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Conferimento della farmacia in S.r.l. e concorsi ASL: perimetro dell'art. 12 L. 475/1968 e profili di incompatibilità

11 minuti fa
Tempo di lettura: 4 min

La riorganizzazione dell'assetto proprietario di una farmacia — in particolare l'operazione straordinaria di conferimento dell'azienda individuale (anche rurale) all'interno di una società di capitali — solleva frequenti interrogativi interpretativi quando il titolare intenda intraprendere la carriera di dirigente o collaboratore farmacista nel Servizio Sanitario Nazionale (SSN).


L'intersezione tra la disciplina speciale farmaceutica e le norme sull'impiego pubblico impone di distinguere con rigore due piani: la preclusione concorsuale prevista dall'art. 12 della Legge 465/1968 e il regime delle incompatibilità connesso all'eventuale instaurazione del rapporto di lavoro con l'azienda sanitaria.


Conferimento della farmacia in S.r.l. e concorsi ASL: perimetro dell'art. 12 L. 475/1968 e profili di incompatibilità
Conferimento della farmacia in S.r.l. e concorsi ASL: perimetro dell'art. 12 L. 475/1968 e profili di incompatibilità

La portata oggettiva della preclusione decennale (Art. 12, comma 4, L. 475/1968)

L’art. 12, comma 4, della Legge 2 aprile 1968, n. 475 sancisce che il farmacista che abbia ceduto la propria farmacia non può concorrere all'assegnazione di un'altra farmacia per un periodo di dieci anni dall'atto di trasferimento.


In sede applicativa, la giurisprudenza amministrativa ha chiarito che l'atto di conferimento dell'azienda individuale in una S.r.l. equivale a una cessione a titolo oneroso a favore di un soggetto terzo (la società), integrando a tutti gli effetti la fattispecie traslativa. Di conseguenza, il conferente riceve quote societarie dotate di autonomo valore patrimoniale, attivando la ratio anti-speculativa della norma.


Tuttavia, tale divieto ha un perimetro applicativo rigorosamente circoscritto:


  • Colpisce unicamente la partecipazione ai concorsi straordinari o ordinari per l'assegnazione di sedi farmaceutiche sul territorio nazionale.


  • Non si estende in alcun modo ai concorsi pubblici per titoli ed esami indetti dalle Aziende Sanitarie Locali o dalle Aziende Ospedaliere per l'assunzione di personale dipendente (ruolo della dirigenza sanitaria o comparto sanità).


Il farmacista rurale che conferisce l'azienda in una S.r.l. conserva quindi intatta la facoltà di partecipare a tutte le procedure selettive per l'accesso all'impiego pubblico nel SSN.


Conferimento della farmacia in S.r.l. e concorsi ASL: perimetro dell'art. 12 L. 475/1968 e profili di incompatibilità
Conferimento della farmacia in S.r.l. e concorsi ASL: perimetro dell'art. 12 L. 475/1968 e profili di incompatibilità

Il regime delle incompatibilità all'atto dell'assunzione nella nuova azienda


Se la partecipazione alla selezione concorsuale non incontra ostacoli normativi, la successiva stipula del contratto individuale di lavoro con l'ente pubblico attiva il reticolo di divieti previsti dall'art. 53 del D.Lgs. 165/2001 (Testo Unico del Pubblico Impiego) e dalla Legge 362/1991.


Per rendere legittima l'immissione in servizio, la struttura societaria e i ruoli interni alla S.r.l. devono essere preventivamente riorganizzati:


  • Cessazione della Direzione Tecnica: Il dipendente pubblico a tempo pieno non può ricoprire il ruolo di Direttore Responsabile della farmacia. La direzione tecnica dell'esercizio deve essere formalmente trasferita, con provvedimento comunicato all'autorità sanitaria competente, a un farmacista terzo in possesso dell'idoneità.


