
Revisione pianta organica farmacie: competenze comunali e concorsi regionali
Revisione pianta organica farmacie: competenze comunali e concorsi regionali
La revisione della pianta organica delle farmacie
non determina, da sola, il blocco dei concorsi regionali già avviati. È questo il principio chiarito dalla giurisprudenza amministrativa in una controversia sull’assegnazione di una nuova sede farmaceutica. La decisione offre indicazioni operative per farmacisti, vincitori di concorso e amministrazioni.
Il caso: una sede assegnata mentre il Comune valuta la revisione
Un titolare di farmacia contestava l’assegnazione regionale di un’altra sede nel medesimo territorio, sostenendo che la Regione avrebbe dovuto attendere la conclusione della revisione comunale della pianta organica. Secondo la prospettazione del ricorrente, procedere prima della nuova pianificazione avrebbe comportato carenze istruttorie e violazione dei principi di economicità e precauzione.
Il giudice amministrativo ha respinto l’impugnazione: la sede era stata regolarmente istituita e la pianificazione vigente non risultava sostituita da un nuovo atto efficace. L’avvio della revisione e una relazione tecnica comunale non bastavano a sospendere gli effetti della disciplina territoriale in essere.
1. Competenza comunale: pianificazione del territorio e revisione della pianta organica
Ai sensi dell’articolo 2 della legge n. 475/1968, nel quadro della riforma introdotta dall’articolo 11 del decreto-legge n. 1/2012, il Comune individua le zone nelle quali collocare le farmacie, assicurando un’equa distribuzione territoriale e l’accessibilità del servizio, anche per le aree meno servite. La scelta è espressione di programmazione del servizio farmaceutico, non della mera tutela economica degli esercizi esistenti.
Nell’esercizio di tale funzione, il Comune considera consistenza e distribuzione della popolazione, caratteristiche urbanistiche, collegamenti, sviluppo degli insediamenti e bisogni di accesso al servizio. La revisione periodica richiede un procedimento amministrativo compiuto, con il coinvolgimento dell’ASL e dell’Ordine provinciale dei farmacisti secondo la disciplina applicabile. Le proposte, gli studi e gli atti di avvio non equivalgono all’approvazione della nuova pianta organica.
Ne consegue che una farmacia già istituita resta inserita nella pianificazione efficace finché non intervenga un provvedimento idoneo a modificarla. Anche l’eventuale ridefinizione delle zone deve essere valutata con motivazione e istruttoria adeguate, senza confondere l’interesse pubblico alla distribuzione del servizio con l’interesse del singolo titolare a limitare la concorrenza.
2. Competenza regionale: concorso e assegnazione delle sedi farmaceutiche
La Regione opera su un piano distinto: gestisce la procedura concorsuale per l’assegnazione delle sedi disponibili, nel rispetto della disciplina di settore, della graduatoria e delle regole di interpello. Non sostituisce il Comune nella scelta delle zone territoriali, ma dà attuazione all’assegnazione delle sedi risultanti dalla pianificazione efficace.
La semplice pendenza di un procedimento comunale di revisione non costituisce, di per sé, un presupposto normativo per sospendere il concorso. In assenza di un atto efficace che modifichi la sede, l’amministrazione regionale può procedere all’assegnazione; ulteriori ritardi ingiustificati rischierebbero anzi di pregiudicare gli interessi dei vincitori e l’attivazione del servizio.
La distinzione non esclude che specifici provvedimenti di revisione, annullamento o misure cautelari possano incidere su una procedura in concreto. Impone però di verificare la situazione giuridica esistente al momento dell’assegnazione, senza attribuire efficacia anticipata a una revisione soltanto prospettata.
L’interesse a ricorrere del titolare di farmacia
La pronuncia evidenzia anche la necessità di un interesse concreto e giuridicamente rilevante all’impugnazione. La sola qualità di titolare di una farmacia nello stesso Comune non rende automaticamente contestabile qualsiasi assegnazione. Rilevano, tra l’altro, gli atti effettivamente impugnati, la tempestività della tutela e il pregiudizio specifico dedotto. Nel caso esaminato, il giudice ha deciso nel merito, pur segnalando criticità sulla legittimazione e sull’interesse del ricorrente.

Conclusioni: due competenze distinte, un servizio unitario
Il Comune pianifica la rete farmaceutica e ne cura la revisione; la Regione svolge il concorso e assegna le sedi secondo gli atti efficaci. Le due funzioni devono coordinarsi, ma non si paralizzano automaticamente. Per i farmacisti è essenziale distinguere tra una revisione soltanto avviata e una modifica già approvata, e individuare il provvedimento realmente lesivo prima di avviare un contenzioso.
Avv Aldo Lucarelli
Studio Legale Angelini Lucarelli
Lo Studio Legale Angelini Lucarelli, con l’avv. Lucarelli per il diritto farmaceutico, offre assistenza legale a farmacisti, società titolari di farmacia ed enti pubblici nelle questioni relative a pianificazione delle sedi, concorsi, autorizzazioni, trasferimenti e contenzioso amministrativo.
L’analisi del caso concreto permette di valutare gli atti, i termini e gli strumenti di tutela appropriati.
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Analisi della sentenza del Consiglio di Stato, Sezione Terza, n. 7804/2026. Contenuto informativo, non sostitutivo di consulenza legale sul caso concreto.



















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