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IVA nella Farmacia dei Servizi

4 ore fa
Tempo di lettura: 7 min

Iva nella Farmacia dei Servizi Holter, ECG, test diagnostici e deblistering tra esenzione e aliquota ordinaria


La farmacia dei servizi amplia le proprie prestazioni diagnostiche e assistenziali, ma la disciplina IVA non riconosce un’esenzione generalizzata. Il corretto regime fiscale infatti dipende dalla finalità effettiva del servizio, dalle competenze professionali coinvolte e dal contratto con gli eventuali centri di telemedicina.


Una ricognizione delle norme e della prassi consente di individuare le aree certe e quelle ancora controverse.


Sfatiamo un mito, l’esenzione non é automatica


Ai sensi dell’art. 10, primo comma, n. 18, del DPR 633/1972, sono esenti le prestazioni sanitarie di diagnosi, cura e riabilitazione rese alla persona nell’esercizio delle professioni sanitarie abilitate.

Sono operazioni esenti: le prestazioni sanitarie di diagnosi, cura e riabilitazione della persona rese nell'esercizio delle professioni e arti sanitarie soggette a vigilanza, ai sensi dell'articolo 99 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, ovvero individuate con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. L'esenzione si applica anche se la prestazione sanitaria costituisce una componente di una prestazione di ricovero e cura resa alla persona ricoverata da un soggetto diverso da quelli di cui al numero 19), quando tale soggetto a sua volta acquisti la suddetta prestazione sanitaria presso un terzo e per l'acquisto trovi applicazione l'esenzione di cui al presente numero; in tal caso, l'esenzione opera per la prestazione di ricovero e cura fino a concorrenza del corrispettivo dovuto da tale soggetto al terzo;


Occorrono contemporaneamente un requisito oggettivo, ossia la finalità di tutela della salute anche preventiva, e un requisito soggettivo, ossia la prestazione professionale esercitata nell’ambito delle attribuzioni riconosciute.


Il fatto che un servizio sia commercializzato in farmacia non è sufficiente; allo stesso modo, il pagamento direttamente a carico del paziente non impedisce, di per sé, l’esenzione.


Convenzione con il SSN e regime IVA non coincidono.

La Risoluzione dell’Agenzia delle Entrate 60/E del 12 maggio 2017 rimane il principale chiarimento sistematico: differenzia le prestazioni professionali, i servizi strumentali di secondo livello resi nelle condizioni esaminate, le autoanalisi di autocontrollo e le attività amministrative. Va però letta tenendo conto dell’evoluzione normativa successiva.


Farmacia dei servizi la riforma del 2025 amplia i servizi, non l’esenzione fiscale


L’art. 60 della Legge 2 dicembre 2025, n. 182 ha modificato il D.Lgs. 153/2009, eliminando il riferimento limitativo all’autocontrollo per le prestazioni analitiche di prima istanza e aggiornando il perimetro dei test e dei servizi di telemedicina erogabili dal farmacista. Non ha tuttavia modificato l’art. 10 del DPR 633/1972. La possibilità sanitaria di svolgere una prestazione non equivale automaticamente alla sua esenzione tributaria.


Anche il prelievo capillare, già previsto nella disciplina precedente, richiede un preciso inquadramento della prestazione effettivamente offerta.


Per approfondire il quadro organizzativo:


Holter cardiaco, Holter pressorio ed ECG: la differenza fra algoritmo e referto medico


Un tracciato generato e consegnato esclusivamente da un sistema automatico, senza una successiva valutazione professionale, presenta maggiori criticità ai fini dell’esenzione. In questa situazione il 22% può rappresentare una scelta prudenziale, soprattutto quando manca una prescrizione, ma non esiste una regola generale dell’Agenzia delle Entrate che faccia discendere obbligatoriamente il 22% dalla sola assenza di firma medica. La natura della prestazione deve essere ricostruita in concreto, anche considerando l’attività professionale del farmacista.


