No a locali separati per la farmacia dei servizi
- Avv Aldo Lucarelli
- 2 giorni fa
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Nella recente sentenza del Tar Sicilia 881/2025 viene esaminata la illegittimità di un provvedimento che consentirebbe alle farmacie dei sevizi di erogare prestazioni sanitarie a carico del Servizio Sanitario nell’ambito di locali separati da quelli ove è ubicata la farmacia.
Sul punto il Collegio siciliano ritiene di confermare quanto già rilevato in sede cautelare in ordine al fatto che la scelta compiuta dall’amministrazione Siciliana risulta priva di base normativa.
L’art. 1 del d.lgs. n.153/2009, richiamato dall’amministrazione regionale, non prevede la possibilità per il farmacista di erogare dette prestazioni aggiuntive in locali separati dalla sede farmaceutica, prevedendo invece che, nell’ambito delle c.d. farmacie di servizi:
- “le prestazioni infermieristiche o fisioterapiche che possono essere svolte presso le farmacie sono limitate a quelle di cui alla lettera d)”, e che i servizi riguardino tra l’altro “d) la erogazione di servizi di secondo livello rivolti ai singoli assistiti…” inclusi “e) l’effettuazione, presso le farmacie, nell’ambito dei servizi di secondo livello di cui alla lettera d), di prestazioni analitiche di prima istanza rientranti nell’ambito dell’autocontrollo” o “e-ter) l’effettuazione presso le farmacie da parte di un farmacista di test diagnostici che prevedono il prelievo di sangue capillare” (cfr. D.lgs. n. 153/2009, art.1, co.2 lett. a) punto 4; lett d) ed e); lett. e-ter); cfr. altresì l’art.8, co.2, lett. b-bis), punti 1.4, 5) del D.lgs. n. 502/1991);
Leggi pure
- soltanto le prestazioni relative ai vaccini anti SARS-CoV2 ed antinfluenzali, ed ai tamponi, possono essere erogate dal farmacista “in aree, locali o strutture anche esterne”.
In definitiva nessuna norma statale vigente all’epoca di adozione della nota censurata del 24.07.2024 legittima il farmacista ad erogare prestazioni sanitarie a carico del SSN nell’ambito di locali siti in ambienti esterni e totalmente separati da quelli in cui risulta ubicata la sede farmaceutica.
Non vale a superate tale assenza di base normativa l’argomentazione secondo cui la locuzione “presso la farmacia” (contenuta nella legge di riferimento) dovrebbe correttamente intendersi come “presso l’azienda farmacia”, rendendo così (in tesi) il farmacista libero di operare utilizzando tutti i locali esterni e distaccati dalla sede farmaceutica che ritiene opportuno, con il solo limite della pianta organica; ciò troverebbe conferma nell’art. 4 del D.M. 16 dicembre 2010 che fa esplicito riferimento a “spazi dedicati e separati dagli altri ambienti, che consentano l’uso, la manutenzione e la conservazione delle apparecchiature dedicate in condizioni di sicurezza nonché l’osservanza della normativa in materia di protezione dei dati personali”.
Detta interpretazione estensiva si scontra con il tenore del dato normativo, oltre che con il rispetto dei principi di tipicità e tassatività cui è improntata l’attività amministrativa a fortiori in una materia, quale quella relativa alla determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali, in cui la normativa regolatrice è di esclusiva competenza statale.

In quest’ottica anche l’espressione “spazi dedicati e separati dagli altri ambienti” contenuta nel D.M. 16 dicembre 2010 non può che essere riferita a locali interni alla farmacia, atteso che la possibilità di utilizzare spazi esterni alla farmacia per le prestazioni in questione, non trovando alcun riscontro normativo nel ricordato art.1, co.2 del D.lgs. n. 153/2009 (al di fuori della già illustrata, tassativa, eccezione di cui al co. 2 lett. e-quater), deve ritenersi priva di copertura legislativa, e pertanto insuscettibile di essere introdotta con un atto amministrativo (in questo senso si è espressa pure la già citata sentenza del TAR Campania, Napoli, Sez. I, 14 novembre 2024, n. 6225).
prestazioni erogate dalle farmacie vengano svolte «presso le farmacie».
Attendiamo sviluppi della “farmacia dei servizi” come riconosciuto dalla sentenza del Consiglio di Stato n. 111 del 4 gennaio 2021, la farmacia dei servizi ha comportato una profonda trasformazione del ruolo della farmacia “da una (più tradizionale) attività di mera distribuzione di prodotti (lato sensu) farmaceutici, verso un ruolo di erogazione di prestazioni e servizi, comunque teleologicamente preordinati ad assicurare la somministrazione di interventi connessi con la tutela della salute”.
Nello stesso senso, la Corte Costituzionale, nella sentenza n. 66 del 7 aprile 2017, aveva evidenziato che, a seguito dell’introduzione della farmacia dei servizi “l’attività svolta dalle farmacie non è più ristretta alla distribuzione di farmaci o di prodotti sanitari, ma si estende alla prestazione di servizi”.
In sostanza, dunque, con la normativa sulla farmacia dei servizi viene “formalizzato e rafforzato il ruolo della farmacia intesa non solo come luogo specifico e privilegiato di erogazione dei farmaci, ma anche come centro sociosanitario polifunzionale a servizio della comunità nonché come punto di raccordo tra Ospedale e territorio e front office del Servizio Sanitario Nazionale (SSN)” (cfr. Linee Guida approvate dalla Conferenza Stato-Regioni del 17.10.2019).
Cit Tar Sicilia 881/2025
Avv Aldo Lucarelli
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