L’incompatibilità del farmacista dipendente pubblico nella procedura concorsuale per l’assegnazione di una sede farmaceutica
- Avv Aldo Lucarelli
- 12 minuti fa
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La questione affrontata in questo post concerne il momento in cui il farmacista dipendente pubblico è tenuto a rimuovere la causa di incompatibilità prevista dall’art. 13 della legge 2 aprile 1968, n. 475, nell’ambito della procedura concorsuale per l’assegnazione di una sede farmaceutica.
Il problema assume particolare rilievo nei casi in cui tra l’assegnazione della sede e l’effettivo rilascio dell’autorizzazione all’esercizio intercorra un significativo periodo di tempo, come frequentemente avviene nelle procedure ancora in corso del concorso straordinario Campania o nei concorsi Ordinari.
L’incompatibilità non impedisce la partecipazione al concorso
La normativa vigente non preclude al dipendente pubblico di partecipare ad un concorso per l’assegnazione di una farmacia.
L’art. 13 della legge n. 475/1968 disciplina infatti l’incompatibilità con la titolarità e la gestione della farmacia, non con la partecipazione alla procedura concorsuale.
La stessa disposizione contempla espressamente l’ipotesi del dipendente pubblico che divenga assegnatario di una sede, prevedendo che:
“Il dipendente dello Stato o di un ente pubblico, qualora a seguito di pubblico concorso accetti la farmacia assegnatagli, dovrà dimettersi dal precedente impiego e l’autorizzazione alla farmacia sarà rilasciata dopo che sia intervenuto il provvedimento di accettazione delle dimissioni.”
La norma, pertanto, presuppone la piena legittimità della partecipazione del dipendente pubblico al concorso e individua quale momento rilevante non la vittoria della sede, bensì il rilascio dell’autorizzazione all’esercizio.
Da qui abbiamo sempre sostenuto che i requisiti di partecipazione sono ben diversi dai requisiti di esercizio della professione, elemento questo spesso confuso nella pratica quotidiana del farmacista.
La rimozione dell’incompatibilità costituisce condizione per l’apertura della farmacia
Dal dato normativo emerge che la cessazione del rapporto di pubblico impiego costituisce una condizione necessaria affinché possa essere rilasciata l’autorizzazione all’esercizio della farmacia.
L’incompatibilità deve quindi essere rimossa prima dell’apertura della farmacia, mediante le dimissioni dal pubblico impiego e la conseguente cessazione del rapporto di lavoro.
Ne consegue che il farmacista può:
partecipare al concorso;
risultare vincitore;
accettare la sede assegnata;
compiere gli adempimenti preparatori richiesti dalla procedura;
purché la causa di incompatibilità venga eliminata anteriormente al rilascio dell’autorizzazione che consente l’effettivo esercizio della farmacia.

Rilevanza della distinzione tra fase concorsuale ed esercizio della farmacia
La disciplina distingue chiaramente la fase della procedura amministrativa dalla successiva fase dell’esercizio della farmacia.
Durante la procedura concorsuale il farmacista non esercita ancora la titolarità della sede, né svolge l’attività professionale quale titolare della farmacia.
L’incompatibilità assume pertanto rilievo soltanto nel momento in cui l’assegnazione si traduce nell’effettivo conseguimento della titolarità e nella possibilità di esercitare l’attività farmaceutica.
Attenzione però al tranello: il conseguimento della titolarità avviene a seguito del rilascio delle dichiarazioni attestanti il possesso dei requisiti e l’assenza di casi di incompatibilità, pertanto il “momento decisivo” non é quello dell”ottenimento dell’autorizzazione bensì quello antecedente ovvero al momento delle dichiazioni sull’assenza delle incompatibilità.
Confondere tale passaggio espone il farmacista ad ipotesi di dichiazioni falsi o mendaci (dpr 445/2000) ed al possibile caso limette dell’auto tutela amministrativa della Regione che potrebbe revocare l’autorizzazione rilasciata su dichiarazione non veritiere.
Sul punto si vedano gli articoli
Tale interpretazione è coerente con la ratio dell’art. 13 della legge n. 475/1968, che mira ad evitare la contemporanea esistenza di un rapporto di pubblico impiego e dell’esercizio della titolarità della farmacia, senza impedire al dipendente pubblico di partecipare alle procedure concorsuali.
Applicazione al concorso straordinario
Tale ricostruzione assume particolare rilievo nel concorso straordinario, nel quale l’assegnazione della sede è seguita da una serie di adempimenti amministrativi (costituzione della società tra coassegnatari, riconoscimento della titolarità, autorizzazione all’esercizio) che possono protrarsi per un periodo considerevole.
In tale contesto, la mera costituzione della società rappresenta un adempimento funzionale alla prosecuzione della procedura e non coincide necessariamente con l’inizio dell’esercizio della farmacia.
Pertanto, la rimozione dell’incompatibilità deve intervenire entro il momento in cui l’amministrazione è chiamata a rilasciare l’autorizzazione all’esercizio, così da garantire che, all’atto dell’apertura della farmacia, il farmacista non rivesta più la qualità di dipendente pubblico.
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Le mie Conclusioni
La disciplina dell’art. 13 della legge n. 475/1968 non impone la preventiva cessazione del rapporto di pubblico impiego quale condizione per partecipare al concorso o per conseguire l’assegnazione della sede.
L’obbligo di rimuovere l’incompatibilità sorge, invece, quale presupposto indispensabile per il rilascio dell’autorizzazione all’esercizio della farmacia e per l’effettiva assunzione della titolarità.
Ne consegue che il farmacista dipendente pubblico è tenuto a dimettersi in tempo utile affinché il rapporto di lavoro sia cessato prima dell’apertura della farmacia, ma non necessariamente nelle fasi precedenti della procedura concorsuale, purché siano rispettati i termini di preavviso previsti dal rapporto di impiego.
Diritto Farmaceutico



















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