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Farmacie di confine interregionale: disciplina, requisiti e necessità di un accordo tra Regioni

29 set
Tempo di lettura: 6 min

Aggiornamento: 30 set

Farmacie di confine interregionale: disciplina, requisiti e necessità di un accordo tra Regioni


La collocazione di una farmacia in prossimità del confine tra due Regioni può determinare situazioni particolari sotto il profilo dell’assistenza farmaceutica. In molti territori, soprattutto nelle aree interne, montane o rurali, il confine amministrativo regionale non coincide infatti con il reale bacino di utenza dei servizi sanitari.

Può accadere, ad esempio, che per un cittadino residente in una Regione sia molto più agevole raggiungere una farmacia situata pochi chilometri oltre il confine regionale rispetto a una farmacia appartenente alla propria Regione.


Proprio per rispondere a queste esigenze, l’ordinamento contempla la figura delle cosiddette farmacie di confine interregionale.

Il fondamento normativo: l’art. 2, comma 4, del D.P.R. 371/1998


Il principale riferimento normativo è rappresentato dall’art. 2, comma 4, del D.P.R. 8 luglio 1998, n. 371, relativo alla disciplina dei rapporti con le farmacie pubbliche e private.

La norma prevede la possibilità per gli assistiti di prelevare medicinali presso farmacie ubicate nelle zone di confine regionale, purché tali farmacie siano inserite in uno specifico elenco.

L’elemento centrale della disciplina è che tale elenco non può essere formato unilateralmente dalla singola farmacia né dalla sola Regione nella quale essa è ubicata.


La legge richiede infatti che l’elenco sia concordato tra le Regioni interessate e le organizzazioni sindacali rappresentative delle farmacie e recepito attraverso un apposito protocollo d’intesa.


È quindi necessario distinguere due concetti spesso confusi: una farmacia può essere materialmente situata in una zona di confine, ma ciò non comporta automaticamente l’applicazione della disciplina speciale prevista dall’art. 2, comma 4, del D.P.R. 371/1998.

Per l’applicazione di tale disciplina è necessario che la farmacia sia inserita nell’elenco previsto dal protocollo d’intesa tra le Regioni interessate, secondo le condizioni stabilite dall’accordo.


L’Accordo preliminare del 16 dicembre 1999


Per favorire un’applicazione uniforme della

normativa nazionale, il 16 dicembre 1999 una delegazione delle Regioni e le rappresentanze sindacali maggiormente rappresentative dei farmacisti elaborarono uno schema denominato


“Accordo preliminare sulle farmacie di confine interregionale”.

Lo schema era destinato a costituire il modello per le successive intese bilaterali.

Ogni Regione avrebbe quindi dovuto adattarlo alle caratteristiche del proprio territorio e a quelle della Regione confinante.


L’Accordo preliminare non sostituisce però il protocollo tra le singole Regioni. Rappresenta piuttosto la cornice sulla quale costruire gli accordi operativi.


L’esempio del Veneto


Un esempio particolarmente chiaro è quello della Regione Veneto.


Nel 2001 il Veneto sottoscrisse un protocollo d’intesa con il Friuli Venezia Giulia per individuare le farmacie ubicate nelle zone di confine tra i due territori.

Successivamente la Regione ha adottato analoghe iniziative nei confronti di altre amministrazioni confinanti. Nel 2009, ad esempio, con la D.G.R. Veneto n. 2518 del 4 agosto 2009, è stato approvato il Protocollo d’intesa tra Veneto e Lombardia per l’attuazione dell’art. 2, comma 4, del D.P.R. 371/1998.


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L’atto è particolarmente significativo perché dimostra concretamente come opera il sistema.

Il protocollo è stato concordato tra le due Regioni e con le organizzazioni rappresentative delle farmacie, tra cui Federfarma Veneto, Federfarma Lombardia e Assofarm. Contestualmente è stato approvato un elenco di farmacie del Veneto e della Lombardia autorizzate ad operare secondo la disciplina delle farmacie di confine.



Ciò conferma un principio importante: l’elenco non deve necessariamente rimanere immutabile, ma può essere aggiornato attraverso la presentazione di nuove domande e la relativa istruttoria amministrativa.

Nel 2014 il Veneto ha adottato un ulteriore protocollo con la Provincia Autonoma di Trento, approvando ancora una volta sia l’elenco delle farmacie autorizzate sia i modelli per la presentazione delle domande di inserimento.


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Farmacia di confine Perché è necessario un accordo tra Regioni


La caratteristica fondamentale della disciplina originaria è dunque la sua natura interregionale.

Non è sufficiente che una farmacia si trovi fisicamente vicino al confine, appartenga a un Comune confinante, serva abitualmente cittadini residenti nell’altra Regione o sia una farmacia rurale o rurale sussidiata.


Tutti questi elementi possono giustificare e rafforzare una richiesta di inserimento nell’elenco previsto dal protocollo, ma non sostituiscono l’accordo tra le amministrazioni regionali interessate quando si intende applicare il regime speciale dell’art. 2, comma 4, del D.P.R. 371/1998.

La ragione storica è essenzialmente organizzativa e finanziaria.



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Nel sistema originario delle farmacie di confine, l’erogazione di medicinali a carico del Servizio sanitario a favore di assistiti dell’altra Regione richiedeva una disciplina condivisa per la gestione delle prescrizioni, la rendicontazione e la compensazione economica tra i servizi sanitari regionali.


