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FARMA DIRITTO
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Revisione della pianta organica e decentramento e cartografia con colpo di scena 🎬

12 minuti fa
Tempo di lettura: 9 min

Revisione della pianta organica e decentramento quando prevale la cartografia


Confine promiscuo tra due sedi all’interno di una stessa pianta organica, come risolvere il conflitto?


Trasferimento della farmacia o decentramento?


A queste domanda si può rispondere diversamente a seconda dell’orientamento che si sceglie di seguire ed infatti


Principio di mezzeria (C.d.S. n. 3410 del 05.02.2022 e n. 1976

del 19.03.2020) per la quale l’applicazione del principio della mezzeria richiede che,

in sede di delimitazione delle zone di pertinenza degli esercizi farmaceutici, il piano

farmacie faccia preciso riferimento ai numeri civici; in mancanza, la via che segna il

confine tra due zone farmaceutiche si considera appartenente a entrambe le zone

delimitate (come strada “promiscua”), con la conseguenza che il trasferimento

all’interno della zona può essere autorizzato su ambo i lati della strada, sol che venga

rispettata la distanza minima di 200 m dagli altri esercizi farmaceutici.


La soluzione indicata dalla giurisprudenza presuppone, in realtà, che “la medesima via

sia stata esplicitata come linea di confine tra due aree di pertinenza di due farmacie,

senza specificazione circa la riferibilità all’una o all’altra sede e senza specificazione

dei numeri civici” (C.d.S. n. 3410 del 05.02.2022) e si riferisce ai soli casi in cui le

sedi farmaceutiche siano individuate dallo strumento di pianificazione con criterio

puramente letterale/descrittivo, non anche ai casi in cui, come nella fattispecie

controversa, la delimitazione tra le aree di pertinenza delle rispettive farmacie sia stata

effettuata con criteri di precisione cartografica dal carattere equivalente a quello della

“mezzeria”.


Ma se il Comune si è preoccupato di fare una cartografia dettagliata che abbia diviso le zone della pianta organica?


A questa domanda risponde il Tar Palermo la cui sintesi é la seguente:


Quando la strada costituisce il confine tra due sedi farmaceutiche, essa può essere considerata promiscua se la pianificazione non specifica a quale sede appartengano i due lati. Se invece il Comune ha individuato, attraverso cartografie aventi valore integrante della pianta organica, una precisa linea divisoria, tale delimitazione deve essere rispettata e non può essere superata invocando genericamente il principio della strada promiscua.

Ma attenzione che da tali premesse ci sono “colpi di scena” che vi risolvo al termine dell’articolo.



Trasferimento e Decentramento della farmacia due “tragitti” divisi dalla pianta organica.


La farmacia si trasferisce all’interno della propria zona attribuita dalla pianta organica mentre il decentramento é un trasferimento da autorizzare al di fuori del priprorio perimetro di come competenza ma attenzione ‼️ richiesta ed iter sono differenti!


Il quadro normativo entro cui ascrivere il potere esercitato è dato dall’art. 1 della L.

475/1968 a mente del quale:


“L’autorizzazione ad aprire una farmacia è rilasciata con provvedimento definitivo

dell’autorità sanitaria competente per territorio.

Il numero delle autorizzazioni è stabilito in modo che vi sia una farmacia ogni 3.300

abitanti. La popolazione eccedente, rispetto al parametro di cui al secondo comma, consente

l’apertura di una ulteriore farmacia, qualora sia superiore al 50 per cento del

parametro stesso.


Chi intende trasferire una farmacia in un altro locale nell’ambito della sede per la

quale fu concessa l’autorizzazione deve farne domanda all’autorità sanitaria

competente per territorio. Tale locale, indicato nell’ambito della stessa sede

ricompresa nel territorio comunale, deve essere situato ad una distanza dagli altri

esercizi non inferiore a 200 metri.

La distanza è misurata per la via pedonale più breve tra soglia e soglia delle farmacie.

La domanda di cui al quarto comma deve essere pubblicata per quindici giorni

consecutivi nell’albo dell’unità sanitaria locale ed in quello del comune ove ha sede

la farmacia.

Il provvedimento di trasferimento indica il nuovo locale in cui sarà ubicato l’esercizio

farmaceutico.

