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Controlli ASL sulle farmacie: sanzioni, recuperi e difesa del farmacista

5 ore fa
Tempo di lettura: 4 min

La gestione delle prescrizioni farmaceutiche e dei rapporti economici con le Aziende Sanitarie Locali costituisce da sempre un terreno esposto a tensioni interpretative e contestazioni contabili. Tra gli scenari più insidiosi per i titolari di farmacia vi è l'addebito postumo sulle Distinte Contabili Riepilogative (DCR) per presunte difformità nei canali di erogazione dei medicinali inseriti nel Prontuario della Distribuzione Diretta (PHT).


Con la sentenza n. 16620 del 21 ottobre 2026, la Sezione Terza Quater del TAR Lazio ha fatto chiarezza sul perimetro di legittimità dei controlli delle ASL.


Il caso vedeva contrapposta una farmacia romana all'Azienda Sanitaria Locale per il recupero migliaia di euro relativo all'erogazione in convenzionata del farmaco inserito in A-PHT


Accogliendo le censure del collegio difensivo della farmacia e delle associazioni di categoria intervenute, i giudici di via Flaminia hanno delineato principi di diritto fondamentali a presidio dell'attività professionale del farmacista.


1. Chi controlla i farmaci e le ricette?


AIFA disciplina, nelle proprie competenze, autorizzazione, classificazione e rimborsabilità dei medicinali; le Regioni organizzano i canali distributivi nel rispetto del quadro nazionale. Le ASL esercitano controlli sulla regolarità delle prescrizioni e delle erogazioni rimborsate dal Servizio sanitario. Il farmacista deve verificare le condizioni di dispensazione applicabili al singolo medicinale.


La classificazione A-PHT non coincide, da sola, con un divieto assoluto di intervento delle farmacie: la distribuzione per conto (DPC) richiede le condizioni e gli accordi previsti.


2. Quali competenze ha la Commissione farmaceutica?


La Commissione farmaceutica aziendale prevista dall'art. 5 dell'ACN esamina le ricette contestate nell'ambito del contraddittorio e trasmette gli esiti istruttori all'Azienda. Il farmacista può richiedere il contraddittorio nei termini contrattuali (30 giorni dalla ricezione della contestazione, secondo la disposizione richiamata dalla sentenza). Se i voti sono pari, la Commissione non esprime una deliberazione a maggioranza. Il Direttore generale può comunque adottare il provvedimento finale, ma deve spiegare perché preferisce una delle tesi emerse: una motivazione generica non basta.


3. Quando l'ASL può applicare sanzioni al farmacista?


Occorre distinguere le sanzioni previste dall'ACN o da altre norme dalle contestazioni contabili di ricette e rimborsi: l'addebito di somme non è automaticamente una sanzione disciplinare.


Ogni misura richiede una specifica base normativa o contrattuale, l'accertamento dei fatti, il rispetto delle garanzie procedimentali e una motivazione proporzionata al potere esercitato. La sentenza riguarda in particolare un addebito economico per presunte erogazioni irregolari, non una generale disciplina delle sanzioni professionali.


4. Come funziona il recupero dei crediti da parte dell'ASL?


Se ritiene non dovuto un rimborso, l'ASL può contestare le ricette e, quando ne ricorrono i presupposti, disporre il recupero anche mediante addebito nelle distinte contabili riepilogative (DCR). Non può però limitarsi a invocare norme in modo astratto: deve individuare le irregolarità, rispettare il contraddittorio e giustificare il provvedimento. Conta anche se le disposizioni regionali richiamate siano state rese conoscibili alle farmacie e se l'Azienda abbia liquidato per anni le stesse tipologie di ricette senza rilievi. La liquidazione pregressa non rende ogni pagamento intangibile, ma può assumere rilievo per l'affidamento.



5. Come può difendersi il farmacista?


Cinque verifiche immediate: acquisire la contestazione e il dettaglio delle ricette; controllare i termini del contraddittorio ex art. 5 ACN; richiedere verbali e atti istruttori della Commissione; verificare fonte, pubblicità e applicabilità delle regole di distribuzione; ricostruire i rimborsi precedenti e contestare eventuali difetti di istruttoria o motivazione. La scelta del giudice competente dipende dalla natura della pretesa: quando l'addebito deriva dall'esercizio autoritativo di vigilanza e controllo, la sentenza riconosce la giurisdizione amministrativa.



Farmaci A-PHT


La classificazione in A-PHT non esclude affatto l'intervento delle farmacie convenzionate. Come ribadito dal Consiglio di Stato (sent. n. 131/2023) e dallo stesso TAR Lazio (sent. n. 15974/2026), la Distribuzione per Conto (DPC) costituisce una forma di distribuzione diretta alternativa, attuata tramite la rete delle farmacie private e pubbliche ai sensi dell'art. 8, comma 1, lett. a), del D.L. n. 347/2001 (conv. in L. n.

405/2001).


È anzitutto da precisare che l’inserimento del farmaco in questione nell’ambito del prontuario PHT non “esclude ab origine la possibilità di erogazione in regime di convenzionamento ordinario”, al contrario di quanto ritiene la difesa regionale. (Tar Roma 16620/2026)


Il Consiglio di Stato ha chiarito che “i farmaci appartenenti alla classe A di rimborsabilità ed inseriti nel citato PHT (Prontuario della distribuzione diretta) sono farmaci compatibili, per le loro caratteristiche, solo con la distribuzione diretta, attraverso i reparti o i servizi farmaceutici delle aziende sanitarie ed ospedaliere ovvero anche con la distribuzione “per conto”, attraverso farmacie convenzionate, previo accordo con le associazioni sindacali di categoria, e ha evidenziato che la modalità di distribuzione “per conto” rappresenta essa stessa una forma di “distribuzione diretta”, alternativa alle altre due, come dispone l’art. 8, comma 1, lett. a), del d.l. n. 347 del 2001 (convertito in l. n. 405 del 2001) tramite le strutture pubbliche e ospedaliere, o le farmacie pubbliche” (sent. n. 131/2023)”.


Anche la Giusitiza Amministrativa, più di recente, ha rilevato che “Il PHT è l’elenco dei medicinali che vengono dispensati agli assistiti attraverso le “particolari forme di erogazione” della distribuzione diretta e della distribuzione per conto previste dall’art. 8 del d.l. n. 347/2001” (sent. n. 15974/2026).


Nella presente situazione il TAR afferma la propria giurisdizione in quanto il recupero contestato deriva dall'esercizio di un potere autoritativo di controllo sul servizio farmaceutico.


Quindi recupero delle somme dalla Asl non è automatico ma deve essere frutto di una istruttoria articolata e motiva la cui mancanza o incompletezza é sindacabile dal Tar anche ove preveda somme da restituire.



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Avv Aldo Lucarelli

Studio legale Angelini Lucarelli




TAR Lazio n. 16620/2026.

 
 
 

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