Per il regime speciale delle farmacie inserite negli elenchi di confine, quindi, l’inclusione non può derivare dalla sola iniziativa del titolare.

Va però distinto questo meccanismo dalla normale dispensazione su ricetta dematerializzata, oggi disciplinata a livello nazionale.


La funzione assistenziale delle farmacie di confine


La normativa nasce da esigenze molto concrete.

Nella deliberazione Veneto-Lombardia del 2009 viene evidenziato che per i cittadini residenti nelle zone di confine può risultare più agevole utilizzare una farmacia appartenente alla Regione confinante per ragioni topografiche, viabilistiche, lavorative o legate alla localizzazione delle strutture sanitarie.




La farmacia di confine rappresenta quindi uno strumento di continuità territoriale dell’assistenza sanitaria.


Il principio assume particolare rilevanza nelle aree rurali e nei piccoli Comuni, dove pochi chilometri possono determinare una notevole differenza nei tempi di accesso ai servizi.

In questi territori il confine amministrativo può risultare poco significativo rispetto alla geografia effettiva dei servizi.


Farmacia di confine il requisito territoriale


Gli accordi adottati dalle Regioni hanno generalmente attribuito particolare rilevanza alle farmacie ubicate nei Comuni confinanti.

Tuttavia, i modelli applicativi derivanti dall’Accordo preliminare del 1999 hanno previsto anche la possibilità di prendere in considerazione particolari situazioni territoriali nelle quali la farmacia, pur non trovandosi formalmente in un Comune confinante, svolga una funzione assistenziale assimilabile.


Ne consegue che il concetto di “zona di confine” non deve essere interpretato esclusivamente attraverso una distanza chilometrica astratta.

Devono essere valutati anche elementi quali la viabilità, l’orografia, la distanza effettiva dai presidi farmaceutici, i flussi della popolazione e la concreta organizzazione sanitaria del territorio.


Cosa può fare una farmacia interessata


Quando una farmacia ritiene di possedere i requisiti territoriali e assistenziali per essere inserita nell’elenco previsto dalla disciplina delle farmacie di confine, il primo passaggio consiste nel verificare se tra le due Regioni interessate esista già un protocollo d’intesa e quali siano le modalità previste per presentare la domanda.


In caso di assenza del protocollo, difficoltà applicative o dubbi sulla portata dell’accordo esistente, è necessaria una verifica preliminare della disciplina nazionale e regionale concretamente applicabile.


Farmacie di confine e ricetta dematerializzata: quale funzione resta oggi


La disciplina delle farmacie di confine nasce nel contesto della prescrizione cartacea e della necessità di regolare, mediante accordi tra Regioni, l’assistenza farmaceutica resa oltre il confine regionale.

Con la ricetta farmaceutica dematerializzata il quadro è profondamente cambiato: la normativa nazionale consente, per le prescrizioni elettroniche a carico del Servizio sanitario nazionale, il ritiro dei medicinali presso le farmacie convenzionate sull’intero territorio nazionale, secondo le regole nazionali di gestione e compensazione della mobilità interregionale.

Di conseguenza, per la normale ricetta SSN dematerializzata il cittadino non deve rivolgersi necessariamente a una farmacia inserita in uno specifico elenco di confine per poter ritirare il medicinale in una Regione diversa da quella di assistenza.

L’art. 2, comma 4, del D.P.R. 371/1998 e i protocolli regionali non risultano per questo privi di rilievo, ma la loro funzione va oggi letta alla luce dell’interoperabilità nazionale della ricetta elettronica e verificata rispetto alle fattispecie che restano soggette a regole particolari o a modalità di gestione non integralmente assorbite dal sistema dematerializzato.

Il principio di fondo resta attuale: il confine amministrativo non dovrebbe ostacolare l’accesso all’assistenza farmaceutica. Oggi, tuttavia, per la normale prescrizione dematerializzata, questo obiettivo è perseguito anzitutto dalla disciplina nazionale della ricetta elettronica.


Conclusioni: il confine amministrativo non può diventare un confine sanitario


La disciplina delle farmacie di confine rappresenta un interessante esempio di cooperazione sanitaria interregionale.


Ma proprio la natura interregionale dell’istituto determina il suo principale limite applicativo.


Farmacia di confine: la posizione geografica, da sola, non basta per l’inserimento nell’elenco


Quando si intende applicare il regime speciale previsto dall’art. 2, comma 4, del D.P.R. 371/1998, è necessario che le Regioni interessate abbiano predisposto una disciplina operativa mediante protocollo d’intesa e un elenco condiviso delle farmacie interessate, con il coinvolgimento delle organizzazioni sindacali previsto dalla normativa.



Per le aree di confine nelle quali tali accordi non siano stati adottati, l’iniziativa delle farmacie, delle associazioni di categoria e degli enti territoriali può favorire il confronto tra le amministrazioni regionali per le fattispecie che richiedono ancora una disciplina specifica. Ciò non incide, invece, sulla validità nazionale della normale ricetta SSN dematerializzata.


Perché, soprattutto nelle aree interne e rurali, il confine tra due Regioni dovrebbe rappresentare una linea amministrativa, non una barriera nell’accesso all’assistenza farmaceutica.


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