La donazione a cascata della farmacia in caso di successione
- Avv Aldo Lucarelli
- 11 lug
- Tempo di lettura: 5 min
Passaggio Generazionale in Farmacia: Successione, Incompatibilità Professionali e Scelta della Veste Societaria
Analisi giuridica della disciplina fiscale in materia di successioni e donazioni
Cosa é la donazione a cascata della farmacia?
Quando é necessario donare la quota ricevuta per successione?
Quale é il modello societario più idoneo allo scopo?
Successione e posizione del medico erede
Cerchiamo di rispondere ai quesiti nel caso della successione della farmacia - ditta individuale - mortis causa.
Il trasferimento mortis causa di una farmacia originariamente gestita in forma di ditta individuale costituisce una fattispecie di significativa complessità giuridica.
L’apertura della successione impone infatti agli eredi di orientarsi contemporaneamente tra obblighi civilistici, stringenti vincoli di incompatibilità dettati dal diritto farmaceutico e valutazioni di carattere strategico-fiscale, la cui gestione tempestiva è determinante per la continuità dell’esercizio.
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L’apertura della successione e la costituzione della società di fatto
Nell’ipotesi in cui il titolare unico di una farmacia venga a mancare e le disposizioni testamentarie attribuiscano l’esercizio in comune a più eredi — nel caso di specie, due figli — l’ordinamento riconosce il loro immediato subentro nella titolarità. Per effetto della gestione congiunta dell’attività, tra i coeredi si costituisce ipso iure una società di fatto a carattere incidentale, quale conseguenza automatica della situazione di fatto venutasi a creare.
Per superare questa condizione di provvisorietà, l’articolo 7 della Legge 362/1991 concede agli eredi un termine limitato entro cui procedere alla regolarizzazione della propria posizione, mediante la trasformazione della società di fatto in una delle forme societarie tipizzate dal codice civile, quale presupposto necessario per il consolidamento della titolarità.

Le cause di incompatibilità ex art. 8, L. 362/1991 nella successione della farmacia
Uno degli ostacoli più rilevanti in questo genere di dinamiche familiari attiene ai requisiti soggettivi richiesti per la partecipazione societaria. L’articolo 8 della Legge 362/1991 individua infatti puntuali cause di incompatibilità con la qualità di socio di una farmacia, tra cui l’esercizio della professione medica, la titolarità di un rapporto di impiego pubblico o privato, ovvero la titolarità o direzione di un’altra farmacia.
Qualora uno degli eredi versi in una di tali condizioni ostative, egli non può conservare la qualità di socio nella compagine di nuova costituzione.
Sul punto abbiamo affrontato nel blog anche il caso dell’erede medico e della correlata incompatibilità.
Infatti ove uno degli eredi eserciti la professione medica o operi nella produzione o nell’informazione scientifica del farmaco, egli non può conservare la partecipazione neppure come socio passivo. Occorrerà trasferire la sua posizione mediante vendita, divisione o donazione. Qualora la quota sia donata al figlio, la scelta tra S.n.c. e S.r.l. dovrà essere effettuata anche considerando che:
nella S.n.c. l’esenzione richiede il mantenimento della quota per cinque anni, ma espone il donatario alla responsabilità personale illimitata;
nella S.r.l. il patrimonio personale è maggiormente protetto, ma l’esenzione richiede che la quota trasferita attribuisca o integri il controllo e che tale controllo sia conservato per cinque anni.
Si rende pertanto necessaria la dismissione della propria quota, al fine di evitare sia l’irrogazione di sanzioni sia il blocco della titolarità dell’esercizio farmaceutico.
La donazione della quota al discendente e il regime di esenzione fiscale
Al fine di preservare la continuità familiare dell’azienda, l’erede divenuto incompatibile può optare per la donazione irrevocabile della propria quota sociale al figlio — nipote del de cuius. Tale soluzione beneficia di un duplice favore normativo, di natura societaria e fiscale.
Sotto il profilo societario e professionale. Per effetto della riforma introdotta dalla Legge 124/2017 (art. 1, comma 157), è oggi legittimo che soggetti privi di requisiti professionali pregressi — inclusi coloro che non risultano iscritti all’Albo dei farmacisti — detengano quote di una società titolare di farmacia. Il nipote può pertanto accettare la quota senza alcun impedimento, a condizione che la direzione dell’esercizio resti comunque affidata a un farmacista abilitato.
