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Immagine del redattoreAvv Aldo Lucarelli

Farmacie, quando il Comune sceglie la zona, quali criteri segue?


Quando si puo' ritenere erronea la pianificazione Comunale?

Questo il quesito giunto al nostro sito da parte di un farmacista, “leso” dall'agire della Pubblica Amministrazione.


La scelta di allocare una farmacia in una determinata zona della città, piuttosto che in altra zona, migliore ad avviso dell'interessato, anche ove avallata dall'ordine dei farmacisti, è contestabile al Comune ?


Si tratterebbe di una illogicità della scelta amministrativa.


Ebbene, secondo consolidato orientamento di questo Consiglio


il compito di individuare le zone ove collocare le farmacie è assegnato espressamente ai soli comuni dall’art. 11, commi 1 e 2, d.l. n. 1 del 2012 a garanzia soprattutto dell'accessibilità del servizio farmaceutico ai cittadini; la decisione del legislatore statale di affidare ai comuni il compito di individuare le zone risponde all'esigenza di assicurare un ordinato assetto del territorio,


corrispondente agli effettivi bisogni della collettività alla quale concorrono plurimi fattori diversi dal numero dei residenti, quali in primo luogo l'individuazione delle maggiori necessità di fruizione del servizio che si avvertono nelle diverse zone del territorio,


il correlato esame di situazioni ambientali, topografiche e di viabilità, le distanze tra le diverse farmacie, le quali — come si è detto — sono frutto di valutazioni ampiamente discrezionali,


come tali inerenti all'area del merito amministrativo, rilevanti ai fini della legittimità soltanto in presenza di chiare ed univoche figure sintomatiche di eccesso di potere, in particolare sotto il profilo dell'illogicità manifesta e della contraddittorietà

(cfr. Cons. Stato, sez. III, 15 marzo 2021, n. 2240; id., sez. III, 14 dicembre 2020, n. 7998).



Dalla formula della norma di legge si ricava, in primo luogo, che sono appunto “diversi” i fattori che vengono in considerazione ai fini della scelta di una nuova sede farmaceutica.


Invero, come pure si è osservato,


la finalità-esigenza di poter servire meglio e adeguatamente aree isolate e/o scarsamente abitate va quindi necessariamente coniugata con quella di garantire la maggiore accessibilità al servizio farmaceutico da parte della maggioranza degli abitanti del Comune,

in un'ottica complessiva che considera l'intero territorio comunale rispetto al quale, in concreto, va compiuta la valutazione sul grado di accessibilità all'assistenza farmaceutica

(cfr. Cons. Stato, sez. III, 7 novembre 2019, n. 7620).


Quindi il criterio da seguire, è quello della “accessibilità all'assistenza farmaceutica.


Il riferimento, contenuto nella da ultimo richiamata pronuncia, alla “ampia discrezionalità” dell’Amministrazione implica che trovi applicazione l’ulteriore principio sancito dalla Sezione secondo cui “quando l'Amministrazione non applica scienze esatte che conducono ad un risultato certo ed univoco,


ma formula un giudizio tecnico connotato da un fisiologico margine di opinabilità , per sconfessare quest'ultimo non è sufficiente evidenziare la mera non condivisibilità del giudizio,


dovendosi piuttosto dimostrare la sua palese inattendibilità o l'evidente insostenibilità, con la conseguenza che, ove non emergano travisamenti, pretestuosità o irrazionalità ,


ma solo margini di fisiologica opinabilità e non condivisibilità della valutazione tecnico-discrezionale operata dalla Pubblica amministrazione,



il giudice amministrativo non può sovrapporre alla valutazione opinabile del competente organo della stessa la propria, giacché , diversamente, egli sostituirebbe un giudizio opinabile con uno altrettanto opinabile, assumendo così un potere che la legge riserva all'Amministrazione” (sentenza 6 luglio 2020, n. 4312).


Non va infine trascurato il fatto che la criticata scelta dell’Amministrazione comunale deve risultare rispettosa del criterio demografico (“una farmacia ogni 3300 abitanti”) previsto dalla legge n. 2/2012


nonché corroborata dagli elementi dell'istruttoria allegata, tenendo conto “dello sviluppo urbanistico e demografico” della zona interessata dalla istituzione della sede farmaceutica e pertanto


al fine di riequilibrare la situazione di scompenso creatasi nell’erogazione del servizio di assistenza farmaceutica alla popolazione di tutto il Comune servito parzialmente dalle sedi esistenti.


Ed in caso di dissenso? Cosa è possibile fare?


Abbiamo già trattato in altri contributi della possibilità di ricorrere alla Giustizia Amministrativa, in questa sede ci limitiamo a ribadire che in caso di dissidi relativi alla pianta organica del Comune, per la sua valenza programmatoria, finalizzata alla tutela dell'interesse pubblico alla corretta disciplina del servizio farmaceutico, in relazione alla sua impugnazione


non sono configurabili posizioni di controinteresse in capo ai titolari delle sedi farmaceutiche esistenti nel territorio comunale, ai quali pertanto non occorre estendere il contraddittorio

(cfr. Cons. Stato, Sez. III, n. 652 del 2017 e n. 603 del 2015).



Le pronunce giurisprudenziali che si sono motivatamente discostate da questo indirizzo lo hanno fatto sulla base della peculiarità del caso esaminato e giungendo,


comunque, a ritenere necessario il coinvolgimento in giudizio dei soli soggetti titolari di farmacia direttamente e concretamente pregiudicati dall’atto di revisione della pianta organica (v. Cons. Stato, sez. V, n. 1729 del 2006).


Quindi l'eventuale impugnazione della pianta organica dovrà seguire i parametri sopra delineati, non essendo ammissibile una generale critica alla scelta dell'amministrazione.



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