Dal banco alla titolarità: il percorso del farmacista che vince un concorso per una sede farmaceutica
- Avv Aldo Lucarelli
- 2 ore fa
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Per un farmacista dipendente di farmacia privata, la partecipazione a un concorso ordinario per l’assegnazione di una sede farmaceutica rappresenta un passaggio professionale profondamente diverso da un normale concorso per l’assunzione nel pubblico impiego.
Non si concorre, infatti, per ottenere un nuovo posto di lavoro subordinato, ma per conseguire il diritto ad aprire e gestire una farmacia privata in una determinata sede territoriale.
È proprio questa distinzione a determinare tutte le conseguenze successive: il farmacista che risulta utilmente collocato in graduatoria non diventa dipendente della Regione, ma può essere chiamato ad assumere la responsabilità economica, amministrativa e professionale di una nuova impresa farmaceutica.
Il quadro nazionale trova uno dei suoi principali riferimenti nella legge 8 novembre 1991, n. 362, che disciplina il riordino del settore farmaceutico e, all’articolo 4, il concorso per il conferimento delle sedi farmaceutiche disponibili. Il sistema si inserisce nella più ampia disciplina della legge 2 aprile 1968, n. 475, del D.P.R. 21 agosto 1971, n. 1275, del D.P.C.M. 30 marzo 1994, n. 298 e del R.D. 27 luglio 1934, n. 1265, Testo unico delle leggi sanitarie.
Il recente concorso ordinario della Regione Puglia costituisce un esempio particolarmente utile: è stato bandito per formare una graduatoria regionale finalizzata al conferimento di sedi farmaceutiche di nuova istituzione o vacanti disponibili per il privato esercizio.
Con lo smaltimento delle procedure avviate in sede di concorsi straordinari farmacie si assisterà progressivamente nelle Regioni ai prossimi concorsi ordinari per Farmacie vacanti o di nuova istituzione, il tutto all’esito delle revisioni biennali da parte dei Comuni.
Partecipare al concorso farmacie senza lasciare il proprio lavoro dipendente
Il primo punto da chiarire per il farmacista dipendente è che la partecipazione al concorso non comporta la necessità di dimettersi.
Il professionista può continuare normalmente a lavorare nella farmacia di cui è dipendente durante la presentazione della domanda, lo svolgimento della prova, la valutazione dei titoli e la formazione della graduatoria.
Nel bando pugliese, per esempio, i principali requisiti comprendono l’iscrizione all’Albo professionale, il possesso dei diritti civili e politici, l’assenza di determinate condanne e il rispetto delle condizioni previste in materia di precedente cessione di farmacia.
L’esperienza maturata come farmacista collaboratore è inoltre rilevante ai fini concorsuali. La valutazione del concorso comprende infatti sia la prova attitudinale sia i titoli professionali e di carriera. Nel bando esaminato il punteggio massimo complessivo è pari a 100 punti: fino a 50 per la prova, fino a 35 per l’esercizio professionale e fino a 15 per i titoli di studio e carriera.
La condizione di lavoratore dipendente è dunque perfettamente compatibile con la fase iniziale concorsuale.
Il problema dell’incompatibilità emerge più avanti, quando il farmacista passa dalla posizione di candidato a quella di soggetto effettivamente coinvolto nella titolarità e gestione della nuova farmacia.
Abbiamo scritto più volte della differenza tra
Requisiti di partecipazione 🆚 Requisiti di apertura
Leggi il post dedicato a: requisiti di partecipazione e requisiti di apertura della farmacia
Graduatoria e interpello: la vittoria non equivale ancora all’apertura
Una delle differenze più importanti rispetto ai normali concorsi pubblici riguarda il funzionamento della graduatoria.
Leggi pure: La revisione della pianta organica delle farmacie
Il candidato idoneo non riceve necessariamente subito una sede. La Regione procede attraverso il cosiddetto interpello, chiedendo ai candidati utilmente collocati di indicare le sedi alle quali sono interessati secondo un ordine di preferenza.