Sotto il profilo fiscale. L’operazione risulta particolarmente vantaggiosa: trattandosi di donazione di quota sociale a favore di discendente in linea retta, l’atto beneficia dell’esenzione totale dall’imposta sulle donazioni, ai sensi dell’articolo 3, comma 4-ter, del D.Lgs. 346/1990.
Infatti detta norma prevede che I trasferimenti, effettuati anche tramite i patti di famiglia di cui agli articoli 768 bis e seguenti del codice civile a favore dei discendenti e del coniuge, di aziende o rami di esse, di quote sociali e di azioni non sono soggetti all'imposta..
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Condizione imprescindibile per il mantenimento di tale beneficio è l’impegno del donatario a proseguire l’esercizio in forma comune dell’attività per un periodo ininterrotto di almeno cinque anni dalla data della donazione.
La scelta della veste giuridica della neo farmacia S.n.c. o S.r.l.
Superata la questione dell’incompatibilità, la famiglia è chiamata a determinare quale struttura societaria adottare per il prosieguo dell’attività, dovendo comunque procedere — come anticipato — alla regolarizzazione della società di fatto in una forma societaria tipica.
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Fino al 2017, la forma societaria privilegiata era pressoché esclusivamente la Società in Nome Collettivo (S.n.c.). L’apertura ai capitali privati, resa possibile dalla Legge 124/2017, ha esteso tale possibilità anche alla Società a Responsabilità Limitata (S.r.l.), ampliando in modo significativo le opzioni a disposizione delle famiglie.
Nel modello della S.n.c. I soci rispondono delle obbligazioni sociali in modo solidale e illimitato, con il proprio intero patrimonio personale.
L’amministrazione — comprensiva di firma sociale e rappresentanza verso i terzi — è di norma attribuita ai soci in via disgiunta. È tuttavia possibile introdurre clausole statutarie più rigorose, prevedendo l’amministrazione congiunta, ovvero il preventivo assenso scritto dell’altro socio, per le operazioni di maggior rilievo (acquisto di beni strumentali oltre una determinata soglia, transazioni relative a controversie, assunzione di personale, contrazione di mutui o rilascio di fideiussioni).
La cessione della quota sociale da parte di un socio è subordinata al preventivo consenso dell’altro.
Nel modello della Srl vige il principio dell’autonomia patrimoniale perfetta: i soci rispondono nei limiti del capitale conferito, con conseguente salvaguardia del patrimonio personale rispetto alle eventuali vicende di crisi dell’impresa.
La forma della S.r.l. consente una netta separazione tra proprietà e gestione, potendo un socio limitarsi a detenere quote di capitale senza assumere alcun ruolo direttivo.
Riflessi sul regime delle incompatibilità. La Corte Costituzionale, con la sentenza n. 11/2020, ha stabilito che talune cause di incompatibilità previste dalla Legge 362/1991 — quale l’esistenza di un rapporto di lavoro subordinato — non trovano applicazione nei confronti dei soci di S.r.l. che rivestano la qualità di meri soci di capitale, privi di funzioni gestorie.
Tale principio rende la S.r.l. una soluzione particolarmente idonea nei casi in cui uno degli eredi svolga attività di lavoro dipendente altrove e non intenda procedere alla donazione della propria quota.
Conclusione sul testamento e la donazione a cascata della quota di Farmacia
La donazione “a cascata” in favore del nipote costituisce uno strumento efficace per superare gli ostacoli normativi di natura professionale, beneficiando al contempo di un regime fiscale di particolare favore.
Quanto alla forma societaria, se la S.n.c. rappresenta spesso la soluzione più rapida per uscire dalla condizione di provvisorietà propria della società di fatto successoria, l’opzione per la S.r.l. consente oggi alle famiglie di proteggere i patrimoni personali e di strutturare una governance più articolata, distinguendo in modo chiaro i ruoli di natura finanziaria da quelli di carattere tecnico-operativo.
Avv Aldo Lucarelli
Il presente contributo ha finalità meramente informativa e non sostituisce la consulenza.





















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