top of page

FARMA DIRITTO
I CASI AFFRONTATI DALL'AVVOCATO
ALDO LUCARELLI

Assistenza legale in Diritto Farmaceutico

centinaia di casi svolti consultabili nel blog

chiedi assistenza legale ed esponi il tuo caso a

Studio Legale Angelini Lucarelli

Via Monte Velino 133 Avezzano (AQ)

​​

© Copyright

Farmacista con partita IVA in farmacia: quando è possibile e quando serve il lavoro subordinato

5 ore fa
Tempo di lettura: 10 min

In sintesi:


Sì: un farmacista con partita IVA può lavorare in farmacia anche al banco.

Ma il rapporto deve essere realmente autonomo, non soltanto chiamato così nel contratto.

Se, nella pratica, il professionista è inserito stabilmente nei turni, ha un monte ore imposto, deve giustificare le assenze e riceve direttive analoghe a quelle impartite ai dipendenti, cresce fortemente il rischio che il rapporto venga riqualificato come lavoro subordinato.



La Corte di Appello di Ancona 231/2026 - seguendo un indirizzo già esistente della stessa Corte del 2025 e della Cassazione del 2023 -ha riconosciuto natura subordinata a rapporti formalmente configurati come lavoro autonomo con partita IVA, riformando l’esito di primo grado e ritenendo fondata la pretesa contributiva dell’INPS.


Il punto di partenza: lavoro subordinato e lavoro autonomo non dipendono dall’etichetta del contratto


L’art. 2094 del codice civile definisce subordinato chi collabora nell’impresa prestando il proprio lavoro “alle dipendenze e sotto la direzione” dell’imprenditore.


Il lavoro autonomo, invece, secondo l’art. 2222 c.c., presuppone lo svolgimento di un’opera o di un servizio con lavoro prevalentemente proprio e senza vincolo di subordinazione.


Ne deriva una regola pratica essenziale: apertura della partita IVA, emissione della fattura e firma di un contratto d’opera non bastano se il rapporto concreto funziona come quello di un dipendente.



Una particolarità importante per i farmacisti: l’art. 2 del D.Lgs. 81/2015


L’art. 2, comma 1, del D.Lgs. 81/2015 estende in generale la disciplina del lavoro subordinato alle collaborazioni prevalentemente personali, continuative e organizzate dal committente.


Tuttavia il comma 2, lett. b), esclude da questa automatica estensione le collaborazioni rese nell’esercizio di professioni intellettuali per le quali è necessaria l’iscrizione in un albo. Il farmacista rientra in questa categoria.


Questa esclusione non rende però “sicura” qualsiasi partita IVA.


Significa piuttosto che, per il farmacista, la mera etero-organizzazione non determina automaticamente l’applicazione della disciplina subordinata: resta possibile accertare la subordinazione di fatto quando emergono poteri direttivi, organizzativi, di controllo e, nel loro insieme, indici coerenti con un rapporto alle dipendenze della farmacia.


Hai un caso?



Quando il farmacista con partita IVA può lavorare in farmacia


La collaborazione autonoma è possibile quando l’autonomia non è soltanto scritta ma si riflette nella gestione quotidiana. In termini operativi, gli elementi più coerenti con un rapporto genuinamente autonomo sono:

  • il professionista comunica o concorda le proprie disponibilità, anziché essere inserito unilateralmente nel normale piano turni dei dipendenti;

  • può accettare o rifiutare il singolo incarico, senza essere assoggettato al potere disciplinare della farmacia;

  • non deve chiedere ferie o permessi come un dipendente e non è soggetto alle medesime procedure di giustificazione delle assenze;

  • il coordinamento con gli orari di apertura e con le regole professionali della farmacia resta funzionale al servizio, senza trasformarsi in eterodirezione puntuale della prestazione;

  • il rapporto non presuppone necessariamente esclusività; la pluricommittenza è un indice che può rafforzare, nel quadro complessivo, l’effettiva autonomia;

  • il compenso e la struttura dell’incarico sono coerenti con una prestazione professionale e non replicano semplicemente la retribuzione e la presenza tipiche del personale subordinato.


