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Successione ereditaria della farmacia e titolarità di altra sede

Successione ereditaria della farmacia e titolarità di altra sede: incompatibilità, termini e soluzioni societarie


Il caso prospettato:


Quando un farmacista già titolare individuale di una farmacia eredita quella di un genitore, il problema non è civilistico (accettare l'eredità è sempre possibile), ma amministrativo: come consolidare la titolarità della farmacia ereditata senza violare le incompatibilità della legislazione farmaceutica. Dopo l'apertura alla titolarità in forma societaria, si aggiunge la possibilità di separare la posizione personale del farmacista dalla titolarità delle singole farmacie.


Il quadro va ricostruito coordinando la L. 475/1968, la L. 362/1991, la L. 124/2017 e, soprattutto, la sentenza del Consiglio di Stato, Sez. III, 22 dicembre 2025, n. 10228, che ha chiarito la portata dell'art. 8, comma 1, lett. b), L. 362/1991 e la nozione di "altra farmacia".


La successione e i termini da rispettare.


L'art. 12 L. 475/1968 disciplina la successione del titolare distinguendo tra acquisto ereditario dell'azienda, esercizio provvisorio e assetto definitivo della titolarità. La L. 362/1991 (art. 7, commi 9-10) fissa un termine di due anni per regolarizzare la situazione successoria, termine estendibile anche alla vendita della farmacia. L'erede non deve quindi rinunciare all'eredità solo perché già titolare di un'altra farmacia: il problema è definire l'assetto finale legittimo.


L'art. 8 L. 362/1991 e la nozione di "altra farmacia"


L'art. 8, comma 1, lett. b), rende incompatibile la partecipazione a società titolari di farmacia con la posizione di titolare, gestore provvisorio, direttore o collaboratore di *altra farmacia*. La sentenza n. 10228/2025 ha chiarito che:


- non esiste nella norma alcun divieto per una società di essere titolare di più farmacie, pubbliche o private;

- l'incompatibilità riguarda invece una diversa fattispecie soggettiva: il farmacista che partecipa a una società titolare di farmacia e assume contemporaneamente uno dei ruoli indicati presso una farmacia *estranea al perimetro della società partecipata*.


Questa lettura si collega alla riforma del 2017 (art. 1, commi 157-158, L. 124/2017), che ha abrogato il limite delle quattro farmacie per società, sostituendolo con un tetto di concentrazione del 20% delle farmacie regionali o provinciali: se il legislatore ammette una soglia percentuale, la titolarità plurima societaria è implicitamente consentita.


Conseguenze pratiche per la pianificazione successoria della farmacia


Una S.r.l. può quindi essere legittimamente titolare di più farmacie (A e B), nel rispetto dei limiti di concentrazione. Anche il ruolo di socio e direttore di una farmacia interna al perimetro della stessa società non configura automaticamente l'incompatibilità, perché quella farmacia non è "altra" rispetto al perimetro societario. Diversa è invece la posizione del socio di una società titolare della farmacia B che mantenga personalmente, fuori da quella società, la titolarità della farmacia A: qui l'incompatibilità sussiste, e la sentenza del 2025 non la elimina, ma ne precisa i confini.



Ne deriva un criterio operativo utile alle successioni familiari: la soluzione più coerente non è la duplicazione di titolarità personali, ma la concentrazione progressiva delle farmacie in un unico soggetto societario (Farmacia A e Farmacia B entrambe in capo alla stessa S.r.l., di cui il farmacista è socio), una volta rispettati i termini successori e i vincoli al trasferimento. Per due società distinte partecipate dallo stesso farmacista la valutazione resta più delicata e richiede verifica caso per caso di titolarità effettiva, ruoli e perimetri societari.



Va inoltre coordinato il vincolo temporale dell'art. 12, comma 1, L. 475/1968: il trasferimento della titolarità di una farmacia acquisita per concorso è possibile solo dopo tre anni. Se la farmacia individuale è stata ottenuta di recente per concorso e nel frattempo si eredita una seconda farmacia, il termine triennale per il conferimento societario può non coincidere con il termine successorio biennale, generando un problema di coordinamento temporale nella pianificazione.


Conclusione: La successione di una farmacia a favore di un farmacista già titolare di altra sede non consente, di regola, il mantenimento stabile di due titolarità personali distinte: l'art. 8, comma 1, lett. b), L. 362/1991 resta un limite operativo quando il farmacista partecipa a una società titolare di farmacia mantenendo personalmente un ruolo su una farmacia realmente "altra".


La sentenza del Consiglio di Stato n. 10228/2025 chiarisce però che tale divieto non si estende alla titolarità plurima in capo a un'unica società, coerentemente con l'abolizione del limite delle quattro farmacie e l'introduzione del tetto di concentrazione del 20%.


La via di pianificazione più solida, nelle successioni familiari, è dunque la concentrazione delle farmacie in un solo soggetto societario, previa verifica dei termini successori e dei vincoli temporali al trasferimento — in particolare quando una delle sedi sia stata acquisita di recente per concorso.



Avv Aldo Lucarelli

Diritto per la Farmacia

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Riferimenti essenziali: R.D. 1265/1934, art. 112; L. 475/1968, art. 12; L. 362/1991, artt. 7-8; L. 124/2017, art. 1, commi 157-158; D.Lgs. 218/2023; Corte cost. n. 11/2020; Cons. Stato, Sez. III, n. 10228/2025 (R.G. 8758/2024).



Contributo a finalità informativa e ricostruttiva non costituisce consulenza

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