Proroga apertura farmacia e sede vacate
Quali sono i presupposti di una proroga di apertura della farmacia?
Cosa é criticabile da parte di un farmacista concorrente?
Cosa ne pensa la giurisprudenza del Consiglio di Stato?
Proroga di apertura sede vacante e proroga aperta sede da concorso farmacie hanno gli stessi requisiti?
Per rispondere a tali quesiti riportiamo un’ultima sentenza del CdS 7182/2026
Come evidenziato dalla giurisprudenza di questa Sezione del Consiglio di Stato in controversia (R.G. 09752) concernente la medesima sede farmaceutica l’eventuale caducazione dei
provvedimenti che consentono la permanenza dell’assegnazione in capo all’attuale titolare è idonea a determinare una nuova attività amministrativa finalizzata alla copertura della sede rimasta vacante, con conseguente configurabilità, in capo ai farmacisti operanti nel territorio comunale, di un interesse strumentale alla riedizione del potere amministrativo.
Pertanto, pur non avendo partecipato all’originaria procedura selettiva, l’odierna
appellante non può ritenersi del tutto priva di una posizione differenziata e qualificata
idonea a radicare le condizioni dell’azione, quanto meno con riguardo ai provvedimenti regionali di proroga e agli atti che consentono il mantenimento dell’efficacia dell’assegnazione della sede farmaceutica
E la proroga concessa dalla Regione é sindacabile?
La Regione ha ritenuto che l’individuazione di un immobile concretamente destinabile
all’insediamento della farmacia e la necessità di completarne gli interventi di
adeguamento e riqualificazione giustificassero la concessione di un ulteriore termine
per l’apertura dell’esercizio.

Si tratta di una valutazione che non appare viziata da irragionevolezza manifesta né da errori istruttori immediatamente percepibili.
In particolare, l’Amministrazione regionale ha dato conto dell’esistenza di circostanze
sopravvenute idonee a rendere concretamente praticabile l’apertura della sede
assegnata, esercitando una valutazione discrezionale che non presenta profili tali da
giustificare l’intervento demolitorio richiesto dall’appellante.
Parimenti infondate risultano le censure rivolte contro il decreto ossia avverso l’ultimo provvedimento di proroga.
Sul punto specifico, la Regione Campania ha motivato la propria determinazione evidenziando la pendenza del contenzioso concernente proprio la disponibilità dell’immobile individuato per l’insediamento della farmacia e la conseguente
opportunità di differire ulteriormente il termine di apertura dell’esercizio.
Né assume rilievo decisivo la circostanza che nei relativi giudizi non fossero stati adottati provvedimenti cautelari sospensivi. Rientra infatti nella discrezionalità dell’amministrazione valutare, nel contemperamento degli interessi coinvolti, l’opportunità di evitare che l’assegnataria sostenga immediatamente gli oneri
necessari all’allestimento della sede in pendenza di controversie suscettibili di incidere sul definitivo assetto della vicenda.
Anche sotto tale profilo la motivazione adottata appare pertanto immune dai dedotti vizi di illogicità e difetto di istruttoria.
Proroga apertura, compatibilità urbanistica e critiche del farmacista contro interessato
Neppure possono trovare accoglimento le articolate censure concernenti la
compatibilità urbanistica dell’intervento, il dedotto contrasto con la disciplina delle
attrezzature di quartiere, la configurazione della cosiddetta farmacia dei servizi,
nonché i lamentati profili di carenza istruttoria e difetto di motivazione.
Dalla documentazione in atti emerge, infatti, che la deliberazione è stata preceduta dall’acquisizione dei pareri e delle valutazioni dei competenti uffici comunali, i quali hanno espresso un giudizio favorevole circa la compatibilità della proposta progettuale con il quadro urbanistico di riferimento e con il vincolo di uso pubblico previsto per l’area interessata.
Le censure dell’appellante tendono, in realtà, a sostituire alle valutazioni tecniche e amministrative operate dagli organi competenti una diversa ricostruzione della disciplina urbanistica applicabile e delle modalità di soddisfacimento dell’interesse pubblico, senza però evidenziare profili di manifesta illogicità, travisamento dei fatti o macroscopica irragionevolezza tali da rendere sindacabili le scelte discrezionali compiute dall’amministrazione.
Né la circostanza che in precedenti fasi procedimentali fossero state espresse valutazioni diverse è di per sé idonea ad invalidare la successiva determinazione finale, avendo il Comune dato conto degni elementi sopravvenuti e della diversa configurazione progettuale posta a fondamento della decisione conclusivamente adottata.
Possiamo concludere che in presenza di una proroga la valutazione dei requisiti per una sede vacante é rimessa alla discrezionalità amministrativa regionale.
Essenziale é quindi una valutazione ex ante dei presupposti di proroga richiesti e concessi alla farmacia.
Diverso é stato il caso delle svariate proroghe in tema di apertura da concorso (ordinario e straordinario) ove il rigido termine dei 180 gg richiede un iter preciso e documentato per accedere alla proroga di apertura.
Avv Aldo Lucarelli
Studio Legale Angelini Lucarelli





















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