É quindi l’aspetto nel concreto a definire il rapporto del farmacista e non la mera forma

Il libero professionista può quindi svolgere anche attività al banco, coprire esigenze temporanee, ferie, malattie, picchi di lavoro o carenze di organico.


La continuità della collaborazione non è vietata in assoluto, ma diventa più delicata se si combina con monocommittenza, orario fisso, turni imposti e piena fungibilità con i dipendenti.



Quando, invece, il rapporto deve essere gestito come lavoro subordinato


Il rapporto presenta i caratteri tipici della subordinazione quando il farmacista è, nei fatti, una componente stabile dell’organico e la farmacia esercita nei suoi confronti i poteri propri del datore di lavoro. I principali segnali di rischio, letti congiuntamente, sono:


  • orario giornaliero o monte ore settimanale predeterminato dalla farmacia;

  • inserimento stabile nel medesimo sistema di turnazione dei farmacisti dipendenti;

  • obbligo di presenza nelle fasce richieste e limitata o assente facoltà di rifiutare gli incarichi;

  • obbligo di comunicare e giustificare le assenze secondo regole analoghe a quelle dei dipendenti;

  • direttive di dettaglio e controlli continuativi sulle modalità di lavoro, oltre il fisiologico coordinamento del servizio;

  • trattamento sostanzialmente indifferenziato rispetto ai dipendenti nelle mansioni, nell’organizzazione e nella gestione quotidiana;

  • compenso periodico predeterminato, assenza di un effettivo rischio professionale e assenza di una propria, sia pur minima, organizzazione autonoma;

  • richiami, contestazioni o altri comportamenti riconducibili all’esercizio di un potere disciplinare.


In una situazione del genere, mantenere formalmente la partita IVA non neutralizza il rischio: può seguire la riqualificazione del rapporto, con recupero della contribuzione dovuta alla gestione dei lavoratori subordinati e con i connessi profili sanzionatori.


Cassazione n. 1095/2023: il criterio decisivo resta il potere direttivo, disciplinare e di controllo


Un riferimento centrale, richiamato anche nel dibattito sui farmacisti a partita IVA, è Cassazione civile, Sezione lavoro, ordinanza n. 1095 del 16 gennaio 2023. La Suprema Corte ribadisce che, ai sensi dell’art. 2094 c.c., l’elemento essenziale che distingue il lavoro subordinato da quello autonomo è la soggezione personale del prestatore al potere direttivo, disciplinare e di controllo del datore di lavoro.


La Cassazione precisa però un passaggio particolarmente importante per le professioni intellettuali: tale soggezione non è necessariamente un fatto immediatamente visibile, ma può essere desunta dal modo complessivo in cui il rapporto si svolge.


Proprio nelle attività caratterizzate da elevata autonomia tecnica — come quella del farmacista — il potere datoriale può manifestarsi in forma meno intensa sulle scelte professionali e più chiaramente sul piano organizzativo.


Quando l’assoggettamento non è agevolmente apprezzabile, l’ordinanza n. 1095/2023 consente quindi di utilizzare una serie di indici sussidiari, da valutare non isolatamente ma nel loro insieme:


continuità della prestazione, rispetto di un orario predeterminato, percezione a cadenze fisse di un compenso prestabilito, assenza di rischio economico e mancanza di una sia pur minima struttura imprenditoriale propria.

Il principio è decisivo per comprendere perché la partita IVA non costituisca una prova dell’autonomia.

Nessuno di tali indici, preso singolarmente, trasforma automaticamente il rapporto in lavoro subordinato; ma la loro valutazione complessiva e globale può integrare una prova presuntiva della subordinazione quando descrive un professionista stabilmente inserito nell’organizzazione altrui.


Applicato al farmacista, il criterio porta a distinguere due situazioni. Ove il professionista sceglie le proprie disponibilità, può rifiutare gli incarichi, organizza autonomamente una consulenza — per esempio nutraceutica —, determina o negozia il compenso e conserva una propria autonomia organizzativa, gli indici sono compatibili con il lavoro autonomo.


Ove invece osserva turni e orari decisi dalla farmacia, riceve un compenso periodico predeterminato, non sopporta alcun rischio e viene gestito stabilmente come parte dell’organico, gli stessi elementi possono concorrere a dimostrare la subordinazione.


