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Immagine del redattoreAvv Aldo Lucarelli

La Farmacia come centro di servizi sanitari


Quali attività possono essere svolte in farmacia? Infermiere Fisioterapista Podologo..


Per rispondere a tale quesito è necessario un inquadramento legislativo evolutivo.

Quanto al generale quadro normativo “evolutivo” della funzione della farmacia, è opportuno, schematicamente, rammentare i seguenti snodi.


Con legge 18 giugno 2009, n. 69 (art. 11, comma 1), il Governo veniva delegato ad adottare “uno o più decreti legislativi finalizzati all’individuazione di nuovi servizi a forte valenza socio-sanitaria erogati dalle farmacie pubbliche e private nell’ambito del Servizio sanitario nazionale, sulla base dei seguenti princìpi e criteri direttivi:


a) assicurare, nel rispetto di quanto previsto dai singoli piani regionali socio-sanitari, la partecipazione delle farmacie al servizio di assistenza domiciliare integrata..


b) collaborare ai programmi di educazione sanitaria della popolazione


c) realizzare campagne di prevenzione delle principali patologie a forte impatto sociale...


d) consentire.. la prenotazione in farmacia di visite ed esami specialistici presso le strutture pubbliche e private convenzionate


e) prevedere forme di remunerazione delle attività di cui al presente comma da parte del Servizio sanitario nazionale


Con il Decreto Legislativo (attuativo dell’anzidetta delega) 3 ottobre 2009, n. 153, hanno ricevuto compiuta definizione i “nuovi” compiti e funzioni assistenziali consentiti alle farmacie pubbliche e private, operanti in convenzione con il Servizio sanitario nazionale.

In particolare:


- l’art. 1, comma 2, lett. a), punto 4. – per quanto, qui, di interesse – ha stabilito che “ … la partecipazione delle farmacie al servizio di assistenza domiciliare integrata a favore dei pazienti residenti o domiciliati nel territorio della sede di pertinenza di ciascuna farmacia, a supporto delle attività del medico di medicina generale o del pediatra di libera scelta, a favore dei pazienti che risiedono o hanno il proprio domicilio nel territorio di competenza, attraverso … la messa a disposizione di operatori socio-sanitari, di infermieri e di fisioterapisti, per la effettuazione, a domicilio, di specifiche prestazioni professionali richieste dal medico di famiglia o dal pediatra di libera scelta..

- mentre la successiva lett. d) ha previsto “la erogazione di servizi di secondo livello rivolti ai singoli assistiti,


È evidente come, per effetto del delineato quadro normativo, si sia consumata una profonda transizione del ruolo della farmacia da una (più tradizionale) attività di mera distribuzione di prodotti (lato sensu) farmaceutici, verso un ruolo di erogazione di prestazioni e servizi, comunque teleologicamente preordinati ad assicurare la somministrazione di interventi connessi con la tutela della salute (ma, rispetto alla precedente conformazione, “delocalizzati” ed insediati anche in ambiente farmaceutico).

Tra questi, appunto, le prestazioni fisioterapiche


Particolarmente significativo si dimostra, in argomento, quanto dalla Corte Costituzionale indicato con sentenza n. 66 del 7 aprile 2017; laddove – con specifico riferimento alla riforma introdotta con la richiamata legge n. 69 del 2009 (per come, poi, attuata con il pure citato D.Lgs. 153 del 2009) – viene affermato che


“l’attività svolta dalle farmacie non è più ristretta alla distribuzione di farmaci o di prodotti sanitari, ma si estende alla prestazione di servizi. Per la concreta operatività della cosiddetta “farmacia dei servizi” è stata, poi, prevista l’emanazione di decreti ministeriali ovvero il decreto del Ministero della salute emanato in data 16 dicembre 2010 (e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 57 del 10 marzo 2011).


Richiamato nella sentenza da ultimo indicata, nel delineato “riassetto” del ruolo delle farmacie viene ad inserirsi il decreto ministeriale – in prime cure avversato – con il quale hanno ricevuto regolamentazione le prestazioni professionali erogabili dalle farmacie.


È il caso delle (recenti) “Linee di indirizzo per la sperimentazione dei nuovi servizi nella farmacia di comunità, allegate all’Accordo siglato in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano in data 17 ottobre 2019, prot. n. 167 e, più in generale, ad una rimodulazione del ruolo della farmacia, non più astretto nella funzione “commerciale” di erogazione dei farmaci, ma, più vastamente, definibile quale “Centro sociosanitario polifunzionale a servizio delle comunità nonché come punto di raccordo tra Ospedale e territorio e front office del Servizio Sanitario Nazionale”.



La Farmacia come centro di servizi
La Farmacia come centro di servizi

La Farmacia come centro di servizi sanitari


Va ricordato che solo gli ambulatori medico-chirurgici devono sempre avere l’ingresso diverso da quello delle farmacie e non devono avere alcuna comunicazione interna con le stesse come previsto dall’art. 45 del Regolamento per il Servizio Farmaceutico R.D. n. 1706 del 1938, salvo specifiche disposizioni di legge regionale.

La Farmacia come centro di servizi: Infermiere


Attività erogata da infermiere in farmacia  è prevista nell'ambito del D.M. 16.12.2010 e D.M. 14.9.1994 n.739, infatti l’infermiere in farmacia può:


- provvedere alla corretta applicazione delle prescrizioni diagnostico terapeutiche;

- offrire supporto alle determinazioni analitiche di prima istanza, rientranti nell’ambito

dell’autocontrollo;

- effettuare medicazioni e cicli iniettivi intramuscolo prescritti dai medici;

- svolgere attività concernenti l’educazione sanitaria e la partecipazione a programmi di consulting, anche personalizzato;

- partecipare a iniziative finalizzate a favorire l’aderenza dei malati alle terapie.


