Quando L’impugnazione della revisione farmaceutica travolge la nuova apertura
- Avv Aldo Lucarelli
- 23 ore fa
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Con la sentenza in commento il Consiglio di Stato limita il potere discrezionale del Comune in sede di revisione della pianta organica farmacie e lo subordina all’equa distribuzione sul territorio.. anche in presenza di una nuova farmacia da concorso.
La sentenza 5629/2026 del 14 luglio scardina quel potere provvedimentale che negli ultimi anni aveva dato un potere quasi insindacabile ai Comuni in sede di programmazione, travolgendo in questo caso anche la nuova autorizzazione all’apertura della farmacia da concorso…
Sicuramente una sentenza non innovativa nelle motivazioni ma nel risultato in controtendenza sia per la programmazione territoriale che per l’impatto sulle autorizzazioni di nuove farmacie.
Vediamo i punti salienti

“Orbene, innanzitutto non può dubitarsi che la potestà allocativa debba tendere, secondo un ragionevole contemperamento di bisogni e poteri di tutti i soggetti coinvolti, a non sovrapporre, per quanto possibile, le zone di due aree contigue, non potendo l'assetto geografico della zona essere arbitrario in termini di incongrua distribuzione del servizio nonché d'incapienza o insufficienza del bacino di clientela.
In secondo luogo, la distribuzione delle farmacie deve guardare al territorio complessivamente inteso, secondo le disposizioni dell’art. 11 del D.L. n. 1/2012, laddove gli squilibri della programmazione farmaceutica nell’ambito del territorio comunale sono già stati stigmatizzati in precedente pronunzia della Sezione (la n. n. 6756/18; cfr., in termini, anche Tar Umbria n. 55/2019).
Le patologie segnalate in primo grado riguardavano proprio l’omessa considerazione dell’intero territorio e dell’insieme delle sedi in vista della localizzazione delle nuove.
Nella fattispecie, lo stesso giudice di prime cure ha riconosciuto -nella sentenza qui gravata- la stringatezza della motivazione espressa in merito alla localizzazione (definendola “non particolarmente approfondita”), pur concludendo per la sufficienza dell’indicazione dei presupposti su cui la scelta dell’Amministrazione si è fondata, ritenendola in linea con l’orientamento giurisprudenziale secondo cui tali atti di programmazione sono legittimamente sostenuti da una motivazione anche non puntuale; orientamento di recente accolto anche da questa Sezione (cfr. sentenza n. 3872 del 7 maggio 2025).
Tuttavia, “per quanto le scelte compiute in sede di definizione delle nuove sedi farmaceutiche, in quanto integranti un atto programmatorio a contenuto generale, non necessitino di norma di una analitica motivazione calibrata sulle singole situazioni locali, nondimeno si impone come indefettibile una esternazione dei criteri ispiratori adottati dall’autorità emanante, i quali criteri devono almeno potersi desumere dagli atti del procedimento complessivamente inteso, in modo che sulla base di questi sia possibile verificare se detti criteri siano legittimi, congrui e ragionevoli e se il provvedimento sia coerente con essi (cfr. Cons. Stato, sez. III, 20 marzo 2017, n. 1250)” (cfr. la citata sentenza di questa Sezione n. 6756/2018, pag. 8).
Ciò posto e sebbene non possa essere ragionevolmente messa in dubbio la sussistenza di una distanza ragguardevole tra le due farmacie (2,5/3 km), considerato che entrambe sono ubicate nel centro cittadino, si coglie pienamente il lamentato vulnus a livello di programmazione generale, valutando la questione della localizzazione in un’ottica più estesa e alla luce della finalità perseguita dalla riforma del 2012 di assicurare una maggiore capillarità del servizio con riferimento al complessivo territorio comunale: a fronte di una concentrazione di sedi farmaceutiche nella zona qui in discussione, la zona B rimane sprovvista di farmacie..
Farmacia e flussi non verificati
Né trova smentita il dato, evidenziato nella perizia di parte, che l’area assegnata alla farmacia occupi una zona non residenziale, ad uso esclusivamente artigianale e industriale e che la nuova localizzazione si giustifichi non già sul numero dei residenti bensì sui flussi di persone presenti durante il giorno, in concomitanza dell’orario di lavoro; flussi di cui la parte appellante ragionevolmente lamenta una verifica inadeguata a monte e, in ogni caso, la loro sottrazione all’appellante stessa, ubicata in un bacino già ben servito dal servizio farmaceutico sulla stessa direttrice.
Né infine, a fronte della descritta situazione, appare decisivo l’argomento utilizzato dalla difesa regionale della presunta prevalenza del criterio della maggiore accessibilità al servizio, ritenuto ispiratore della riforma del 2012, rispetto al massimo decentramento territoriale: nel caso in esame non si tratta di servire adeguatamente aree isolate e scarsamente abitate a detrimento dell’accessibilità al servizio della maggioranza degli abitanti del Comune ma, al contrario, proprio di realizzare tale obiettivo di rendere quanto più accessibile il servizio farmaceutico attraverso una più equa distribuzione sul territorio comunale.
L’appello merita dunque accoglimento; sicché, in riforma della sentenza di prime cure, vanno annullati gli atti di programmazione impugnati nella parte di interesse (limitatamente cioè alla parte in cui è stata confermata la nuova sede farmaceutica nella nuova pianta organica delle farmacie del Comne); con l’effetto di travolgere in via derivata l’indizione del concorso straordinario per l’assegnazione della sede contestata e la relativa autorizzazione all’apertura e conseguente obbligo dell’Amministrazione comunale di provvedere ad un supplemento istruttorio, avuto riguardo all’assetto complessivo del servizio farmaceutico nell’ottica di una più equa distribuzione territoriale.
Da qui ne traiamo il principio per cui secondo noi
L’impugnazione della pianta organica quindi può travolgere in via derivata l’indizione del concorso per l’assegnazione della sede contestata e la relativa autorizzazione all’apertura…
Vedremo gli sviluppi di questo nuovo arresto giurisprudenziale.
Avv Aldo Lucarelli

