La sostanza sulla forma!

La linea interpretativa della Cassazione n. 1095/2023 è coerente con le successive decisioni della Corte d’Appello di Ancona n. 276/2025 e n. 231/2026: nelle professioni intellettuali occorre guardare alla realtà organizzativa del rapporto, non alla sola autonomia tecnico-professionale né alla qualificazione formale scelta dalle parti.



La posizione di Federfarma: attenzione già dal 2024


La pronuncia del 2026 si inserisce in una linea di cautela che Federfarma aveva già espresso con la circolare n. 447 del 18 novembre 2024, segnalando il lavoro autonomo come una forma contrattuale ad alto rischio di contenzioso quando l’esecuzione reale della prestazione non sia autonoma ma celi, in concreto, un rapporto subordinato.


Il messaggio per il titolare è quindi duplice: la collaborazione con un farmacista a partita IVA non è vietata; al tempo stesso, deve essere progettata e soprattutto gestita in modo coerente con l’autonomia, perché un contratto formalmente corretto non può “sanare” una prassi quotidiana da lavoro dipendente.


Aspetti previdenziali: il ruolo dell’ENPAF


L’ENPAF riconosce espressamente l’esercizio professionale in regime di partita IVA e indica, per la classificazione ATECO 2025, codici generici utilizzabili per l’attività professionale del farmacista. Per il libero professionista, in via generale, opera la contribuzione ENPAF secondo le regole dell’Ente. La posizione previdenziale, tuttavia, non decide la natura lavoristica del rapporto: anche una partita IVA regolarmente aperta può essere riqualificata se le modalità concrete rivelano subordinazione.


Elementi della pratica da verificare per la farmacia


Prima di utilizzare o proseguire una collaborazione autonoma conviene verificare almeno questi punti:

  • chi decide davvero giorni e orari della prestazione;

  • se il professionista può rifiutare il singolo incarico;

  • se è inserito stabilmente nel turno del personale dipendente;

  • come vengono gestite assenze, sostituzioni, ferie e permessi;

  • quali direttive riceve e con quale grado di dettaglio;

  • se esiste un potere disciplinare, anche di fatto;

  • come è determinato il compenso e se il professionista assume un effettivo rischio collegato all’incarico;

  • se la farmacia potrebbe reggere il proprio ordinario assetto organizzativo senza dipendere strutturalmente dalla presenza del collaboratore autonomo;

  • se contratto scritto e prassi quotidiana coincidono realmente.


Se dalle risposte emerge un modello organizzativo sostanzialmente identico a quello del personale dipendente, il problema non si risolve modificando le clausole del contratto: occorre adeguare la realtà del rapporto oppure valutarne la regolarizzazione come lavoro subordinato.



Un caso particolarmente adatto alla partita IVA: la consulenza nutraceutica del farmacista


Abbiamo già affrontato la questione in altro post.


La consulenza nutraceutica rappresenta uno degli esempi più interessanti di attività che può essere organizzata in modo realmente autonomo.

Il farmacista, infatti, può valorizzare le proprie competenze scientifiche attraverso attività di informazione, educazione alimentare e counseling sull’uso corretto di integratori e nutraceutici, sulla compatibilità con farmaci già assunti, sulle possibili interazioni e, più in generale, sui corretti stili di vita, purché resti entro il perimetro delle competenze professionali proprie del farmacista.


L’art. 51, comma 1, lett. g), del D.Lgs. 206/2007 include tra le attività professionali del farmacista la diffusione di informazioni e consigli sui medicinali e sul loro uso corretto.


Il Codice deontologico FOFI, all’art. 15, disciplina inoltre espressamente l’attività di consiglio e consulenza professionale. In ambito nutrizionale, la posizione prudenziale tradizionalmente richiamata dalla FOFI ammette la consulenza del farmacista ma esclude la prescrizione o elaborazione di diete personalizzate.