La situazione è significativamente diversa se i dati sono trasmessi a un centro clinico e un cardiologo li esamina, redige e sottoscrive un effettivo referto diagnostico. In questo caso l’esenzione è maggiormente sostenibile, specie in presenza di prescrizione e delle condizioni considerate dalla Risoluzione 60/E/2017.


La refertazione effettiva di un cardiologo costituisce un elemento particolarmente rilevante per qualificare Holter ed ECG come prestazioni diagnostiche; l’esenzione richiede comunque la verifica della prestazione concreta e dei requisiti oggettivo e soggettivo.

Il referto firmato non prova da solo che l’intero importo incassato al banco sia esente.


Occorre verificare se la farmacia rende al paziente una prestazione sanitaria unitaria, se agisce per conto di un centro medico o se fornisce invece soltanto un supporto tecnico.


La risposta all’interpello 466/2022, pur riferita a una diversa tipologia di test, ricorda che il coinvolgimento di un medico non supplisce alla mancanza di un’effettiva finalità terapeutica.


Approfondimenti correlati:


La prescrizione medica non è una condizione generale posta dall’art. 10, n. 18, DPR 633/1972 per l’esenzione IVA delle prestazioni sanitarie. La circolare Federfarma n. 260 del 20 giugno 2017, richiamata in un promemoria professionale, interpreta il requisito della prescrizione previsto per determinati servizi di secondo livello come riferito alla loro erogazione a carico del SSN, e non come requisito fiscale autonomo. Si tratta di un’interpretazione di categoria, distinta dai chiarimenti ufficiali dell’Agenzia delle Entrate. La prescrizione resta un elemento probatorio utile, ma la sua assenza non impone di per sé il 22%.

Quando un Holter o un ECG viene effettivamente esaminato e refertato da un cardiologo, l’esenzione appare maggiormente sostenibile anche in regime privato, a condizione di verificare finalità diagnostica, effettiva prestazione resa dalla farmacia, competenze professionali e contratti con il centro medico. La firma del referto non è una garanzia automatica di esenzione dell’intero importo incassato.

Glicemia, emocromo e tamponi: non confondere autocontrollo e atto professionale


Per le autoanalisi eseguite direttamente dal paziente con apparecchiature automatiche, la Risoluzione 60/E/2017 indica l’imponibilità ordinaria.


Più articolato è il caso del farmacista che esegue il prelievo capillare, realizza un emocromo o svolge un test diagnostico su campione biologico: l’intervento professionale e la disciplina sanitaria aggiornata impediscono di assimilare senz’altro queste prestazioni all’autocontrollo, ma non dimostrano automaticamente l’esenzione.


Serve una valutazione della finalità sanitaria, del ruolo professionale esercitato e del risultato consegnato.

La medesima cautela vale per i tamponi streptococcici e altri test rapidi.


L’aliquota agevolata del 5% prevista per la cessione di determinati dispositivi e materiali, ai sensi dell’art. 124 del DL 34/2020, non si trasferisce automaticamente al servizio diagnostico eseguito utilizzando quei beni.


Un orientamento professionale espresso nelle slide del 2024 e in un promemoria fiscale di settore ritiene esenti, ai sensi dell’art. 10, n. 18, anche le analisi effettuate mediante prelievo capillare eseguito direttamente dal farmacista e i test diagnostici a uso professionale. È una posizione favorevole all’esenzione che merita di essere esplicitata, ma non coincide con un chiarimento ufficiale generale secondo cui qualsiasi test eseguito dal farmacista sia automaticamente esente.

La verifica individuale resta necessaria: occorre documentare la finalità sanitaria, il ruolo professionale concretamente svolto, le competenze riconosciute e il risultato consegnato. Non si deve estendere alle prestazioni professionali la regola del 22% stabilita per l’autocontrollo interamente autonomo del paziente; né, viceversa, trasferire indiscriminatamente l’esenzione a ogni attività di supporto tecnico.