  • Dismissione delle cariche gestorie: L'art. 53, comma 6, del D.Lgs. 165/2001 preclude al pubblico dipendente la titolarità di incarichi di amministrazione o vigilanza in società lucrative. Ne discende l'impossibilità di ricoprire il ruolo di Amministratore Unico o componente del Consiglio di Amministrazione della S.r.l., la cui governance andrà demandata a soggetti terzi o ad altri soci.


  • Divieto di attività professionale subordinata o autonoma: È inibita qualsiasi forma di collaborazione lavorativa, remunerata o continuativa, all'interno dei locali della farmacia.


Il mantenimento delle quote: la figura del "socio di mero capitale"

Il conferimento della ditta in una S.r.l. consente al professionista di assumere la posizione di mero titolare di quote di partecipazione.


La legittimità di questo assetto poggia su due principi cardine:


  1. Il superamento dell'incompatibilità assoluta (Corte Cost. n. 11/2020): Con una pronuncia fondamentale, la Consulta ha espunto dall'ordinamento la generalizzata incompatibilità tra la posizione di socio di società titolare di farmacia e qualsiasi altro rapporto di lavoro subordinato (pubblico o privato), limitandone la portata ai soli soci effettivamente operativi nella gestioneConferimento della farmacia in S.r.l. e concorsi ASL: perimetro dell'art. 12 L. 475/1968 e profili di incompatibilità dell'attività aziendale. Il socio di puro capitale, sprovvisto di poteri direttivi ed esecutivi, non incorre nel divieto di cui all'art. 8, comma 1, lett. c) della Legge 362/1991.


  2. La qualificazione civilistica della quota: La detenzione di partecipazioni sociali costituisce una modalità di impiego del patrimonio personale, facoltà pacificamente ammessa per il dipendente pubblico, a condizione che rimanga confinata a un piano meramente finanziario.

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La gestione del potenziale conflitto di interessi

L'aspetto più delicato della coesistenza tra partecipazione sociale e impiego pubblico risiede nella disciplina del conflitto di interessi (art. 6-bis della Legge 241/1990 e Codice di Comportamento dei dipendenti pubblici):


  • Concorso e presa di servizio presso una ASL territoriale coincidente: Qualora il dipendente presti servizio presso l'azienda sanitaria nel cui ambito opera la farmacia partecipata, sussiste un elevato rischio di interferenza funzionale. L'ASL esercita infatti compiti ispettivi, poteri sanzionatori e funzioni di liquidazione della distinta contabile riepilogativa (DCR) per la spesa farmaceutica convenzionata. In tale scenario, l'amministrazione può richiedere misure di salvaguardia o valutare l'incompatibilità concreta, specie qualora il dipendente operi nei servizi farmaceutici territoriali o ospedalieri.



  • Presa di servizio presso un'ASL non coincidente territorialmente: L'assenza di sovrapposizione tra la sfera di controllo dell'azienda datrice di lavoro e il presidio farmaceutico attenua drasticamente il rischio, rendendo l'operazione pienamente compatibile, fermo restando l'obbligo generale di comunicazione formale dell'assetto patrimoniale all'amministrazione di appartenenza.


L'operazione complessa di passaggio generazionale o riassetto patrimoniale da ditta individuale a società di capitali non pregiudica le aspirazioni concorsuali del farmacista verso la sanità pubblica. 


Il percorso richiede tuttavia una pianificazione cronologica accurata: la società deve essere costituita e l'azienda conferita prima del perfezionamento del rapporto di lavoro, delegando interamente governance e direzione tecnica per circoscrivere la posizione del neo-dipendente a quella di investitore passivo.


Possiamo concludere che il conferimento non impedisce di per sé di concorrere per un impiego nel SSN; il mantenimento delle quote dopo l’assunzione richiede, oltre all’effettiva estraneità alla gestione, una verifica concreta delle incompatibilità e del conflitto di interessi. La sola riorganizzazione societaria non basta tuttavia a garantire l’esito.


Avv. Aldo Lucarelli

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