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FARMA DIRITTO
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ALDO LUCARELLI

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La differenza di responsabilità tra il titolare ed il direttore della farmacia

In questo post affrontiamo il riparto di responsabilità tra il Direttore di Farmacia ed il titolare dell’azienda Farmacia quale impresa che può essere un privato così come spesso accade una società.


In caso di ingiunzione di sanzione per l’assunzione di personale in Farmacia chi é il responsabile?

nel nostro caso il contratto di lavoro del direttore della farmacia è stipulato con la società Srl quale titolare dell’esercizio farmaceutico.


Il datore di lavoro è, in conclusione, la società che può anche essere una società farmacia comunale.


Leggi pure:


Ciò posto, ai sensi dell’art. 32 del R.D. 30 settembre 1938 n.1706, come sostituito dall'art. 12 del D.P.R. 21 agosto 1971, n. 1275, “Il titolare di un esercizio farmaceutico deve comunicare al medico provinciale [oggi azienda sanitaria] il nome e cognome e la data di assunzione degli addetti all'esercizio stesso ed esibire tanti certificati medici quanti sono i dipendenti medesimi per comprovare che essi siano esenti da difetti ed imperfezioni che impediscano l'esercizio professionale della farmacia e da malattie contagiose in atto che rendano pericoloso l'esercizio stesso.

Ugualmente deve comunicare la data di cessazione degli stessi dal servizio.

Le suddette comunicazioni devono essere trascritte in apposito registro tenuto dall'ufficio del medico provinciale”.


La differenza di responsabilità tra il titolare ed il direttore della farmacia
La differenza di responsabilità tra il titolare ed il direttore della farmacia

La disposizione richiamata è chiara nell’individuare il titolare dell’esercizio farmaceutico il soggetto tenuto alle comunicazioni relative alle assunzioni degli addetti all’esercizio stesso.


Il direttore della farmacia non è il titolare dell’esercizio stesso, ma un mero dipendente, seppure con funzioni di responsabilità – nella gestione dell’esercizio e, in generale, del servizio connesso, come meglio si dirà infra – quale è il direttore.

Nel caso di specie il titolare dell’esercizio farmaceutico è la società s.r.l. e non già la direttrice della farmacia.



L’assetto delle posizioni giuridiche rilevanti nel caso di specie, come sopra delineato, risulta avvalorato dalle modifiche normative intervenute in materia ed infatti


L’art. 1 comma 157 della L. 4 agosto 2017 n. 124 ha modificato l’art. 7 della L. 8 novembre 1991, n. 362 (“Norme di riordino del settore farmaceutico”) stabilendo che “Sono titolari dell'esercizio della farmacia privata le persone fisiche, in conformità alle disposizioni vigenti, le società di persone, le società di capitali e le società cooperative a responsabilità limitata”; “La direzione della farmacia gestita dalla società è affidata a un farmacista in possesso del requisito dell'idoneità previsto dall'articolo 12 della legge 2 aprile 1968, n. 475, e successive modificazioni, che ne è responsabile”.


Leggi pure:


Il legislatore ha dunque previsto una duplicità di figure, quella del titolare dell’esercizio farmaceutico (che può essere anche una società) e quello del direttore della farmacia, necessariamente una persona fisica.

Certamente ben può verificarsi che il titolare dell’esercizio sia un farmacista, ma tale ipotesi non ricorre nel caso di specie, dovendosi trarre le necessarie conseguenze in punto di riparto di responsabilità tra la società comunale, titolare della farmacia, e la direttrice, odierna ricorrente, che ha con la società comunale un rapporto di lavoro subordinato (cfr. Cass. Sez. Lavoro 1° settembre 2023 n. 25590).


Va precisato che la responsabilità del direttore, che deve essere un farmacista, è connessa e funzionale all’esercizio del servizio che la farmacia è tenuta ad offrire, ovvero, in via principale, la dispensazione dei farmaci, esulando da tale responsabilità quanto invece connesso all’organizzazione e alla gestione della farmacia da un punto di vista imprenditoriale.

Deve rammentarsi che la giurisprudenza costituzionale inquadra l’attività di vendita al pubblico di farmaci al dettaglio nell'ambito dei servizi pubblici di natura economica dati in concessione (Corte Cost. n. 150 del 2011, 430 del 2007, 448 e 87 del 2006). Tale servizio costituisce un'attività economica, seppur disciplinata, vigilata, e soggetta a programmazione e pianificazione (cfr. L. n. 475/1968) (cfr. Ad. Plen. 14 aprile 2022 n. 5), in quanto, pur a fronte dell'indubbia natura commerciale dell'attività, vi è l’esigenza di tutelare il diritto alla salute dei cittadini, atteso che con l'istituzione del Servizio Sanitario Nazionale le farmacie, pubbliche e private, sono state ritenute parte integrante del Servizio stesso, il quale, previo convenzionamento, se ne avvale per erogare l'assistenza farmaceutica alla popolazione.



Nell’ambito dell’attività di vendita al pubblico di farmaci è il titolare che gestisce il fabbisogno di personale e procede alle assunzioni degli addetti al servizio, con la logica conseguenza che non può che gravare sul titolare l’onere di effettuare le comunicazioni dei dati dei lavoratori, come previsto dall’art. 32 del R.D. n. 1706/1938.


L’ordinanza ingiunzione (emessa dalla Asp/Asl in sede ispettiva) laddove individua quale soggetto trasgressore la direttrice della farmacia non tiene conto dell’assetto dei rapporti e del riparto di responsabilità del titolare e del direttore.

un ricorso pertanto, in relazione alla predetta ordinanza è meritevole di accoglimento, dovendosi disporre l’annullamento dell’ordinanza (Tar Milano 3661/25)


É solo il caso di evidenziare che competente contro le ordinanze é il TAR.



Diritto Farmaceutico

Avv Aldo Lucarelli

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