Farmacia dei Servizi iva e Deblistering e servizi amministrativi


Il servizio di accesso personalizzato ai farmaci, spesso indicato come deblistering, presenta una finalità assistenziale connessa all’aderenza terapeutica. Le linee di indirizzo ministeriali dell’11 settembre 2026 ne inquadrano gli aspetti organizzativi e sanitari, ma non costituiscono una nuova norma di esenzione IVA. Per la remunerazione autonoma del servizio il 22% costituisce un orientamento prudenziale, da verificare in rapporto alle modalità concrete e agli accordi applicabili.


I compensi percepiti dalla farmacia per attività di prenotazione CUP, stampa o ritiro referti sono invece normalmente imponibili al 22% in quanto servizi amministrativi. Occorre separare tali compensi dai ticket eventualmente incassati per conto del soggetto sanitario, il cui trattamento dipende dall’effettiva configurazione dell’incasso e dalla relativa documentazione.


Contratti, contabilità e controlli al banco


L’analisi IVA deve iniziare dai contratti con il provider: chi assume l’obbligazione verso il paziente? Chi esegue la prestazione medica? Chi emette il documento fiscale? Chi incassa, e a quale titolo? La tipologia di mandato e l’eventuale unitarietà della prestazione possono incidere sulla qualificazione dell’operazione. Non è sufficiente copiare sul corrispettivo al paziente la stessa aliquota riportata nella fattura del fornitore.


Un aumento delle operazioni esenti può inoltre incidere sul pro-rata di detrazione dell’IVA sugli acquisti, ai sensi degli articoli 19 e 19-bis del DPR 633/1972. Quando ne ricorrano i presupposti, andrà considerata anche la separazione delle attività ai sensi dell’articolo 36, valutandone condizioni e costi.


Sul piano quotidiano, ogni servizio dovrebbe avere una scheda tecnica e fiscale che specifichi prestazione, operatore, finalità, percorso del dato clinico, eventuale prescrizione, tipo di referto e codice IVA approvato. Le anomalie vanno registrate e sottoposte a riesame periodico: l’aliquota non dovrebbe essere scelta estemporaneamente dal personale di banco.

Per il tema dell’organizzazione degli spazi:



Iva un quadro d’insieme

  • Holter/ECG con elaborazione soltanto automatica: 22% prudenziale previa verifica della configurazione concreta.

  • Holter/ECG effettivamente refertati da un cardiologo: esenzione possibile e maggiormente sostenibile, subordinata alla verifica di prescrizione, natura diagnostica e rapporti contrattuali.

  • Autoanalisi di autocontrollo: 22% secondo la prassi richiamata.

  • Test capillari e tamponi eseguiti professionalmente: qualificazione da verificare caso per caso.

  • Deblistering: 22% prudenziale, senza conclusioni automatiche.

  • Compensi CUP: ordinariamente 22%.

  • Vendita di kit: aliquota prevista per lo specifico bene.


Conclusione: classificare la prestazione, non il suo nome commerciale


La farmacia dei servizi è ormai un presidio sanitario articolato, ma il regime IVA non può essere deciso mediante elenchi indistinti di prestazioni “esenti” o “al 22%”.


L’elemento decisivo è ciò che viene effettivamente reso al paziente, da quale professionista, con quale finalità e nell’ambito di quale rapporto contrattuale.

Per le attività controverse è opportuno richiedere un parere fiscale motivato sulla fattispecie concreta e, ove necessario, valutare un interpello.


La certezza operativa nasce da un tariffario documentato, condiviso con il consulente fiscale e applicato uniformemente dalla farmacia.


Per discutere gli sviluppi della farmacia e dei suoi servizi nella comunità professionale:



Avv Aldo Lucarelli

Studio Legale Angelini Lucarelli




Caso di studio non costituisce consulenza, Riferimenti utilizzati:

Art. 10, primo comma, n. 18, DPR 633/1972; Risoluzione Agenzia delle Entrate n. 60/E del 12 maggio 2017; Risposta a interpello n. 466 del 21 settembre 2022; D.Lgs. 153/2009 e art. 60 della Legge 182/2025; art. 124 del DL 34/2020; artt. 19, 19-bis e 36 DPR 633/1972; linee di indirizzo ministeriali dell’11 settembre 2026 sul servizio di accesso personalizzato ai farmaci.

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