Successione della farmacia tra quote ed azienda
- Avv Aldo Lucarelli
- 3 ore fa
- Tempo di lettura: 5 min
La successione mortis causa di una farmacia rappresenta una delle fattispecie più complesse del diritto successorio, poiché intreccia le regole civilistiche sulla comunione ereditaria con la disciplina pubblicistica e professionale propria del settore farmaceutico.
Attraverso alcune recenti pronunce, tra cui Cass. 24361/2023, Cass. 2505/2022 e Cass. 10756/2019, la Suprema Corte di Cassazione ha delineato i confini interpretativi di due profili centrali: da un lato, la gestione della farmacia caduta in comunione ereditaria; dall’altro, i criteri di valutazione del bene in sede di divisione e collazione.
1. Proprietà e gestione della farmacia: la posizione dell’erede farmacista
Il primo principio affermato dalla giurisprudenza riguarda la distinzione tra titolarità patrimoniale dell’azienda-farmacia e gestione professionale dell’attività.
Alla morte del titolare, la proprietà della farmacia entra nella comunione ereditaria tra tutti i coeredi, legittimi o testamentari, indipendentemente dal possesso dei requisiti professionali. Tuttavia, l’esercizio concreto dell’attività e la gestione commerciale possono competere soltanto al coerede, o ai coeredi, in possesso dei requisiti di legge, ossia laurea in farmacia e iscrizione all’albo.
Questa distinzione assume rilievo decisivo nella stima del bene ai fini della divisione ereditaria.
Secondo Cass. 24361/2023, occorre avere riguardo al valore della farmacia al momento dell’apertura della successione, tenendo conto dell’apporto riferibile al solo coerede farmacista che abbia proseguito l’attività.
Leggi pure
Ne deriva che, nella valutazione complessiva del bene, deve essere isolato e scomputato il valore economico derivante dall’attività professionale e dalle capacità gestionali del coerede farmacista.
Gli altri coeredi, infatti, non possono beneficiare dell’incremento di valore generato dal lavoro esclusivo del coerede professionista.
2. Il conguaglio ereditario e il regime degli interessi
Quando, in sede di divisione, la farmacia viene assegnata interamente al coerede farmacista, sorge a suo carico l’obbligo di liquidare in denaro le quote spettanti agli altri condividenti mediante conguaglio.
Leggi pure
La Cassazione, con la sentenza n. 24361/2023, ha qualificato tale conguaglio come debito di valore. Esso sorge al momento dello scioglimento della comunione e deve essere calcolato tenendo conto della rivalutazione monetaria.
Quanto agli interessi, la Corte ha precisato che non sono dovuti gli interessi compensativi sulla somma rivalutata del conguaglio quando i coeredi non abbiano avuto il possesso e il godimento comune della farmacia.
In tale ipotesi, i coeredi esclusi dalla gestione conservano soltanto il diritto al rendiconto, con riferimento ai frutti e agli utili netti generati dall’attività, nonché, eventualmente, il diritto agli interessi corrispettivi sulle somme dovute a tale titolo.
3. Donazioni in vita e collazione: quote societarie e azienda
Un ulteriore profilo rilevante riguarda le donazioni effettuate in vita dal titolare della farmacia in favore dei propri discendenti.
-leggi pure
In sede di collazione, ossia nel momento in cui figli e coniuge conferiscono nell’asse ereditario quanto ricevuto in donazione dal defunto, la Cassazione impone di distinguere con precisione l’oggetto del trasferimento originario.
La cessione di quote societarie deve essere tenuta distinta dalla cessione d’azienda.
Le quote di società titolare di farmacia sono considerate beni mobili e sono soggette alla disciplina dell’art. 750 c.c. Esse attribuiscono un diritto personale di partecipazione alla vita societaria, e non un diritto reale sul patrimonio della società, che rimane distinto dalle persone dei soci.
Leggi pure
Tuttavia, ai fini della valutazione delle quote al momento dell’apertura della successione, non si può prescindere dal patrimonio sociale. La stima deve quindi considerare le componenti del patrimonio societario, compreso il valore dell’azienda farmaceutica sottostante, l’avviamento e la futura redditività dell’impresa.
