Revisione della pianta organica farmacie ed io diritto del singolo farmacista
La revisione della pianta organica é criticabile da parte dei farmacisti del medesimo comune ove l’atto amministrativo - comunale - presenti vizi relativi al procedimento.
Accanto al controllo sul procedimento, al farmacista compete il diritto di azionare il ricorso amministrativo per contrastare scelte amministrative politiche che appaiono irragionevoli e non supportate da adeguata istruttoria.
Il controllo quindi é “esterno” volto alla tenuta del sistema e non intrinseco ovvero volto a sondare le scelte della politica locale sebbene questa non é svincolata dal perseguire il risultato del miglioramento dell’assistenza farmaceutica,
In questa ottica l’interesse economico del singolo farmacista é recessivo, cioè non può essere posto davanti agli interessi della collettività ma nemmeno assente.
Su tali coordinate possiamo leggere l’ultima sentenza del TAR Emilia Romagna che ha richiamato principio già noti al diritto farmaceutico. (Tar Emilia Romagna 165/2026)
In termini: “Nell'organizzazione della dislocazione territoriale del servizio farmaceutico, il Comune gode di ampia discrezionalità in quanto la scelta conclusiva si basa sul bilanciamento di interessi diversi attinenti alla popolazione, attuale e potenzialmente insediabile, alle vie e ai mezzi di comunicazione, alle particolari esigenze della popolazione, per cui la scelta conclusiva è sindacabile solo sotto il profilo della manifesta illogicità ovvero della inesatta acquisizione al procedimento degli elementi di fatto presupposto della decisione, non potendo il Giudice amministrativo sostituire la propria valutazione di opportunità a quella resa dall'Amministrazione comunale. Alla realizzazione dell'equa distribuzione concorrono, infatti, plurimi fattori, quali in primo luogo l'individuazione delle maggiori necessità di fruizione del servizio che si avvertono nelle diverse zone del territorio, le correlate valutazioni di situazioni ambientali, topografiche e di viabilità, le distanze tra le diverse farmacie, le quali sono frutto di valutazioni ampiamente discrezionali, come tali inerenti l'area del merito amministrativo” (cfr. Consiglio di Stato sez. III, 7/05/2025, n. 3872);

“Il Comune gode di un'ampia discrezionalità nel determinare la dislocazione sul territorio delle sedi farmaceutiche, dovendo l'Ente operare in maniera da garantire un delicato bilanciamento di interessi diversi della popolazione, attuale e potenziale, con conseguente sindacabilità della scelta solo nei casi di manifesta irragionevolezza e totale carenza di istruttoria” (cfr. T.A.R. Bologna Emilia-Romagna sez. II, 30/08/2018, n. 657).
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Avv Aldo Lucarelli
Studio Legale Angelini Lucarelli





















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