Ogni nuovo esercizio di farmacia deve essere situato ad una distanza dagli altri non

inferiore a 200 metri e comunque in modo da soddisfare le esigenze degli abitanti

della zona.

La distanza è misurata per la via pedonale più breve tra soglia e soglia delle

farmacie”.


Si è precisato in giurisprudenza che, con riferimento alle richieste di trasferimento dei

locali di farmacia, si distingue tra le istanze con cui lo spostamento è richiesto

all’interno della stessa sede individuata e assegnata al richiedente e quelle finalizzate

allo spostamento in una zona diversa da quella di originaria assegnazione.


Il trasferimento é a libera scelta del farmacista


Nel primo caso, il procedimento è disciplinato dall’art. 1, comma 4, l. n. 475/1968, essendo lo

scopo della perimetrazione della zona quello di delimitare la libertà di scelta del

farmacista (nel senso che questi è, in linea di massima e salvo eccezioni, libero di

scegliere l’ubicazione del proprio esercizio, purché rimanga all’interno di quel

perimetro) e la competenza al rilascio del relativo provvedimento spetta all’Azienda

sanitaria provinciale di riferimento, se e in quanto i nuovi locali rientrino nella zona

di pertinenza del richiedente.


Decentramento della farmacia fuori dalla zona assegnata in pianta organica


Il secondo caso concerne, invece, la diversa situazione dell’istanza di decentramento, da presentarsi ai sensi dell’art. 5, comma 2, l. n.

362/1991, riferibile ad una zona, diversa da quella assegnata, ritenuta carente di

servizio farmaceutico, e l’adozione del provvedimento compete al Comune, a seguito

dell’entrata in vigore dell’art. 11, comma 1, d.l. n. 1/2012 (v. T.A.R. Sicilia-Palermo,

sez. III, 22/11/2021, n. 3157).


Asl 🆚 Comune



Ne consegue che, laddove i nuovi locali non rientrino nella zona

territoriale assegnata, lo spostamento non potrà essere autorizzato dall’ASP

ai sensi dell’art. 1, comma 4, l. n. 475/1968, dovendo essere in tal caso seguita la diversa

procedura di decentramento disciplinata dall’art. 1, comma 4, l. n. 475/1968.



Nell’ambito della revisione biennale l’allegata cartografia ha disposto le aree di afferenza delle diverse sedi farmaceuti che venivano identificate mediante apposita e distinta campitura cromatica.


Quindi ove dal tenore delle delibere di revisione , traspare la volontà dell’amministrazione di definire con maggiore precisione i confini delle diverse sedi farmaceutiche, approvando apposite cartografie (di cui viene detto esplicitamente che

formano parte integrante delle delibere stesse) non presenti nella originaria pianta

organica , la quale affidava invece a un criterio puramente letterale/descrittivo

l’identificazione delle sedi farmaceutiche.


Questo modo di procedere deve ritenersi peraltro conforme alle indicazioni legislative,

poiché, se è vero che, a seguito della riforma dell’ordinamento farmaceutico per effetto

dell’art. 11 d.l. 1/2012 (conv. in l. 27/2012), criterio prioritario per l’istituzione di

nuove sedi farmaceutiche è adesso quello della “equa distribuzione sul territorio”,

senza che vi sia più alcuna prescrizione a proposito della definizione esatta dei confini

di ciascun esercizio (Consiglio di Stato sez. III, 2/05/2016, n. 1658), tuttavia la riforma

del 2012 non ha precluso al Comune la possibilità di fissare in maniera più precisa i

confini tra una zona e l’altra, allegando apposita cartografia di dettaglio, come nel caso

oggetto del presente giudizio di Palermo.


Per il Tar Palermo quindi se vi sono le cartografie


“È dunque alle cartografie allegate alla vigente pianta organica, che occorre guardare al fine di stabilire esattamente i confini delle sedi farmaceutiche interessate, atteso che gli allegati grafici concorrono – come si spiegherà tra breve – a specificare e chiarire, nei casi dubbi, il

dato letterale/descrittivo dello strumento di pianificazione, di cui costituiscono parte

sostanziale e integrante.”



