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ALDO LUCARELLI

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Farmacista controinteressato? No Farmacista interessato

Il titolo ad effetto deriva dalla recente sentenza del Consiglio di Stato che con la pronuncia 205 del 12.03.2026 risolve una annosa questione che ha sollecitato l'interesse della procedura amministrativa, quella dell'interesse del singolo farmacista a ricorrere contro la revisione della pianta organica, e quella della necessità - o meno - di individuazione dei contro interessati al processo amministrativo.


A tal proposito è opportuno evidenziare che interessato a ricorrere è il farmacista che vanta un interesse diretto, personale ed attuale, quindi colui che dall'azione di annullamento richiesto al TAR vanta un interesse soggettivo. E' questo il caso del farmacista che ricorre contro una revisione della pianta organica che "lede" una propria posizione, immaginiamo inerente il perimetro della propria sede, la qualificazione da rurale ad urbana, oppure che riceve dalla revisione uno svantaggio seppur indiretto.


La nozione (sostanziale) di controinteressato postula necessariamente che si tratti di un soggetto privato, escludendo che tale qualità possa essere rivestita da una pubblica amministrazione: i due elementi con i quali si individua la qualità di controinteressato sono l’essere indicato nel provvedimento impugnato (ovvero identificabile sulla base di esso) e l’essere titolare di un interesse qualificato alla sua conservazione, omologo e speculare rispetto all’interesse legittimo azionato dal ricorrente. Pertanto tale interesse deve essere sempre di natura privata, analogo a quello del ricorrente, e come quest’ultimo avere a oggetto il conseguimento o la conservazione di un “bene della vita”: in tal modo inverandosi la natura “trilaterale” o “multipolare” del rapporto amministrativo, in cui con il provvedimento la p.a. può anche intervenire  a regolare conflitti tra interessi privati, riconoscendo un “bene della vita” a taluno e negandolo a tal altro (CdS 5182/2025).


Ed ecco quindi la sintesi del Consiglio di Stato del 12 marzo 2026, secondo cui per il controinteressato va richiamato l’indirizzo per cui, essendo la revisione della pianta organica delle farmacie un atto generale di pianificazione funzionale al miglior assetto delle farmacie sul territorio comunale, per la sua valenza programmatoria, finalizzata alla tutela dell’interesse pubblico alla corretta disciplina del servizio farmaceutico, in relazione alla sua impugnazione non sono configurabili posizioni di controinteresse in capo ai titolari delle sedi farmaceutiche esistenti nel territorio comunale (cfr. Cons. Stato, sez. III, 1 agosto 2025, n. 6841; id., 25 luglio 2022, n. 6515): sicché la stessa integrazione del contraddittorio ordinata dal giudice di prime cure si appalesa in realtà adempimento non dovuto.



E quanto riguarda invece l'interesse a ricorrere del farmacista privato va richiamato il consolidato indirizzo secondo cui sussistono la legittimazione e l’interesse a ricorrere del farmacista titolare di sede farmaceutica nei confronti dell’atto di revisione della pianta organica comunale, avendo egli interesse a preservare le condizioni di mercato preesistenti all’adozione della nuova programmazione comunale delle sedi farmaceutiche ed avendo interesse a contrastare la diversa localizzazione di un esercizio farmaceutico (cfr. Cons. Stato, sez. III, 9 ottobre 2018, n. 5795; id., sez. V, 5 maggio 2010, n. 2753).


Ed infatti come ha rilevato il TAR Torino nella pronuncia di qualche giorno fa, ovvero la n. 740 del 27.03.2026 l'interesse deve essere attuale e concreto. Si legge nella sentenza: Innanzitutto, la censura è inammissibile per carenza di interesse: la ricorrente censura la decisione del Comune di modificare la maggior parte delle zone farmaceutiche, senza peraltro evidenziare quale pregiudizio attuale e concreto le deriverebbe da tale decisione. La zona di pertinenza della ricorrente era comunque interessata dall’armonizzazione delle quattro nuove sedi istituite nel 2013.. e per tale ragione è stata interessata dalla revisione della pianta organica. Ne consegue dunque che, rispetto alla decisione del Comune di procedere alla modifica anche di altre zone non interessate dalla presenza delle nuove farmacie, la ricorrente non ha un interesse concreto e attuale ad avversare le scelte dell’Amministrazione.


In ogni caso, per costante giurisprudenza, “nell’organizzare la dislocazione territoriale del servizio farmaceutico, il Comune gode di ampia discrezionalità, in quanto la scelta conclusiva si basa sul bilanciamento di interessi diversi attinenti alla popolazione, attuale e potenzialmente insediabile, alle vie e ai mezzi di comunicazione, alle particolari esigenze della popolazione, conseguendone che la scelta conclusiva è sindacabile solo sotto il profilo della manifesta illogicità ovvero della inesatta acquisizione al procedimento degli elementi di fatto presupposto della decisione” (Cons. Stato, Sez. III, 10 febbraio 2026, n. 1054; Cons. Stato, Sez. IV, 20 novembre 2025, n. 9068; Cons. Stato, Sez. III, 7 maggio 2025, n. 3872; Cons. Stato, Sez. III, 23 maggio 2024, n. 4587; Cons. Stato, Sez. III, 23 febbraio 2024, n. 1779; Cons. Stato, Sez. III, 31 marzo 2023, n. 3329; Cons. Stato, Sez. III, 2 maggio 2022, n. 3410).


Nel caso in esame, la ricorrente non ha evidenziato alcun profilo di manifesta illogicità, con la conseguenza che la censura deve essere disattesa.


Prima di chiudere una precisazione sul valore delle osservazioni che vengono poste alla revisione della pianta organica per le quali occorre evidenziare che, per costante giurisprudenza, l’atto di approvazione della pianta organica è un atto generale di pianificazione, sottratto in base all’art. 13 della l. n. 241/1990 alla disciplina di cui agli artt. 7 e segg. della legge sul procedimento amministrativo, con la conseguenza che non occorre una specifica motivazione dell’Amministrazione in relazione al mancato accoglimento delle stesse (cfr. Cons. Stato, Sez. III, 2 maggio 2022, n. 3410; Cons. Stato, Sez. III, 9 ottobre 2018, n. 5795; T.A.R. Toscana, Sez. II, 4 marzo 2026, n. 469; T.A.R. Sicilia, Catania, Sez. IV, 28 febbraio 2025, n. 791; T.A.R. Lombardia, Brescia, Sez. I, 24 aprile 2023, n. 373; T.A.R. Sicilia, Palermo, Sez. III, 30 giugno 2016, n. 1598).


Possiamo quindi concludere che la giurisprudenza dell'inizio 2026 evidenzia la necessità di un interesse attuale e concreto per avviare un ricorso amministrativo.



Studio Legale Angelini Lucarelli

Diritto Amministrativo per Farmacie

Avv. Aldo Lucarelli

 
 
 

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