In termini pratici, il farmacista può quindi offrire, anche a pagamento e con propria partita IVA, un servizio professionale avente ad oggetto, ad esempio:

  • informazione scientifica su integratori alimentari e prodotti nutraceutici;

  • valutazione dell'appropriatezza d'uso di integratori rispetto alle esigenze dichiarate dal cliente, senza formulare diagnosi;

  • counseling sulle possibili interazioni tra integratori, nutraceutici e medicinali;

  • educazione all'uso consapevole dei prodotti e promozione di corretti stili di vita;

  • attività divulgativa, webinar, consulenze online o in presenza, purché non si trasformino in elaborazione di schemi alimentari personalizzati.


Attenzione No diete!

Ne abbiamo parlato in altro post.


Il limite è altrettanto importante: il farmacista non può utilizzare la qualifica di esperto in nutrizione per svolgere attività che l’ordinamento riserva ad altre professioni, come diagnosi nutrizionali o elaborazione e prescrizione di diete individualizzate.


La Cassazione penale ha ritenuto abusivo il comportamento di chi, senza appartenere alle professioni competenti, fornisca indicazioni alimentari personalizzate costruite sulle caratteristiche fisiche del singolo cliente.


La disciplina degli integratori conferma inoltre che si tratta di prodotti alimentari, non di medicinali: il Ministero della Salute li definisce prodotti destinati a integrare la dieta, contenenti fonti concentrate di nutrienti o altre sostanze a effetto nutritivo o fisiologico.


Anche per questo la consulenza nutraceutica deve evitare promesse terapeutiche, diagnosi o claims non consentiti.

Consulenza nutraceutica e autonomia reale: perché il modello può essere diverso dal normale lavoro al banco


Proprio la consulenza nutraceutica può rendere più evidente la distinzione tra attività autonoma e lavoro subordinato. Se il farmacista organizza un proprio servizio professionale, riceve clienti su appuntamento, stabilisce le disponibilità, determina il proprio compenso, utilizza una propria modulistica, può operare anche online o per più committenti e fattura una prestazione specialistica distinta dall’ordinario presidio del banco, gli elementi di autonomia sono molto più riconoscibili.


Attenti all’elusione tra partita iva e lavoro subordinato del farmacista


Diverso è il caso in cui la formula “consulenza nutraceutica” sia usata solo nominalmente, mentre il farmacista viene in realtà inserito stabilmente nei turni della farmacia, copre l’orario di apertura, svolge le stesse mansioni dei dipendenti, riceve direttive puntuali, deve giustificare le assenze e fattura mensilmente un importo determinato dalla farmacia. In questa seconda ipotesi, il contenuto specialistico di una parte dell’attività non impedisce che l’intero rapporto possa essere qualificato come subordinato.


Per un’attività abituale e organizzata di consulenza professionale autonoma, la partita IVA è normalmente coerente con il modello.


La scelta del codice ATECO e del regime fiscale deve tuttavia essere verificata sul contenuto concreto dell’attività con il consulente fiscale; allo stesso modo, l’iscrizione all’Albo comporta la posizione previdenziale ENPAF, che valuta in termini sostanziali l’esercizio professionale del farmacista.


La Corte d’Appello di Ancona n. 276/2025: il precedente che completa la sentenza n. 231/2026


La sentenza n. 276 della Corte d’Appello di Ancona, depositata il 18 settembre 2025, costituisce un precedente particolarmente utile per leggere la successiva pronuncia n. 231/2026.


Anche in quel caso erano stati disconosciuti contratti d’opera stipulati con farmacisti iscritti all’Albo e titolari di partita IVA. La Corte ha riformato la decisione di primo grado e ha riconosciuto la natura subordinata dei rapporti.


La decisione utilizza espressamente il concetto di subordinazione attenuata nelle professioni intellettuali: l’autonomia tecnica del farmacista non esclude la subordinazione quando, osservando globalmente il rapporto, emergano continuità, monte orario, pagamento periodico, coordinamento stabile con l’organizzazione aziendale, assenza di una struttura imprenditoriale propria e soggezione ai poteri direttivi e disciplinari.


Nel caso concreto la Corte ha valorizzato, tra l’altro, direttive sull’allestimento del corner, disposizione dei prodotti, prezzi, scontistica, offerte e scelta dei fornitori; richiami verbali e scritti per orari, pulizia e gestione della clientela; nonché la circostanza che i farmacisti con partita IVA ricevessero dalla società un prospetto mensile con l’importo della fattura da emettere.


