Proroghe per l’apertura della farmacia: chi può ricorrere e quando sono legittime
Abstract:
“Il decentramento della farmacia con bando e diritto al trasferimento del farmacista, il caso delle proroghe all’apertura da parte dell’assegnatario”
Il principio affermato dal Consiglio di Stato
Con la sentenza n. 7181/2026, la Sezione Terza del Consiglio di Stato affronta il tema della legittimazione dei titolari di farmacia a impugnare le proroghe concesse a un altro assegnatario per l'apertura di una sede oggetto di decentramento.
La decisione distingue nettamente il diritto di accedere al giudice dalla fondatezza delle censure: il ricorso è ammissibile per l'interesse strumentale a una nuova procedura, ma le proroghe restano legittime.
Decentramento farmaceutico e art. 5 della legge n. 362/1991
L'art. 5, comma 2, della legge n. 362/1991 consente alla Regione, sentiti gli enti e gli organismi competenti, di autorizzare il trasferimento di una farmacia in una zona di nuovo insediamento abitativo, tenendo conto dello spostamento della popolazione e senza modificare il rapporto numerico tra farmacie e abitanti.
Nel caso napoletano il decreto regionale del 2018 aveva previsto una procedura comparativa per individuare i titolari ammessi al decentramento verso dieci zone vacanti.
L'assegnazione e il successivo trasferimento autorizzato erano quindi atti distinti dal bando originario.
Chi può impugnare una proroga: all’apertura di una farmacia e l'interesse strumentale
I farmacisti già titolari di esercizi nel Comune interessato hanno un interesse differenziato alla rimozione delle proroghe: il loro annullamento potrebbe condurre alla decadenza dell'assegnatario e alla riapertura del procedimento di copertura della sede, al quale essi potrebbero partecipare.
Non occorre dimostrare la certezza di ottenere la sede: conta la possibilità concreta di concorrere in una nuova selezione.
Né la mancata partecipazione alla procedura del determina una preclusione indefinita a far valere un interesse sopravvenuto.
Scorrimento della graduatoria: non bastano ipotesi astratte
Regione e controinteressata avevano prospettato la possibile presenza di altri candidati utilmente graduati. Il Collegio osserva, però, che non erano stati allegati o dimostrati candidati idonei ancora suscettibili di subentro. Senza questa prova non è possibile escludere una nuova procedura comparativa. La circostanza è decisiva per riconoscere l'utilità concreta e attuale dell'azione giudiziaria.
Le proroghe del termine di apertura: quando sono legittime
La sentenza del Consiglio di Stato n. 7181/2026 distingue due questioni: la tempestività del ricorso e la ragionevolezza delle singole proroghe.
Il riconoscimento della legittimazione dei farmacisti concorrenti non elimina le decadenze processuali: le proroghe precedenti, non impugnate nei termini, diventano definitive e la loro asserita illegittimità non può essere recuperata attraverso l'impugnazione dei successivi differimenti.
Quanto alla proroga concessa dopo l'individuazione dei locali, la Regione ha tenuto conto della necessità di riqualificare l'immobile destinato alla farmacia. La motivazione, benché sintetica, si collegava alla delibera comunale sulla fattibilità dei lavori.
Per il Consiglio di Stato, accordare il tempo necessario all'adeguamento non era una scelta manifestamente irragionevole, ma un esercizio legittimo della discrezionalità regionale.
La successiva proroga trovava invece giustificazione nel contenzioso pendente davanti al TAR. Anche senza un provvedimento cautelare di sospensione, la Regione poteva valutare l'opportunità di non imporre all'assegnataria costi immediati di allestimento, potenzialmente inutili in caso di esito sfavorevole del giudizio.
La mancata sospensione giudiziale, quindi, non impediva di per sé un differimento amministrativo motivato.
Il punto decisivo è che la proroga non costituisce un diritto automatico dell'assegnatario né un atto illegittimo per il solo trascorrere del tempo: occorre verificare, caso per caso, la tempestività delle contestazioni e la concretezza delle ragioni poste a sostegno del rinvio.
Per approfondire: Proroga apertura farmacia e sedi vacanti
La conclusione: ammissibilità del ricorso non significa annullamento delle proroghe
La sentenza n. 7181/2026 afferma un principio importante per il contenzioso farmaceutico: i titolari di farmacie possono avere un interesse strumentale a contestare le proroghe che mantengono occupata una sede assegnata, quando dalla loro rimozione possa derivare una nuova opportunità di decentramento.
Tuttavia, per ottenere l'annullamento, occorre impugnare tempestivamente gli atti e dimostrare specifici vizi della motivazione o della discrezionalità amministrativa.
Nel caso deciso, il motivo d'appello sull'ammissibilità è stato accolto; il primo motivo riproposto è stato dichiarato inammissibile per tardività e gli altri due sono stati respinti. Le spese dei due gradi sono state compensate.
Lo studio legale
FarmaDiritto, progetto dell'Avv. Aldo Lucarelli, approfondisce le questioni giuridiche che riguardano le farmacie, le autorizzazioni e il rapporto con le amministrazioni pubbliche. Lo studio offre assistenza e consulenza nel diritto farmaceutico e nel contenzioso amministrativo, con attenzione alle esigenze dei titolari e delle società di farmacia.
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Il presente caso non costituisce consulenza



















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