Ebbene, venendo al caso di specie, il perimetro di detta Zona è stato individuato

nella pianta organica approvata e

Parimenti, la cartografia approvata con la deliberazione del

Consiglio Comunale sebbene non riproponga il contrasto

cromatico tra zone che caratterizzava la rappresentazione cartografica della precedente

delibera di revisione del 2024 – individua in ogni caso con un segno grafico netto la

linea di mezzeria lungo il tracciato della Via mediante la suddivisione dei due

versanti.


Questo significa che solo l’area ricadente nel lato interno della Via

(individuata nella cartografia quale linea divisoria tra le due zone) afferisce alla zona

mentre la farmacia del controinteressato, che si trova sul lato esterno di tale

direttrice, viene a ricadere per forza di cose nella zona di pertinenza del ricorrente.


In sintesi la colorazione della cartografia serve risolvere i dubbi di confine


E come si coniuga questo concetto “cartografico” con la giurisprudenza sulla mezzeria?


In questo contesto non appare pertinente il richiamo, all’elaborazione giurisprudenziale relativa al principio della “mezzeria”.


Secondo l’ente comunale, la decisione di confermare la certificazione del 25.02.25

troverebbe giustificazione negli indirizzi della giurisprudenza amministrativa

(vengono richiamate in proposito le sentenze

C.d.S. n. 3410 del 05.02.2022 e n. 1976

del 19.03.2020) per la quale l’applicazione del principio della mezzeria richiede che,

in sede di delimitazione delle zone di pertinenza degli esercizi farmaceutici, il piano

farmacie faccia preciso riferimento ai numeri civici; in mancanza, la via che segna il

confine tra due zone farmaceutiche si considera appartenente a entrambe le zone

delimitate (come strada “promiscua”), con la conseguenza che il trasferimento

all’interno della zona può essere autorizzato su ambo i lati della strada, sol che venga

rispettata la distanza minima di 200 m dagli altri esercizi farmaceutici.


La soluzione indicata dalla giurisprudenza presuppone, in realtà, che “la medesima via

sia stata esplicitata come linea di confine tra due aree di pertinenza di due farmacie,

senza specificazione circa la riferibilità all’una o all’altra sede e senza specificazione

dei numeri civici” (C.d.S. n. 3410 del 05.02.2022) e si riferisce ai soli casi in cui le

sedi farmaceutiche siano individuate dallo strumento di pianificazione con criterio

puramente letterale/descrittivo, non anche ai casi in cui, come nella fattispecie

controversa, la delimitazione tra le aree di pertinenza delle rispettive farmacie sia stata

effettuata con criteri di precisione cartografica dal carattere equivalente a quello della

“mezzeria”.


Nel caso in trattazione è la stessa Relazione Tecnica Direzione del Comune ad avvalorare l’utilizzo di un criterio

cartografico di delimitazione dagli effetti equivalenti al metodo della “mezzeria”,

essendosi in proposito rilevato da parte dell’amministrazione comunale:


“A seguito di un’attenta e congiunta disamina degli atti programmatori approvati

dall’Amministrazione nel corso degli anni si specifica

in maniera esaustiva che la diversa colorazione delle aree rappresenta la linea di

mezzeria della Via.


Sotto il profilo tecnico-grafico e cartografico:

la rappresentazione grafica della colorazione

(campitura dell’area) si interrompe precisamente sulla linea di mezzeria della Via, confermando l’asse mediano come limite geometrico di separazione”.


Nel quadro così delineato non può ravvisarsi un effettivo contrasto (men che meno

insanabile) tra il dato letterale/descrittivo delle delibere di revisione della pianta

organica e le cartografie allegate, tale per cui – debba darsi prevalenza al dato descrittivo

a scapito delle planimetrie, che verrebbero ad assumere, così, carattere puramente

indicativo della dislocazione territoriale delle farmacie che compongono la pianta

organica.


In contrario, va considerato che le indicazioni grafiche contenute nelle planimetrie

vanno lette alla luce e nei limiti delle norme contenute nello stesso atto, con la

conseguenza che un problema di prevalenza delle une rispetto alle altre può porsi solo

in presenza di un contrasto insanabile (T.A.R. Catanzaro Calabria sez. II, 19/05/2020,

n. 896).


L’impostazione testé offerta impone perciò di leggere congiuntamente, nei limiti del possibile, la parte normativa e quella planimetrica della delibera, superando profili di possibile contrasto.