L’insieme di tali dati mostrava, secondo il Collegio, una gestione sostanzialmente uniforme rispetto ai farmacisti formalmente dipendenti.

Questa pronuncia è quindi particolarmente utile anche per la consulenza nutraceutica: non basta qualificare l’attività come specialistica o consulenziale; occorre verificare se essa sia davvero organizzata dal professionista o se sia invece inserita nella struttura aziendale con modalità analoghe a quelle del personale dipendente.


Sul tema della contestazione degli accertamenti e della tutela giudiziale può essere utile anche questo approfondimento già pubblicato su FarmaDiritto: Srl e Farmacie: Contributi INPS sugli Utili "Fantasma"


Se farmacia o farmacista non condividono l’accertamento: quali rimedi sono possibili


La riqualificazione ispettiva non è necessariamente definitiva.


La farmacia destinataria dell’accertamento — e, a seconda dell’atto e dell’interesse concreto, anche il farmacista coinvolto — può contestare la ricostruzione quando ritenga che le modalità effettive della collaborazione dimostrino una reale autonomia.

Quando l’atto riguarda la sussistenza o la qualificazione del rapporto di lavoro, l’art. 17 del D.Lgs. 124/2004 prevede il ricorso al Comitato per i rapporti di lavoro, da inoltrare entro 30 giorni dalla notifica dell’atto alla sede territoriale competente dell’Ispettorato. Il Comitato decide sulla base della documentazione prodotta e degli atti ispettivi; il termine di decisione è di 90 giorni e, decorso inutilmente, il ricorso si intende respinto.


Se la pretesa contributiva INPS viene poi formalizzata con avviso di addebito, l’INPS indica che il contribuente può proporre ricorso al Tribunale in funzione di giudice del lavoro entro 40 giorni dalla notifica; è possibile chiedere anche la sospensione dell’esecuzione.


I rimedi concretamente utilizzabili dipendono però dall’atto ricevuto, dalla sequenza degli atti ispettivi e contributivi e dalle contestazioni già proposte, per cui i termini devono essere controllati immediatamente sul singolo provvedimento.


In sede di opposizione il punto centrale sarà normalmente la prova delle modalità reali di svolgimento del rapporto: contratto, fatture, agenda degli appuntamenti, disponibilità comunicate dal professionista, eventuale pluralità di committenti, autonomia nella determinazione di giorni e orari, corrispondenza con la farmacia, assenza di potere disciplinare e ogni documento capace di dimostrare che il farmacista non era inserito come un dipendente nell’organizzazione aziendale.


Conclusione


La partita IVA resta uno strumento pienamente utilizzabile dal farmacista quando corrisponde a un’attività professionale realmente autonoma.


La consulenza nutraceutica può essere uno degli ambiti nei quali l’autonomia è più facilmente strutturabile, purché il farmacista resti nel proprio perimetro professionale e non elabori diete personalizzate.


Le sentenze della Corte d’Appello di Ancona n. 276/2025 e n. 231/2026 mostrano però che ciò che conta è l’esecuzione concreta del rapporto.


E se un accertamento ispettivo o contributivo non fotografa correttamente quella realtà, la farmacia o il professionista interessato possono valutarne tempestivamente l’impugnazione, in sede amministrativa e/o davanti al giudice del lavoro, rispettando i termini indicati nell’atto ricevuto.


Leggi il blog e rimani informato




Avv Aldo Lucarelli

Studio Legale Angelini Lucarelli


 
 
 

Commenti


Diritto Farmaceutico

il mondo legale on line della Farmacia e dei  Farmacisti

​

gli articoli del blog non costituiscono consulenza sono casi di scuola ad uso studio di carattere generale e non prescindono dalla necessità di un parere specifico su caso concreto. Possono contenere opinioni dell'autore

Modulo di iscrizione

Il tuo modulo è stato inviato!

Avv. Aldo Lucarelli  Via Monte Velino 133, Avezzano (AQ) p.iva 01724970668

086321520 - 3392366541

  • Facebook

©2022 di Farma Diritto. Creato con Wix.com

bottom of page