La soppressione della farmacia succursale nel caso di revisione della pianta organica
- Avv Aldo Lucarelli
- 13 ore fa
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A chi compete l’istituzione di una farmacia succursale?
E quale è il rapporto con la revisione della pianta organica Comunale?
A seguito della modifica dell’art. 2, Legge 2 aprile 1968 n. 475, attuata dall’art. 11,
D.L. 24 gennaio 2012 n. 1, conv. in Legge 24 marzo 2012 n. 27, il potere
d’individuazione delle nuove sedi farmaceutiche e della loro localizzazione è passato
dalle Regioni ai Comuni.
La scelta del legislatore statale di attribuire ai Comuni il compito d’individuare le zone
in cui collocare le farmacie risponde all’esigenza di assicurare un ordinato assetto del
territorio corrispondente agli effettivi bisogni della collettività: l’art. 11, comma 1, lett.
c), d.l. n. 1 del 2012 fa riferimento, infatti, alla finalità di assicurare un’equa
distribuzione sul territorio, tenendo altresì conto dell’esigenza di garantire
l’accessibilità del servizio farmaceutico anche a quei cittadini residenti in aree
scarsamente abitate (cfr. T.A.R. Lazio – Roma, sez. II, 23 febbraio 2017, n. 2773).
Le farmacie succursali rientrano nella pianta organica? No
La più recente giurisprudenza -correttamente richiamata dalla ricorrente e che il
Collegio recepisce e fa propria- ha nondimeno precisato che della pianta organica non
fanno parte le farmacie succursali, che sono invece legate ad esigenze transeunti
(potenzialmente diverse di anno in anno).
La disposizione contenuta nell’art. 116 del T.U. 27 luglio 1934 n. 1265, che consente
l’istituzione di farmacie succursali nelle "stazioni di cura", intese estensivamente
come tutte le località in cui in determinate stagioni dell’anno vi è un particolare
afflusso di popolazione non residente, non è inserita, infatti, fra quelle che regolano la
formazione della pianta organica - che ha come base di riferimento la popolazione
residente e non quella stagionale - e configura, pertanto, un provvedimento che viene
preso discrezionalmente caso per caso.
Il carattere stagionale della farmacia succursale
Le finalità alle quali sono destinate le farmacie
succursali sono meramente integrative e complementari rispetto a quelle
istituzionalmente proprie della pianta organica delle farmacie ordinarie, nel senso che
all’assistenza farmaceutica aggiuntiva a carattere stagionale può farsi ricorso
esclusivamente se e dove esista un afflusso di popolazione non residente tale da
rendere inadeguata la rete distributiva ordinaria, siccome ragguagliata ex lege alle
esigenze della sola popolazione residente (così Cons. Stato, sez. III, 23 dicembre 2024,
n. 10351).
A chi compete l’istituzione della farmacia succursale?
E quindi a chi compete la revoca della farmacia succursale?
Può il comune interferire sulle farmacie succursali ?
Sul piano dell’allocazione delle competenze, tanto comporta che “l’istituzione delle
succursali - e quindi la loro revoca - sono di competenza della Regione e pertanto le
farmacie succursali possono essere soppresse soltanto con analogo provvedimento
adottato a seguito di una valutazione ampiamente discrezionale e, dunque, con una
procedura uguale e contraria a quella posta in essere per la loro istituzione” (Cons.
Stato, sez. III, 29 settembre 2025, n. 7578).
La Competenza é della Regione cosi come le farmacie succursali NON rientrano nelle prerogative comunali delle piante organiche perché hanno finalità differenti.

Pertanto giacché, come confermato anche dalla nota assessoriale acquisita al compendio istruttorio, la succursale estiva
in località affidata alla ricorrente, è stata istituita con atto regionale,
per la regola del contrarius actus la sua soppressione con delibera imputabile sul piano
soggettivo al Comune è affetta da incompetenza.
(Tar Catania 1655/2026)
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Avv Aldo Lucarelli



















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