🚨 TITOLARE DI FARMACIA: DELEGARE UN COMPITO SIGNIFICA ANCHE DELEGARE LA RESPONSABILITÀ?
Affidare al collaboratore un’attività quotidiana equivale a trasferirgli anche la responsabilità giuridica?
La risposta è no, non automaticamente.
Per il titolare di farmacia occorre distinguere l’assegnazione materiale dei compiti, la delega di funzioni prevista da specifiche norme e la responsabilità derivante dall’organizzazione dell’impresa e dall’esercizio professionale, soprattutto oggi che le farmacie hanno un’organizzazione sempre più strutturata e offrono molteplici servizi.
Titolare e direttore: due posizioni da non confondere
L’art. 7, commi 1 e 3, della legge 362/1991, come modificato dalla legge 124/2017, ammette la titolarità delle farmacie anche in capo alle società e dispone specificamente che la direzione della farmacia gestita dalla società sia affidata a un farmacista in possesso del requisito di idoneità, che ne è responsabile.
La proprietà dell’esercizio e la responsabilità della direzione professionale non coincidono necessariamente. La distinzione assume rilievo nel valutare l’autore di una violazione e il soggetto destinatario di un provvedimento.
Ne abbiamo parlato nel post dedicato a
Non basta quindi richiamare genericamente la qualifica di titolare o direttore: bisogna individuare l’obbligo concretamente violato, la fonte normativa, i poteri esercitati e il nesso con la condotta contestata.
Vi è poi un aspetto alcune volte ignorato, avere ruoli nella Srl che gestisce la farmacia é cosa diversa da aver un ruolo nella farmacia.
Leggi il post dedicato
La delega nella sicurezza sul lavoro: requisiti rigorosi
La delega di funzioni in materia di salute e sicurezza è regolata dall’art. 16 del D.Lgs. 81/2008: atto scritto con data certa, competenza ed esperienza del delegato, effettivi poteri organizzativi e di controllo, autonomia di spesa, accettazione scritta e adeguata pubblicità. Il datore di lavoro conserva l’obbligo di vigilanza sul corretto esercizio delle funzioni delegate. Inoltre l’art. 17 mantiene non delegabili la valutazione dei rischi con l’elaborazione del DVR e la designazione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione.
Attenzione: i requisiti dell’art. 16 riguardano la specifica delega prevenzionistica; non devono essere presentati come formalità automaticamente richieste per qualunque semplice incarico operativo in farmacia.

L’errore del collaboratore non produce una risposta unica
Un errore di dispensazione, una mancata comunicazione amministrativa, un’irregolarità documentale o una violazione in materia di sicurezza appartengono a regimi differenti. La responsabilità professionale personale del farmacista che opera non esclude necessariamente responsabilità ulteriori dell’organizzazione o del datore di lavoro; viceversa, non ogni condotta del collaboratore rende automaticamente responsabile il titolare sul piano penale o amministrativo.
Come organizzare una delega realmente efficace
Per prevenire contestazioni è opportuno definire per iscritto mansioni, poteri, limiti decisionali e modalità di sostituzione; adottare procedure aggiornate per dispensazione, gestione documentale e controlli; formare il personale; registrare le verifiche e correggere le non conformità.
La documentazione non crea immunità, ma può essere decisiva per ricostruire fatti, competenze e misure concretamente adottate sopratutto in sede di controllo ed in fase di contestazioni delle sanzioni.
Il rischio si manifesta anche durante ispezioni e contestazioni: prima di accettare l’addebito è necessario verificare chi fosse il destinatario dell’obbligo e quale fosse la competenza effettiva del soggetto indicato.
Si pensi ad un errore di dispensazione o ad una errata procedura di deblistering
Errore di dispensazione e mancato controllo della ricetta: chi risponde?
L’errore di dispensazione non si esaurisce nella consegna del medicinale sbagliato: può consistere anche nell’esecuzione di una prescrizione non idonea, incompleta o incompatibile con il regime legale del farmaco.
Il farmacista che dispensa il medicinale è tenuto a verificare la regolarità formale della prescrizione e il rispetto del relativo regime di dispensazione; sul piano professionale deve inoltre valutare le anomalie riconoscibili in relazione alle informazioni disponibili e alle norme applicabili.