Nel bando pugliese, dopo la graduatoria definitiva, il candidato interpellato deve indicare entro cinque giorni effettivi dalla PEC le sedi di proprio interesse.
La posizione in graduatoria determina poi quale sede possa essere concretamente proposta: a ciascun candidato viene offerta la prima sede da lui indicata che non sia stata già abbinata a un candidato che lo precede.
È questa una fase nella quale il farmacista dovrebbe evitare decisioni affrettate.
Non tutte le sedi hanno lo stesso valore economico.
Prima di esprimere le preferenze sarebbe opportuno studiare il territorio, la popolazione residente, la presenza di altre farmacie, i flussi di traffico, la presenza di ambulatori medici, la disponibilità di parcheggi e, soprattutto, la concreta possibilità di reperire locali commerciali idonei all’interno della zona assegnata.
Attenzione ad un erroneo convincimento: vincere una sede non comporta il diritto di chiedere al comune una modica della pianta ove sorgano difficoltà. Solo in caso di oggettiva difficoltà si é assistito a soluzioni pro modifica territoriale.
La proposta della sede e il momento decisivo dell’accettazione
Quando una sede viene proposta, il candidato deve compiere una scelta molto più impegnativa.
Nel bando pugliese il termine per comunicare l’accettazione è di quindici giorni dalla PEC contenente la proposta di assegnazione.
Il mancato riscontro equivale alla mancata accettazione.
In questo caso il candidato può ancora partecipare a successivi interpelli.
Diversa è la situazione in caso di accettazione espressa. Trascorso il termine previsto, la scelta diventa irrevocabile e la Regione procede alla formalizzazione dell’assegnazione; il candidato non potrà più concorrere per altre sedi nell’ambito della stessa procedura.
Proprio per questa ragione, l’accettazione dovrebbe essere preceduta da una vera e propria due diligence.
Non basta chiedersi se la sede sia professionalmente interessante. Occorre verificare se sia possibile finanziare l’apertura, reperire il locale nei tempi previsti, sostenere i costi iniziali e raggiungere un volume di attività sufficiente a garantire la sostenibilità dell’impresa.
L’atto di assegnazione della sede e l’avvio del conto alla rovescia
Dopo l’accettazione, la Regione emette l’atto formale di assegnazione della sede.
Da questo momento iniziano a decorrere i termini che incidono direttamente sulla conservazione del diritto ottenuto attraverso il concorso.
Il locale deve naturalmente ricadere nell’ambito territoriale della sede assegnata.
Questo obbligo rende evidente perché la ricerca dell’immobile non dovrebbe cominciare dopo l’assegnazione.
Il farmacista che prende seriamente in considerazione una determinata sede dovrebbe già aver verificato, prima dell’accettazione, l’esistenza di uno o più locali potenzialmente utilizzabili.
La disponibilità del locale costituisce infatti uno dei principali rischi operativi dell’intera procedura.
Sei mesi per trasformare una sede sulla carta in una farmacia reale
Una sede farmaceutica assegnata non coincide ancora con una farmacia funzionante.
Tra il provvedimento regionale e l’effettiva apertura occorre creare una struttura imprenditoriale completa: acquisire la disponibilità del locale, effettuare gli eventuali lavori, predisporre gli impianti, acquistare arredi e attrezzature, attivare i sistemi informatici, organizzare il magazzino e completare gli adempimenti amministrativi richiesti.
Nel bando della Regione Puglia, ad esempio come si é assistito nei bandi dei concorsi straordinari, in applicazione della normativa regionale, il termine ordinario per l’apertura è fissato in sei mesi dalla PEC di notifica dell’atto di assegnazione, a pena di decadenza. La stessa previsione è confermata dalla documentazione ufficiale regionale.
Il bando introduce inoltre un termine particolarmente rilevante: entro 30 giorni dalla PEC di notifica dell’atto di assegnazione, a pena di decadenza, il vincitore deve comunicare alla Regione gli estremi del locale individuato per l’apertura della farmacia e trasmettere la ricevuta della tassa di concessione. Il locale dovrà trovarsi all’interno della zona territoriale della sede assegnata. Ne deriva che la ricerca dell’immobile non può realisticamente essere rinviata ai sei mesi previsti per l’apertura.
