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Farmacie, quale ed il limite della istituzione topografica.

Ci è stato chiesto di chiarire Quando e Se è criticabile e censurabile l'operato di un Comune che decida di istituire una nuova farmacia con il criterio demografico.

È opponibile l'operato del Comune da parte del privato? Si ma vediamo in quali termini e limiti.


Si ritiene preliminarmente di dover ben perimetrare l’ambito entro il quale può svolgersi il sindacato del giudice amministrativo in tale particolare materia.


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In proposito è stato infatti ribadito che “le valutazioni attuate in ordine all'applicazione del criterio topografico di cui all'art. 104 del r.d. 27 luglio 1934, n. 1265, come modificato dall'articolo 2 della legge n. 362 del 1991, rispetto al criterio demografico di cui all'art. 1 della legge n. 362 del 1991, per l'istituzione di una sede farmaceutica, sono squisitamente di opportunità in relazione alle concrete situazioni di fatto e sono riservate alla discrezionalità delle amministrazioni locali, senza che il giudice amministrativo, in sede di legittimità, possa sostituire le proprie valutazioni a quelle da loro espresse, se non fondate su elementi di fatto erronei o travisati, ma non oltre” (Consiglio di Stato, sez. III, 8 giugno 2021, n. 4374).


Sussiste però un limite allopera del singolo Comune ovvero la ragionevolezza


ed infaffi “il giudice amministrativo a fronte di valutazioni evidentemente irrazionali o contraddittorie ovvero fondate su elementi di fatto erronei o travisati potrà di certo intervenire perché l'azione amministrativa posta in essere in tali condizioni è illegittima per eccesso di potere, ma non può spingersi oltre e deve lasciare alle amministrazioni competenti il compito di valutare nel merito ed in concreto la ricorrenza dei presupposti di fatto per utilizzare la facoltà di deroga riconosciuta dalla norma qui richiamata” (Consiglio di Stato, sez. V, 5 settembre 2006, n. 5106).


Quale ruolo hanno i pareri della ASL e dell'ordine dei Farmacisti?