023 ha dato l’avvio al nuovo interpello di aprile 2024 in un clima di aperti controlli sulla decadenza infradecennale.
Attendiamo sviluppi in quanto la sentenza odierna 3106 sebbene non abbia aggiunto nulla a quanto già conosciuto é considerabile una conferma implicita della richiamata sentenza 6016 del 2023 assai stringente nella tesi della applicabilità della decadenza dal concorso straordinario farmacie per la cessione decennale ed infradecennale della precedente sede e della precedente partecipazione sociale ad una farmacia da parte dei candidati. (leggi qui)
Ci viene infine chiesto se la Regione possa procedere a controlli ulteriori dopo la graduatoria. La risposta é affermativa in generale per tutte le fasi concorsuali tuttavia nel caso dei requisiti il controllo ha una duplice portata sia sui requisiti di partecipazione che sui requisiti di autorizzazione. Nel caso della indizione Campana del 2024 come in molte altre occasioni é previsto il controllo su istanza di parte anche sui requisiti di partecipazione, punto 5 della determina dirigenziale 748.
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Avv Aldo Lucarelli
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