Leggi pure
Diverso è il caso della donazione dell’azienda o della quota d’azienda riferita a una farmacia individuale. In tale ipotesi trova applicazione l’art. 746 c.c., poiché la quota d’azienda rappresenta la misura della contitolarità del diritto reale sulla universitas rerum dei beni di cui essa si compone.
Leggi pure
Ne consegue che, ove si proceda per imputazione, la valutazione deve riguardare il valore dell’azienda come complesso organizzato unitario al momento dell’apertura della successione, e non il valore delle singole cose che la compongono, come arredi, merci o altri beni.
4. I principi affermati dalla Cassazione
La giurisprudenza della Suprema Corte offre un quadro interpretativo chiaro per la gestione ereditaria della farmacia.
Leggi pure
Da un lato, viene tutelato il coerede farmacista, riconoscendo il valore economico del suo apporto professionale e impedendo che il conguaglio dovuto agli altri coeredi sia gravato da interessi compensativi non dovuti.
Dall’altro lato, vengono fissati criteri rigorosi per la valutazione delle donazioni pregresse, distinguendo tra quote societarie e azienda, ma imponendo comunque una stima coerente con il reale valore economico della farmacia.
Leggi pure
In particolare, Cass. 24361/2023 ha affermato che, in tema di successione mortis causa, quando nell’asse ereditario sia compresa una farmacia, occorre distinguere la proprietà, che rimane in comune tra i coeredi fino alla divisione, dalla gestione, che compete a chi sia in possesso dei requisiti di legge. Tale distinzione impone di considerare, nella stima del bene, l’apporto riferibile al solo coerede farmacista, assumendo rilievo il valore della farmacia al momento dell’apertura della successione.
Leggi pure
La stessa pronuncia ha inoltre chiarito che l’obbligo di conguaglio a carico dell’assegnatario costituisce debito di valore, sorto all’atto dello scioglimento della comunione. Su tale somma rivalutata non sono dovuti interessi compensativi quando i coeredi non abbiano avuto il possesso e il godimento comune della farmacia, restando salvo il diritto al rendiconto dei frutti e, se del caso, agli interessi corrispettivi sulle somme dovute.
Con l’ordinanza n. 2505/2022, la Cassazione ha invece precisato che In tema di collazione, la cessione di quote societarie va tenuta distinta da quella d'azienda, atteso che, mentre la prima è soggetta alla disciplina propria della collazione dei beni mobili ex art. 750 c.c., in quanto attribuisce un diritto personale di partecipazione alla vita societaria e non un diritto reale sul patrimonio societario, distinto dalle persone dei soci, sebbene, ai fini della valutazione delle quote ai sensi dell'art. 2289 c.c., debba aversi riguardo alle varie componenti del patrimonio societario, oltreché al valore di avviamento e della futura redditività dell'impresa, la seconda è, invece, soggetta alle modalità previste per i beni immobili, ex art. 476 c.c., in quanto rappresenta la misura della contitolarità del diritto reale sulla "universitas rerum" dei beni di cui si compone, sicché, ove si proceda per imputazione, deve tenersi conto del valore dell'azienda, quale complesso organizzato, e non di quello delle singole cose.
Infine, Cass. 10756/2019 ha ribadito che la collazione della quota di azienda, rappresentando la misura della contitolarità del diritto reale sulla universitas rerum, deve essere compiuta secondo le modalità previste dall’art. 746 c.c. per gli immobili. Pertanto, ove si proceda per imputazione, occorre considerare il valore dell’azienda come complesso organizzato al tempo dell’apertura della successione, e non il valore delle singole cose che la compongono.

La successione della farmacia come azienda ed i rapporti tra coeredi sono aspetti delicati che intrecciano profondamente problematiche successorie da questioni più prettamente operative gestionali della farmacia vista come azienda ed in tale ottica devono essere gestite.
Avv Aldo Lucarelli





















Commenti