
Le sanzioni dell'ordine dei farmacisti su segnalazione
Le sanzioni dell'ordine dei farmacisti su segnalazione
L'esercizio della professione di farmacista é sottoposto a un rigoroso controllo deontologico, volto a tutelare la salute pubblica, il decoro della categoria e la fiducia dei cittadini.
Quando si verifica una presunta violazione, il Consiglio dell’Ordine provinciale ha il potere e il dovere di intervenire.
Ma come si articola esattamente questo iter?
L’avvio del procedimento: d’ufficio o su apposita segnalazione.
Il procedimento disciplinare a carico di un farmacista non si attiva da solo, ma nasce dalla conoscenza di un fatto illecito o contrario al Codice Deontologico. Questa "notizia" può giungere al Consiglio dell'Ordine in due modi:
D'ufficio: L'Ordine acquisisce autonomamente la notizia di una violazione. Questo accade spesso quando vi sia un'inchiesta penale in corso (la Procura o il Tribunale comunicano l'esistenza di un rinvio a giudizio o di una condanna) oppure a seguito di notizie di stampa o di controlli incrociati.
Su segnalazione (o esposto): é l'ipotesi più antipatica a ma più frequente e delicata. La segnalazione può provenire da un privato cittadino (un cliente insoddisfatto per un disservizio, un errore di dispensazione o una violazione della privacy), da un collega farmacista, oppure da organi istituzionali e di controllo come le ASL, i NAS dei Carabinieri, l'Agenzia delle Dogane o il Prefetto.
Gli stessi ispettori possono far avviare un procedimento a seguito di presunte irregolarità constate durante un controllo di routine o a seguito di irregolarità riscontrate dalla Asl.
Una volta ricevuta una segnalazione circostanziata e non palesemente infondata, l'Ordine é tenuto ad aprire un fascicolo e a compiere indagini preliminari.
La verifica sua fondatezza della segnalazione e la genuinità della notizia ricevuta é il primo passo che l’Ordine compie.
Una singola infrazione può comportare una sanzione? C’é prima un "avvertimento"?
Molti professionisti si chiedono se una singola disattenzione o un episodio isolato siano sufficienti per far scattare una sanzione.
La risposta é assolutamente sì.
Anche una singola infrazione (ad esempio, la dispensazione di un farmaco con obbligo di ricetta in assenza di quest'ultima, un episodio di assenza ingiustificata durante il turno di guardia, o il far operare personale non laureato col camice bianco) può generare un procedimento disciplinare.
Un altro dubbio frequente riguarda l'esistenza di o l’obbligo di un "preavviso".
L'Ordine invia un avvertimento prima di sanzionare?
Bisogna fare una netta distinzione legale. A volte, per questioni di lievissima entità il Presidente dell'Ordine può convocare il farmacista per un chiarimento informale o inviare una lettera di raccomandazione al rispetto delle regole, che chiude la questione senza strascichi.
Tuttavia, l'"Avvertimento" vero e proprio é già una sanzione disciplinare (la più lieve).
Non esiste quindi una regola per cui l'Ordine debba obbligatoriamente "perdonare" o ammonire bonariamente la prima volta.
Di fronte a un'infrazione grave (ad esempio le violazioni penali, l’alterazione di ricette, la vendita di farmaci scaduti), l'Ordine aprirà direttamente il procedimento che può condurre subito a sanzioni molto severe, senza alcun preavviso bonario.
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farmacisti quando le sanzioni aprono un procedimento?
Quali sono le sanzioni e quando scattano?
Se, al termine dell'istruttoria, l'Ordine accerta la colpevolezza del farmacista, applica una sanzione basata sul principio di proporzionalità, la gravità della pena deve essere proporzionata alla gravità del fatto contestato ed accertato).
Le sanzioni previste sono quattro:
Avvertimento: Scatta per infrazioni di lieve entità. Consiste in una diffida formale al professionista, invitato a non ricadere nella mancanza commessa. Pur essendo la sanzione minima, resta traccia nel fascicolo personale.
Censura: Si applica per mancanze di maggiore gravità o in caso di recidiva dopo un avvertimento. Consiste in una formale dichiarazione di biasimo.
Sospensione dall'esercizio della professione (da 1 a 6 mesi): Scatta per violazioni deontologiche molto gravi (es. esercizio abusivo o concorso in esso, gravi illeciti amministrativi con le ASL) o a seguito di condanne penali incidenti sul decoro professionale. Comporta l'assoluto divieto di esercitare la professione nel periodo indicato e, per i titolari, l'obbligo di nominare un direttore sostituto, con possibili riflessi sull'autorizzazione della farmacia stessa.
Radiazione: é l'espulsione dall'Albo. Viene irrogata per condotte di gravità inaudita, che rendono la permanenza del soggetto incompatibile con la dignità e il decoro della professione di farmacista.
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Cosa può fare il farmacista soggetto a procedimento?
Ricevere la notifica di avvio di un procedimento disciplinare non equivale a una condanna pre-scritta. Il farmacista ("incolpato") gode di ampi diritti di difesa, garantiti dalla Costituzione:
Assistenza legale: Può (e dovrebbe) nominare un avvocato di fiducia fin dal primo momento, per farsi assistere in tutte le fasi dell'iter.
Accesso agli atti e memorie: Ha il diritto di prendere visione del fascicolo (es. leggere l'esposto a suo carico), presentare memorie difensive scritte, depositare documenti a discolpa e indicare testimoni.
Audizione personale: Ha il diritto di essere ascoltato personalmente dal Consiglio dell'Ordine durante la seduta dibattimentale, assistito dal proprio legale.
Impugnazione (Ricorso): Qualora l'Ordine deliberi una sanzione, il farmacista può impugnarla. Il ricorso va presentato alla CCEPS (Commissione Centrale per gli Esercenti le Professioni Sanitarie) a Roma. Il ricorso alla CCEPS, di regola, sospende l'esecuzione della sanzione fino alla decisione.
Contro la pronuncia della CCEPS é ammesso un ulteriore ricorso alle Sezioni Unite della Corte di Cassazione.
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Conclusione
Le sanzioni dell'Ordine dei Farmacisti non vanno mai sottovalutate, soprattutto quando scaturiscono da segnalazioni di terzi o di autorità ispettive. Poiché anche una singola infrazione può innescare un iter formale capace di culminare in una sospensione, con gravissime ripercussioni operative ed economiche per la farmacia, la fase difensiva appare quindi cruciale.
Affrontare un esposto o una convocazione disciplinare senza un'adeguata strategia o senza il supporto, può trasformare una situazione gestibile in un provvedimento lesivo per la carriera del professionista e per il futuro dell'azienda.
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Avv Aldo Lucarelli
Studio Legale Angelini Lucarelli





















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