Farmacia e viabilità: il calo di clientela non basta per annullare la segnaletica
Una farmacia può contestare il ripristino della segnaletica che impedisce la svolta diretta verso il proprio parcheggio?
La sentenza Tar Roma n. 15392/2026, pubblicata il 29 settembre 2026, offre un chiarimento utile sul rapporto tra accessibilità commerciale, sicurezza della circolazione e tutela davanti al giudice amministrativo.
La segnaletica ripristinata non equivale a una nuova disciplina del traffico
Il primo passaggio è distinguere una modifica effettiva della viabilità dalla semplice attuazione di regole già esistenti. Se il divieto di svolta e l'obbligo di utilizzare una rotatoria erano già previsti, il rifacimento di una linea continua deteriorata o coperta da lavori stradali non introduce necessariamente un nuovo divieto. La segnaletica, in questo caso, rende visibile una prescrizione preesistente.
Chi contesta l'intervento deve quindi ricostruire la disciplina precedente con atti, ordinanze, planimetrie e altri elementi attendibili: il fatto che una manovra fosse materialmente praticata non prova, da solo, che fosse consentita.
L'onere della prova e il danno commerciale
Ai sensi dell'art. 64 del codice del processo amministrativo, la parte ricorrente deve fornire gli elementi di prova a sostegno delle proprie allegazioni, ferma restando la disciplina dei poteri istruttori del giudice. Un generico calo della clientela, l'allungamento del tragitto o il timore di un peggioramento del traffico non bastano, senza riscontri concreti, a dimostrare l'irragionevolezza dell'azione amministrativa.
Per costruire una contestazione seria possono essere rilevanti dati comparabili sugli accessi, documentazione dei flussi veicolari, atti sulla precedente regolazione e una ricostruzione causale delle conseguenze lamentate.
Non esiste, per il singolo esercizio, un diritto assoluto a mantenere il percorso automobilistico più breve.
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Precisa il Tar Lazio:
in sostanza, la ricorrente lamenta una presunta modifica della viabilità che avrebbe vietato la svolta diretta alla strada che conduce alla propria farmacia, asseritamente causando un calo di clientela e l’intasamento del traffico.
Tuttavia, ex art. 64 c.p.a., l’onere della prova in giudizio grava sulla parte ricorrente.
Quest’ultima, quindi, avrebbe dovuto dimostrare la violazione delle norme e dei principi indicati nei motivi di ricorso (i.e. violazione dei principi di buon andamento, imparzialità e trasparenza della p.a. violazione dei principi di ragionevolezza
e proporzionalità; eccesso di potere per travisamento dei fatti e falsità dei presupposti;
difetto di istruttoria; irragionevolezza e illogicità manifeste; sviamento del potere; ingiustizia manifesta).
L’onere della prova e la concretezza, soggiunge il Tar:
“Pertanto, avrebbero dovuto essere evidenziati elementi concreti di illogicità e irragionevolezza che invece non emergono dagli atti di causa, perché non sono stati dimostrati pregiudizi concreti e oggettivi della (asserita) nuova disciplina del traffico nei confronti della ricorrente.
Posto che non è dimostrato un qualsiasi pregiudizio concreto e attuale, non emergono nemmeno, nel caso di specie, elementi di irragionevolezza e irrazionalità negli atti impugnati, che invece sono finalizzati al significativo miglioramento della sicurezza della viabilità della zona.”
La sicurezza stradale come interesse pubblico
L'amministrazione può dare priorità alla prevenzione dei rischi generati da svolte a raso su strade a doppio senso. Nella pronuncia, l'utilizzo della rotatoria viene ritenuto coerente con la maggiore sicurezza e fluidità della circolazione.
Il giudice non individua prove idonee a dimostrare che il percorso alternativo produca i pregiudizi lamentati.
Ciò non significa che ogni intervento sulla viabilità sia automaticamente legittimo.
Restano sindacabili competenza, istruttoria, ragionevolezza, proporzionalità e rispetto delle prescrizioni del Codice della strada, purché i vizi siano specificamente allegati e dimostrati.

Chi decide: il ruolo degli uffici comunali
Per il tratto urbano considerato, la competenza sulla segnaletica e sulla gestione della viabilità è stata riconosciuta all'amministrazione comunale. Il giudice ha inoltre richiamato il principio di separazione tra indirizzo politico e gestione amministrativa, di cui all'art. 107 del TUEL: l'intervento gestionale può spettare al responsabile competente secondo regolamenti e organigramma, senza richiedere necessariamente la firma del sindaco.
Accesso agli atti e atti privi di effetti lesivi
L'accesso alla documentazione è spesso decisivo per comprendere se sia stata adottata una nuova ordinanza o se si sia soltanto eseguito un ripristino materiale. Se nel corso del giudizio gli atti vengono consegnati, l'impugnazione del silenzio sull'accesso può divenire improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.
Anche una comunicazione informativa o una sollecitazione all'esecuzione della segnaletica non è automaticamente impugnabile: occorre verificare se produca un effetto autonomamente lesivo sulla posizione dell'esercente.
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Per approfondire i diversi aspetti del rapporto tra farmacia e poteri amministrativi, si possono consultare contributi già pubblicati:
Conclusioni
Il principio che emerge è netto: la tutela dell'attività farmaceutica non comporta l'intangibilità delle modalità di accesso automobilistico al locale.
Per contestare un intervento viario occorre prima dimostrare che abbia realmente modificato la disciplina preesistente e poi individuare vizi specifici o pregiudizi concreti.
Il ripristino di segnaletica già dovuta, finalizzato alla sicurezza, non diventa illegittimo solo perché impone ai clienti un percorso meno diretto.
Per i titolari di farmacia, la strategia più efficace è documentale: acquisire le ordinanze, verificare le competenze, raccogliere dati attendibili e distinguere tra disagio commerciale e violazione giuridicamente rilevante.
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La sentenza conferma che l'interesse economico della farmacia non prevale sull'esigenza pubblica a meno che non vi siano concreti vizi giuridicamente rilevanti.
Avv Aldo Lucarelli
Studio Legale Angelini Lucarelli
Riferimento giurisprudenziale: sentenza amministrativa n. 15392/2026, pubblicata il 29 settembre 2026. Commento divulgativo, non sostitutivo della valutazione del caso concreto.









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