Nel nostro caso, non vi è invero quella palese difformità tra dato cartolare e dato

descrittivo prospettata dal controinteressato e che, nella fattispecie esaminata da Cons.

Stato n. 6112/2021, aveva indotto il Comune a correggere la cartografia perché non

conforme alle indicazioni descrittive della delibera istitutiva delle zone e va

privilegiata, di conseguenza, una lettura “compositiva” tra le due tipologie di dati,

invece che una lettura forzatamente “antinomica”.


Per queste ragioni non può operare

nel caso di specie l’indicazione metodologica emergente dalla richiamata sentenza del

Consiglio di Stato, secondo cui “Nel caso di difformità tra il dato letterale/descrittivo

della zona di pertinenza di una sede farmaceutica contenuto nella relativa

autorizzazione all’apertura e all’esercizio e quello cartografico ricavabile dalla

planimetria allegata, deve essere attribuita prevalenza al primo, laddove sia chiaro

nell’individuare la zona di riferimento, indicando testualmente le vie che ne

delimitano il perimetro” (Cons. di Stato sez. III, 30.08.2021 n. 6112).


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D’altro canto, la vicenda in esame non è neanche assimilabile a quella presa in

considerazione da Cons. Stato n. 1111/2026, visto che, a tenore della sentenza appena

ricordata, “secondo l’esegesi ormai consolidata l’esercizio del potere pianificatorio

comunale non avviene secondo un criterio rigorosamente geo-cartografico - salvo

ovviamente la pianificazione comunale non ritenga motivatamente di dover delimitare

in modo rigoroso tali confini - bensì per zone di pertinenza che individuano bacini di

utenza” (§ 10.3) e il Comune – in quel caso – non aveva proceduto “ad una più

circostanziata e rigorosa delimitazione cartografica” (§ 11 della sentenza), come

invece nella fattispecie da cui muove il presente giudizio. (Tar Palermo 2918/2026)


Dalle considerazioni di sopra deriva pure il corollario che la richiesta di trasferimento di una farmacia su un confine attributo ad altra farmacia costituisce in realtà “decentramento” e non trasferimento in quanto manca il presupposto della titolarità della zona.

Ed il colpo di scena?


Fare una domanda di trasferimento su confine ritenuto “esterno” alla propria zona trasforma l’istanza di trasferimento in una domanda di decentramento (fuori zona) cambiando sia iter di approvazione che autorità competente. Con il rischio di inammissibilità.



soggiunge il Tar Palermo: “Da quanto sopra deriva chiaramente l’illegittimità della delibera Asp di autorizzazione

al trasferimento di sede, in quanto fondata sull’attestazione rilasciata in data

dal Comune, a sua volta erronea nella

parte in cui afferma che i locali di via rientrano nella quarta sede

farmaceutica.”


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Quale conclusione?


Il TAR Siciliano non afferma che ogni strada di confine debba essere automaticamente divisa secondo la mezzeria.


Afferma qualcosa di diverso: quando è il Comune stesso, nell'esercizio del proprio potere pianificatorio, ad aver individuato cartograficamente la mezzeria come confine, l'amministrazione deve rispettare quella scelta.


Quindi la mezzeria, in questo caso, non viene applicata dal giudice come criterio generale e automatico di delimitazione, ma viene riconosciuta come criterio già adottato nella pianificazione comunale vigente.


È questa la differenza fondamentale rispetto ai precedenti giurisprudenziali richiamati.


In definitiva, la sentenza Palermitana non smentisce l'orientamento del Consiglio di Stato sulla strada promiscua: ne delimita l'ambito di applicazione, distinguendo i casi di confine genericamente descritto da quelli di confine cartograficamente definito.


Chiaramente da questa sentenza rientra dalla finestra quelli che uscito dalla porta, ovvero la prevalenza di un potere pianificatorio preciso e cartografico che il Comune aveva progressivamente perso con le recenti sentenze del Consiglio di Stato.


Il consiglio per gli Enti é quello di avere revisioni dettagliate e con cartografia allegata, il consiglio per i farmacisti é quello di valutare 🤔 attentamente gli atti “allegati” alla revisione della pianta organica.


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Avv Aldo Lucarelli

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