La Farmacia come centro di servizi: Fisioterapista


Attività erogata da fisioterapista in farmacia (D.M. 16.12.2010 e D.M. 14.9.1994 n.741, attività avallata anche dal CdS 111/2021.


Su prescrizione dei medici di medicina generale e dei pediatri di libera scelta, il fisioterapista può erogare all’interno della farmacia le seguenti prestazioni professionali:


- definizione del programma prestazionale per gli aspetti di propria competenza, volto alla prevenzione, all’individuazione e al superamento del bisogno riabilitativo;

- attività terapeutica per la rieducazione funzionale delle disabilità motorie, psico motorie e cognitive e viscerali utilizzando terapie manuali, massoterapiche ed occupazionali;

- verifica della metodologia riabilitativa attuata agli obiettivi di recupero funzionale.

Farmacia, attività estetica ed altre figure sanitarie:


La Farmacia come centro di servizi, altri servizi: Estetica


Il TAR del Lazio con sentenza n. 5036 del 20.5.2013 ha stabilito che una volta rispettate le condizioni prescritte per l’esercizio dell’attività di estetista – quali la separazione materiale dei locali ed il possesso dei richiesti requisiti igienico-sanitari – nulla osta alla facoltà per le farmacie di esercitare al loro interno attività di estetista per mezzo di personale qualificato ed in possesso dei prescritti requisiti.


A tal fine deve essere creata una situazione in cui possa essere rispettata la privacy del cliente e non vi sia intralcio tra l’attività farmaceutica e quella estetica.


In particolare l’apertura di un’attività estetica in farmacia è comunque subordinata al rispetto dei regolamenti comunali, come richiamati dall'art. 7 della legge 1/90, nonché alla presenza dei requisiti igienico sanitari dei locali, alla idoneità delle attrezzature, alla osservanza delle norme in tema di sicurezza ed uso apparati, e quindi alla presentazione di una SCIA al SUAP Comunale.


La Farmacia come centro di servizi: il problema del "cumulo soggettivo"


In base all'art. 102 del Testo Unico delle Leggi sanitarie, il farmacista non può contemporaneamente esercitare piu' professioni sanitarie,ciò valga per tutte le professioni sanitarie, ed in particolare per il biologo nutrizionista, che è stato oggetto di uno specifico parere del Ministero della Salute.


Ma cosa dire del cumulo oggettivo?
Ovvero della possibilità di far svolgere altre professioni sanitarie in farmacia?

A tale quesito va posto un primo limite, non è possibile inserire in farmacia una professione medica prescrittrice, per evitare la commistione tra vendita e prescizione.


Il cumulo oggettivo invece appare possibile, sebbene al momento non legiferato, in base alla ricostruzione operata tra l'altro dal Consiglio di Stato n. 3357/2017 che ha precisato:


"“l’incompatibilità tra le professioni sanitarie e l’attività di farmacista attiene infatti esclusivamente ai profili deontologici delle relative attività, ed è manifestamente diretta ad evitare il rischio che, in casi di esercizio di entrambi i ruoli, si verifichino gravi distorsioni nel rapporto con i pazienti, o possibili conflitti di interessi o comunque in ogni caso sospetti che il medico-farmacista faccia luogo ad eccessive prescrizioni di medicinali “pro domo sua"


Tale sentenza non dispone una vera e propria apertura, bensì limita l'operatività del cumulo al profilo soggettivo alla luce dei servizi ammessi dai decreti ministeriali per la Farmacia dei servizi del 2010, ovvero fisioterapista e infermiere.


Per rintracciare una testo piu' esplitito è necessario richiamare la sentenza del Consiglio di Stato 111 del 2021 ed i pareri resi dal Ministero della Sanità nel 2018 in tema di incompatibilità del biologo con il farmacista a livello soggettivo, ed il successivo parere del 2021 emesso su istanza di Fofi dal dicastero della Salute, ove è espressamente affermato che la limitazione dell'art. 102 del Testo Unico delle Legge sanitarie ha un profilo soggettivo, nel senso che un farmacista non può esercitare anche l'attività sanitaria di biologo, ma cio' non esclude che un biologo possa lavorare all'interno di una farmacia, così quindi ribandendo che il divieto di cumulo sancito dalla normativa si riferisce al cumulo soggettivo (ad esclusione dei medici, veterinari e odontoiatri sempre esclusi dalla compatibilità con la farmacia),


così aprendo alle altre professioni sanitarie in quanto "il divieto (dell'art. 102 Tuls) non esclude la presenza di altre profeessioni sanitarie in farmacia"


Una normativa ricognitiva piu' chiara sarebbe auspicabile sebbene oggi il ruolo di controllore è svolto attentamente dalle ASL locali che si impegnano anche a fornire indicazioni sulle attività soggette ad autorizzazione da parte della normativa regionale.





Avv. Aldo Lucarelli





 

(Non è consulenza né raccomandazione ma interpretazione del parere dell'Ufficio Legislativo del Ministero della Salute (nota alla FOFI prot. n. 660 di data 8-2-2018 fonte pubblicazione ASP e parere Sanità n. 7053 del 9 marzo 2021)

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