Il termine non dovrebbe quindi essere interpretato come un periodo nel quale iniziare con calma la progettazione. Sei mesi possono essere pochi se il locale richiede interventi edilizi importanti, se sono necessari adeguamenti impiantistici o se sorgono difficoltà autorizzative.
Le Regioni hanno affrontato in passato anche richieste di proroga legate alla difficoltà di reperimento o adeguamento dei locali, ma tali precedenti non devono essere interpretati come l’esistenza di un diritto automatico alla proroga.
Si tratta di provvedimenti adottati sulla base delle specifiche circostanze dei singoli casi.
La regola prudenziale rimane quindi quella di programmare l’apertura entro il termine ordinario.

Autorizzazione comunale e requisiti della farmacia
L’apertura effettiva richiede il rilascio dell’autorizzazione all’esercizio.
Il bando richiama espressamente gli articoli 108, 111 e 112 del R.D. 27 luglio 1934, n. 1265, precisando che l’autorizzazione all’apertura e all’esercizio è rilasciata dal Comune competente nel rispetto della disciplina applicabile.
Alla disciplina nazionale devono aggiungersi le procedure regionali e comunali concretamente applicabili alla sede.
Nella pratica, il farmacista dovrà coordinarsi con Comune, ASL, Ordine professionale, consulenti tecnici e professionisti amministrativo-fiscali.
Dovranno essere verificati l’idoneità del locale, gli impianti, gli aspetti igienico-sanitari e gli ulteriori requisiti richiesti dalla normativa vigente.
A ciò si aggiungono gli adempimenti propri dell’impresa: apertura delle posizioni fiscali e previdenziali, organizzazione contabile, assicurazioni, rapporti bancari, contratti con i fornitori, software gestionale, collegamenti necessari per l’attività farmaceutica e, quando necessario, assunzione del personale.
Quando deve dimettersi il farmacista dipendente?
È probabilmente uno degli aspetti più delicati.
La risposta corretta non è: “appena si vince il concorso”.
Finché si partecipa alla procedura, si è inseriti in graduatoria o si attende l’assegnazione, il farmacista può continuare il proprio rapporto di lavoro.
La disciplina cambia quando si assume concretamente la titolarità e, soprattutto, la gestione della farmacia.
L’articolo 8 della legge n. 362/1991 prevede incompatibilità con rapporti di lavoro pubblico e privato per i soggetti coinvolti nella gestione della farmacia.
Per il farmacista che abbia personalmente vinto una sede e intenda assumerne la gestione, il rapporto di lavoro subordinato preesistente deve quindi essere coordinato con l’avvio della nuova attività.
La strategia più prudente consiste nel non dimettersi prematuramente ma, una volta resa concreta l’assegnazione e definito il cronoprogramma di apertura, programmare la cessazione del rapporto rispettando il preavviso previsto dal CCNL applicabile e assicurandosi che, al momento dell’effettiva assunzione della gestione della farmacia, non permanga una situazione incompatibile.
Il momento esatto va comunque verificato sul singolo caso con l’amministrazione competente, l’Ordine professionale e il consulente del lavoro, perché struttura societaria, posizione del farmacista e modalità di gestione possono incidere sulla disciplina applicabile.
La sostenibilità economica: vincere una sede non significa automaticamente fare un buon investimento
Il concorso attribuisce un’opportunità professionale di grande valore, ma non elimina il rischio d’impresa.
Una nuova farmacia richiede normalmente un investimento significativo prima ancora di generare ricavi. Le principali voci comprendono il locale e la relativa cauzione, i lavori di adeguamento, gli arredi, gli impianti, le attrezzature, il software, le spese professionali, l’approvvigionamento iniziale di farmaci e prodotti e soprattutto un’adeguata riserva di liquidità.
