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Una società può gestire più farmacie? E quando scatta davvero l’incompatibilità

La stessa società può essere titolare di più farmacie, anche una in concessione ed una privata oppure la legge lo vieta?


Un farmacista socio di una società può anche dirigere una delle farmacie della stessa società senza incorrere in incompatibilità?


Il divieto previsto per chi ottiene una seconda farmacia tramite concorso vale anche quando una farmacia comunale viene affidata con gara pubblica?



Quale può essere il ruolo del farmacista già socio in una delle proprie farmacie?


Sono temi su cui molto é stato scritto ma questa volta possiamo ultimare le parole dell giurisprudenza amministrativa per rispondere ai quesiti.


Iniziamo dalla normativa ovvero la legge 362/1991 articolo 8 secondo cui, per quel che qui interessa:



La partecipazione alle società di cui all’articolo 7, salvo il caso di cui ai commi 9 e 10 di tale articolo, è incompatibile:

(…)

b) con la posizione di titolare, gestore provvisorio, direttore o collaboratore di altra farmacia”.


E’ evidente che dalla disposizione citata non è estrapolabile alcuna prescrizione ostativa alla contestuale titolarità in capo alla stessa società della gestione di più farmacie (siano esse pubbliche o private), essendo la stessa diretta a disciplinare, in senso proibitivo, l’ipotesi di contestuale partecipazione del farmacista ad una società titolare di farmacia e di assunzione di uno dei ruoli ivi contemplati (titolare, gestore provvisorio, direttore o collaboratore) con riferimento ad “altra farmacia”.


Del resto, che non sia rinvenibile nell’ordinamento alcun divieto di titolarità di più farmacie in capo alla stessa società si desume dal fatto che l’art. 1, comma 158, l. 4 agosto 2017, n. 124 pone, quale unico limite, quello secondo cui “i soggetti di cui al comma 1 dell’articolo 7 della legge 8 novembre 1991, n. 362, come sostituito dal comma 157, lettera a), del presente articolo, possono controllare, direttamente o indirettamente, ai sensi degli articoli 2359 e seguenti del codice civile, non più del 20 per cento delle farmacie esistenti nel territorio della medesima regione o provincia autonoma”, avendo il precedente comma 157, lett. e), abrogato il comma 4-bis dell’art. 7 l. n. 362/1991, ai sensi del quale “Ciascuna delle società di cui al comma 1 può essere titolare dell’esercizio di non più di quattro farmacie ubicate nella provincia dove ha sede legale”.


Non sussiste alcun divieto 🚫 relazione alla titolarità di più farmacie in capo alla stessa società..

reca soccorso alla tesi il disposto dell’art. 112, comma 3, del Regio decreto 27 luglio 1934 n. 1265, secondo cui “Chi sia già autorizzato all’esercizio di una farmacia può concorrere all’esercizio di un’altra; ma decade di diritto dalla prima autorizzazione, quando, ottenuta la seconda, non vi rinunzi con dichiarazione notificata al prefetto entro dieci giorni dalla partecipazione del risultato del concorso”:


Una società può gestire più farmacie? E quando scatta davvero l’incompatibilità
Una società può gestire più farmacie? E quando scatta davvero l’incompatibilità

Pluripartecipazione farmacie e concorso


il principio di alternatività previsto dalla disposizione citata attiene infatti all’ipotesi di assegnazione della farmacia mediante concorso, risultando quindi inapplicabile alla fattispecie in esame, in cui l’affidamento in concessione alla della gestione della farmacia del Comune di è avvenuto mediante procedura di evidenza pubblica.



É la fonte concorsuale invero a creare il divieto della pluri partecipazione e non invero una gara pubblica.


Detto più semplicemente, una società non potrà certo ottenere una farmacia da concorso ma potrà invece vincere la gestione di una concessione di una farmacia comunale anche ove abbia già una sede di farmacia propria.

Quale può essere il ruolo del farmacista già socio in una delle proprie farmacie?


Quanto invece all’assunto secondo cui l’invocata fattispecie di incompatibilità sarebbe integrata dal fatto che il farmaciata oltre a rivestire la qualità di socio (accomandatario) della società che si è aggiudicata la titolarità della farmacia comunale, ricopre altresì il ruolo di direttore della farmacia privata di cui la suddetta società è parimenti titolare, deve osservarsi che esso si scontra con il rilievo secondo cui l’invocata disposizione presuppone che il ruolo di titolare, gestore provvisorio, direttore o collaboratore sia assunto nell’ambito di “altra farmacia”, ovvero di farmacia diversa da quella di cui è titolare la società partecipata dal medesimo soggetto.


Il concetto di altra farmacia secondo la giurisprudenza

Deve solo aggiungersi che la tesi avversa alla compatibilità non può ricevere conforto dal parere del Consiglio di Stato del 3 gennaio 2018, laddove si afferma che “l’incompatibilità da parte del titolare, gestore provvisorio, direttore o collaboratore di altra farmacia deve essere estesa a qualsiasi forma di partecipazione alle società di farmacia, senza alcuna limitazione o esclusione (ad esempio per la partecipazione di mero capitale”, attenendo esso ad uno dei termini (la società partecipata) della fattispecie di divieto, senza occuparsi dell’altro profilo che viene in rilievo ai fini della presente decisione (la locuzione “altra farmacia”).


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Alla stessa conclusione deve pervenirsi con riguardo alla nota del Ministero della Salute del 7 marzo 2018, laddove si evidenzia che l’incompatibilità in esame si applica a tutti i soci, farmacisti e non, persone fisiche o società, e che quindi: a) una società titolare di farmacia non può partecipare ad un’altra società anch’essa titolare di farmacia; b) un farmacista titolare individuale di farmacia, o direttore o collaboratore di farmacia, non può partecipare ad una società titolare di farmacia.



Anche in relazione ad essa, infatti, deve osservarsi che la nota ministeriale del 3 dicembre 2008 offre argomenti contrari a tesi negativiste affermandosi in essa che


la locuzione “altra farmacia” vada intesa con riferimento a “farmacia diversa da quella o da quelle di cui risulta titolare la società o le società di cui è socio il farmacista”.


Quale Conclusione?


La sentenza offre un chiarimento importante per società e farmacisti: la gestione di più farmacie da parte dello stesso soggetto societario non è, di per sé, incompatibile con la normativa vigente.


Il punto decisivo è distinguere tra la titolarità societaria di più esercizi e le incompatibilità personali previste per chi ricopre determinati ruoli in una “altra farmacia”.



Ne deriva che, in assenza di uno specifico divieto, una società può gestire più farmacie entro i limiti previsti dalla legge, mentre l’art. 8 della legge n. 362/1991 va applicato con attenzione alla concreta posizione del socio, del direttore o del collaboratore. Un principio che ridimensiona interpretazioni eccessivamente estensive delle incompatibilità e che, per gli operatori del settore, rende ancora più importante valutare caso per caso la struttura societaria e i ruoli ricoperti all’interno delle diverse farmacie.




Studio Legale Angelini Lucarelli

Diritto per la Farmacia

avv Aldo Lucarelli





Fonte: Consiglio di Stato 10228/2025.




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