Compenso extra per il Farmacista dipendente per la telemedicina e la farmacia dei servizi
- Avv Aldo Lucarelli
- 7 giorni fa
- Tempo di lettura: 4 min
E' possibile prevedere un compenso extra per il farmacista dipendente che svolge o svolgerà attività extra per le attività di telemedicina e della farmacia dei servizi?
Le nuove competenze tecniche richieste per la telemedicina e la farmacia dei servizi rendono necessari corsi di aggiornamento e master per il farmacista?
Un farmacista che abbia dedicato tempo e risorse per approfondire con master e corsi le competenze necessarie per la telemedicina e la farmacia dei servizi ha diritto ad un compenso extra?
La questione se un farmacista dipendente possa chiedere un compenso aggiuntivo per lo svolgimento delle attività di telemedicina è complessa e dipende principalmente da quanto previsto dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro (CCNL) delle Farmacie Private e dalle specifiche mansioni e responsabilità attribuite.
Leggi pure:
1. Il CCNL Farmacie Private e l'Area Q2:
Il CCNL delle Farmacie Private, rinnovato nel settembre 2021, ha introdotto l'Area Q2 (Farmacista Collaboratore con specifiche mansioni e responsabilità) proprio in funzione dell'evoluzione della "Farmacia dei Servizi". L'Area Q2 è pensata per i farmacisti che svolgono:
Attività di gestione di uno specifico settore o area istituiti all'interno della Farmacia dei Servizi, quando ne viene esercitata la piena e autonoma responsabilità nella gestione. Per settore o area si intendono, in via esemplificativa, la telemedicina, la diagnostica di prima istanza, ecc.
Responsabile del coordinamento dei servizi nelle farmacie organizzate per svolgere pluralità di servizi.
Ai farmacisti inquadrati nell'Area Q2 spetta un minimo tabellare incrementato di 70 euro lordi mensili rispetto al livello Q3, oltre all'Indennità Speciale Quadri (ISQ) già prevista.
Ma cosa significa questo per il compenso aggiuntivo?
Se le attività di telemedicina rientrano nell'ambito di queste mansioni specifiche e comportano una piena e autonoma responsabilità di gestione (quindi non solo l'esecuzione materiale, ma anche l'organizzazione, il monitoraggio, la gestione degli appuntamenti, la relazione con gli specialisti esterni, ecc.), il riconoscimento di un inquadramento nell'Area Q2 è la principale forma di "compenso aggiuntivo" prevista dal CCNL per queste nuove responsabilità. Non si tratterebbe quindi di un'indennità a parte "per la telemedicina", ma di un inquadramento superiore che già remunera tali compiti. Quindi l'inquadramento Q2 potrebbe già comprendere tali mansioni.
E quindi quando potrebbe esserci un compenso aggiuntivo specifico?
Attività Extra-Contrattuali o Non Riconosciute: Se le attività di telemedicina svolte dal farmacista vanno oltre ciò che è ragionevolmente previsto dal suo inquadramento attuale (ad esempio, se è ancora inquadrato come Q3 ma svolge compiti da Q2 senza il relativo riconoscimento) o se comportano un carico di lavoro significativamente superiore senza che venga adeguatamente retribuito (es. straordinario non pagato), allora potrebbe esserci un diritto a un compenso extra. Stesso discorso per le attività di preparazione ed approfondimento. In presenza di corsi o master, il farmacista Q3 potrebbe richiedere - ma non è un diritto - un nuovo inquadramento.
Accordi Aziendali o Individuali: Un datore di lavoro può, su base volontaria o tramite negoziazione, decidere di riconoscere un compenso aggiuntivo o un premio per particolari risultati o per l'impegno profuso in queste nuove attività, anche se il CCNL non lo impone direttamente oltre l'inquadramento. Questi accordi sono però discrezionali e su base pattizia.
Compensi Specifici per singole prestazioni: Il CCNL ha previsto un compenso aggiuntivo per la somministrazione dei vaccini (non inferiore a 2 euro lordi per ogni vaccinazione o un forfettario annuale di 200 euro lordi). Questo dimostra che, per alcune specifiche prestazioni della Farmacia dei Servizi, la contrattazione collettiva può prevedere un "extra". Al momento, per la telemedicina, non è stata prevista una voce specifica analoga a quella delle vaccinazioni, in quanto è più collegata a un inquadramento di responsabilità (Area Q2).
Formazione specifica obbligatoria: Se il farmacista è tenuto a seguire corsi di formazione specifici e costosi per poter erogare i servizi di telemedicina, e tali corsi non sono coperti dal datore di lavoro, questo potrebbe essere un punto di discussione per un riconoscimento economico, sebbene non direttamente un "compenso per la telemedicina".

Se un farmacista ritiene di svolgere mansioni legate alla telemedicina che comportano le responsabilità previste per l'Area Q2, ma non ha ricevuto il relativo inquadramento, potrebbe procedere a
Verificare il proprio inquadramento attuale e le mansioni ufficialmente assegnate.
Documentare le attività di telemedicina svolte, evidenziando la loro autonomia e responsabilità gestionale.
Aprire un dialogo con il datore di lavoro, presentando le proprie motivazioni e le disposizioni del CCNL sull'Area Q2.
Se il dialogo non produce risultati, consultare un rappresentante sindacale (es. Filcams-CGIL, Fisascat-CISL, UILTuCS-UIL) o un avvocato giuslavorista per valutare la fattibilità di una richiesta formale o di un'azione legale.
In conclusione, il "compenso aggiuntivo" per le attività di telemedicina si traduce principalmente nel riconoscimento dell'inquadramento nell'Area Q2 previsto dal CCNL, che comporta un aumento retributivo. Un compenso extra specifico, al di là di questo inquadramento, è meno probabile, a meno di specifici accordi aziendali o future modifiche al CCNL che introducano voci retributive ad hoc per determinate prestazioni, è un tema "caldo" che troverà risposta in futuro per quelle esigenze create dalla pratica quotidiana.
Studio Legale Angelini Lucarelli
Avv. Aldo Lucarelli
Comentarios