Ci è giunto un quesito singolare, ovvero, puo' un Comune in un caso identico che riguarda due farmacie comportarsi diversamente nell'una e nell'altra vicenda?
Ove si comportasse diversamente, questo potrebbe essere motivo di ricorso oppure rientra nella discrezionalità dell'ente anche un comportamento differente di situazione identiche?
Il quesito richiederebbe un trattato di giurisprudenza per dare una risposta esauriente, ed infatti se da una parte la pubblica amministrazione in situazioni determinate dalla legge, quali ad esempio quello inerente la revisione della pianta organica, gode di una certa e vasta autonomia, tale da non configurarsi un vero obbligo giuridico a provvedere in una determinata direzione, non si può giungere nemmeno ad una attività arbitraria e soprattutto in violazione dei parametri costituzionali di uguaglianza, (art 3) ed imparzialità di cui all'art. 97 cost.
E' opportuno però precisare che mentre vi sono attività a provvedimento vincolato, come quelle inerenti ad esempio il rilascio di autorizzazioni, ove siano presenti tutti i requisiti di legge, tali quindi da configurare una attività "vincolata" quella di provvedere in certo senso da parte dell'ente, tale obbligo non è configurabile nel caso della revisione della pianta organica, che è obbligatoria come attività in quanto prevista dalla legge, ovvero l'attività di porre in essere biennalmente la revisione, così come è obbligatorio l'avvio del procedimento ad istanza del privato , ma non per questo è vincolante un risultato in un senso o in un altro.
Per la revisione infatti, come analizzato in un precedente articolo (QUI) trattandosi di obbligo discendente dalla legge, cui deve darsi adempimento secondo una determinata cadenza temporale, l'istanza del privato non è idonea a fondare un autonomo obbligo di revisione al di fuori dello schema temporale legalmente previsto, potendo solo assumere valenza sollecitatoria una volta scaduto inutilmente il relativo termine.
Se, in linea generale, deve essere riconosciuta l'ammissibilità dell'azione avverso l'inerzia delle amministrazioni competenti in ordine alla revisione biennale delle piante organiche delle farmacie - il cui concreto esito, tuttavia, discende dalle valutazioni discrezionali da effettuarsi alla luce dei parametri normativi previsti, con conseguente preclusione per il giudice di pronunciarsi sulla fondatezza della pretesa alla soppressione di una sede farmaceutica ritenuta dall'istante sovrannumeraria - affinchè possa ravvisarsi un silenzio illegittimo occorre che sia venuto a scadenza il previsto termine per provvedere. Quindi possiamo affermare che la revisione biennale della pianta organica delle farmacie è un adempimento obbligatorio... seppure in determinate finestre temporali.