Per i medicinali soggetti alla disciplina degli artt. 43 e 45 del D.P.R. 309/1990, il controllo della posologia da parte del farmacista assume uno specifico rilievo giuridico, poiché consente di verificare il rispetto del limite massimo di trenta giorni di terapia e di applicare, nei casi previsti, le regole sulla quantità dispensabile.
Tale obbligo trova fondamento, in particolare, nell'art. 45, commi 3 e 3-bis, del D.P.R. 309/1990, come chiarito anche dal Ministero della Salute nelle FAQ relative alla prescrizione dei medicinali per la terapia del dolore.
Ma il controllo non significa sostituirsi alla valutazione clinica del medico, ma riconoscere e chiarire le anomalie rilevanti prima della consegna.
Un esempio particolarmente sensibile è la Ricetta Ministeriale a Ricalco (RMR): per i medicinali della sezione A della Tabella dei medicinali, l’art. 43 del D.P.R. 309/1990 prevede ordinariamente lo specifico ricettario. Il comma 4-bis consente, nell’ambito del SSN, l’utilizzo del ricettario SSN per determinati medicinali dell’Allegato III-bis destinati al trattamento del dolore severo.
L’art. 45 disciplina gli adempimenti del farmacista. Non esiste dunque una generale equivalenza tra ricetta SSN e RMR: il regime va verificato in relazione al medicinale, all’indicazione terapeutica e ai requisiti della prescrizione.
Leggi il post dedicato
Sul piano organizzativo, affidare a un collaboratore la dispensazione o il controllo iniziale della ricetta non costituisce una liberatoria generale per il titolare.
Occorre distinguere la responsabilità personale di chi compie l’atto professionale dalle eventuali conseguenze civili e convenzionali imputabili alla farmacia.
Il Consiglio di Stato, sez. III, 5 giugno 2026, n. 4552, si è pronunciato sul procedimento di annullamento di ricette irregolari ai sensi dell’art. 10 del D.P.R. 371/1998, ritenendolo vincolato e distinto dal procedimento di deferimento per violazioni convenzionali.
Leggi il post dedicato
Quando l’ASL contesta una prescrizione, vanno poi separati l’eventuale addebito o recupero di somme, le sanzioni amministrative, il procedimento disciplinare e l’eventuale responsabilità penale: hanno presupposti, competenze e garanzie differenti.
La difesa richiede l’esame della ricetta, delle procedure interne, delle anomalie riconoscibili e delle ragioni specifiche dell’addebito. Per il titolare, una procedura di doppio controllo nei casi a rischio, la formazione del personale e la tracciabilità delle verifiche costituiscono presidi utili, senza escludere di per sé responsabilità previste dalla legge.
Leggi il post dedicato
Conclusione: delegare è organizzare, ma non elude la responsabilità
La delega è uno strumento indispensabile per la farmacia moderna, ma non equivale a una liberatoria generale. Il titolare deve conoscere gli obblighi che restano propri, distinguere la direzione professionale dalla gestione imprenditoriale e predisporre un sistema di incarichi, formazione e controlli coerente con le norme applicabili.
Quando emerge una contestazione, la domanda corretta non è soltanto «chi ha eseguito il compito?», ma soprattutto «chi era giuridicamente tenuto a garantirne il corretto adempimento?».
leggi il blog in diritto farmaceutico
Avv Aldo Lucarelli
Studio Legale Angelini Lucarelli
FarmaDiritto
Riferimenti normativi e giurisprudenziali: legge 362/1991, art. 7, commi 1 e 3; Codice civile, artt. 1228 e 2049; D.Lgs. 81/2008, artt. 16 e 17; D.P.R. 309/1990, artt. 43 (in particolare comma 4-bis) e 45; D.P.R. 371/1998, art. 10; Consiglio di Stato, sez. III, 5 giugno 2026, n. 4552.
Si vedano anche le FAQ del Ministero della Salute sulla compilazione delle ricette e la dispensazione dei medicinali.
Fonti ufficiali consultabili:
Il presente articolo ha finalità informativa e non sostituisce la valutazione legale del caso concreto.





















Commenti