Per una farmacia di dimensioni piccole o medio-piccole, avviata in un immobile in locazione, un progetto complessivo nell’ordine di alcune centinaia di migliaia di euro non è irrealistico. Tuttavia non esiste una cifra valida per tutte le sedi: il costo dipende principalmente dalle condizioni del locale, dall’allestimento scelto, dal livello di automazione, dalla profondità del magazzino iniziale e dalle condizioni commerciali ottenute dai grossisti.
La sostenibilità non deve quindi essere valutata esclusivamente sulla possibilità di ottenere un finanziamento.
Occorre stimare la capacità della sede di generare fatturato e margine sufficienti a coprire acquisti, personale, affitto, utenze, consulenze, contributi, imposte e servizio del debito, lasciando al titolare una remunerazione adeguata al lavoro svolto e al rischio assunto.
Particolare attenzione va dedicata alla liquidità.
Una farmacia può essere economicamente redditizia e trovarsi comunque in difficoltà finanziaria se deve sostenere contemporaneamente il pagamento del magazzino, le rate bancarie, gli stipendi e le altre uscite prima dell’incasso dei crediti o del pieno raggiungimento del fatturato atteso.
Per questo un business plan prudente dovrebbe comprendere almeno uno scenario centrale e uno scenario negativo, verificando se l’impresa sia in grado di sopportare un avviamento più lento del previsto.
Il vero criterio di decisione non dovrebbe essere quindi:
“posso aprire?”,
ma piuttosto: “la farmacia rimane sostenibile anche se nei primi anni fattura meno di quanto previsto?”
Dal dipendente all’imprenditore sanitario
Per il farmacista dipendente la trasformazione è profonda.
L’esperienza maturata dietro il banco rappresenta un patrimonio professionale importante, ma la titolarità richiede competenze ulteriori: gestione finanziaria, acquisti, organizzazione del personale, analisi dei margini, rapporti con banche e fornitori, pianificazione fiscale e capacità di sviluppare il bacino di utenza.
La farmacia rimane innanzitutto un presidio sanitario, ma sotto il profilo economico è anche un’impresa.
La giurisprudenza costituzionale ha più volte ricondotto l’organizzazione del servizio farmaceutico alla tutela della salute, sottolineando la funzione pubblicistica della rete delle farmacie, pur riconoscendo la natura imprenditoriale dell’attività.
Il passaggio dalla posizione di collaboratore a quella di titolare deve pertanto essere affrontato con una doppia prospettiva: professionale e aziendale.
Conclusione
Vincere un concorso ordinario per l’assegnazione di una sede farmaceutica non rappresenta il punto di arrivo, ma l’inizio di un percorso molto più impegnativo.
Il farmacista dipendente può partecipare al concorso e restare regolarmente al proprio posto durante la procedura. Il momento realmente decisivo arriva quando viene proposta una sede: da quel momento occorre valutarne il potenziale, verificarne la sostenibilità economica, individuare il locale e predisporre le risorse finanziarie necessarie.
L’accettazione trasforma progressivamente il candidato in imprenditore.
Parallelamente deve organizzare la cessazione del precedente rapporto di lavoro, evitare situazioni di incompatibilità, completare l’iter autorizzativo e mettere l’impresa nelle condizioni di operare.
La decisione finale dovrebbe quindi essere presa solo dopo aver verificato tre elementi: fattibilità amministrativa, compatibilità professionale e sostenibilità economico-finanziaria.
La sede ottenuta tramite concorso può rappresentare un’occasione straordinaria per passare dal lavoro dipendente alla titolarità di una farmacia senza acquistare un esercizio già avviato sul mercato. Ma proprio perché il valore dell’opportunità è elevato, l’accettazione dovrebbe essere preceduta da un’analisi altrettanto rigorosa.
Studio Legale Angelini Lucarelli
Avv Aldo Lucarelli
Riferimenti normativi citati: R.D. 27 luglio 1934, n. 1265; legge 2 aprile 1968, n. 475; D.P.R. 21 agosto 1971, n. 1275; legge 8 novembre 1991, n. 362; D.P.C.M. 30 marzo 1994, n. 298; legge 4 agosto 2017, n. 124; normativa regionale applicabile e specifico bando di concorso.





















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