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FARMA DIRITTO
I CASI AFFRONTATI DALL'AVVOCATO
ALDO LUCARELLI

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La soppressione della farmacia succursale nel caso di revisione della pianta organica


A chi compete l’istituzione di una farmacia succursale?
E quale è il rapporto con la revisione della pianta organica Comunale?

A seguito della modifica dell’art. 2, Legge 2 aprile 1968 n. 475, attuata dall’art. 11,

D.L. 24 gennaio 2012 n. 1, conv. in Legge 24 marzo 2012 n. 27, il potere

d’individuazione delle nuove sedi farmaceutiche e della loro localizzazione è passato

dalle Regioni ai Comuni.


La scelta del legislatore statale di attribuire ai Comuni il compito d’individuare le zone

in cui collocare le farmacie risponde all’esigenza di assicurare un ordinato assetto del

territorio corrispondente agli effettivi bisogni della collettività: l’art. 11, comma 1, lett.

c), d.l. n. 1 del 2012 fa riferimento, infatti, alla finalità di assicurare un’equa

distribuzione sul territorio, tenendo altresì conto dell’esigenza di garantire

l’accessibilità del servizio farmaceutico anche a quei cittadini residenti in aree

scarsamente abitate (cfr. T.A.R. Lazio – Roma, sez. II, 23 febbraio 2017, n. 2773).



Le farmacie succursali rientrano nella pianta organica? No


La più recente giurisprudenza -correttamente richiamata dalla ricorrente e che il

Collegio recepisce e fa propria- ha nondimeno precisato che della pianta organica non

fanno parte le farmacie succursali, che sono invece legate ad esigenze transeunti

(potenzialmente diverse di anno in anno).



La disposizione contenuta nell’art. 116 del T.U. 27 luglio 1934 n. 1265, che consente

l’istituzione di farmacie succursali nelle "stazioni di cura", intese estensivamente

come tutte le località in cui in determinate stagioni dell’anno vi è un particolare

afflusso di popolazione non residente, non è inserita, infatti, fra quelle che regolano la

formazione della pianta organica - che ha come base di riferimento la popolazione

residente e non quella stagionale - e configura, pertanto, un provvedimento che viene

preso discrezionalmente caso per caso.



Il carattere stagionale della farmacia succursale


Le finalità alle quali sono destinate le farmacie

succursali sono meramente integrative e complementari rispetto a quelle

istituzionalmente proprie della pianta organica delle farmacie ordinarie, nel senso che

all’assistenza farmaceutica aggiuntiva a carattere stagionale può farsi ricorso

esclusivamente se e dove esista un afflusso di popolazione non residente tale da

rendere inadeguata la rete distributiva ordinaria, siccome ragguagliata ex lege alle

esigenze della sola popolazione residente (così Cons. Stato, sez. III, 23 dicembre 2024,

n. 10351).


A chi compete l’istituzione della farmacia succursale?


E quindi a chi compete la revoca della farmacia succursale?


Può il comune interferire sulle farmacie succursali ?


Sul piano dell’allocazione delle competenze, tanto comporta che “l’istituzione delle

succursali - e quindi la loro revoca - sono di competenza della Regione e pertanto le

farmacie succursali possono essere soppresse soltanto con analogo provvedimento

adottato a seguito di una valutazione ampiamente discrezionale e, dunque, con una

procedura uguale e contraria a quella posta in essere per la loro istituzione” (Cons.

Stato, sez. III, 29 settembre 2025, n. 7578).


La Competenza é della Regione cosi come le farmacie succursali NON rientrano nelle prerogative comunali delle piante organiche perché hanno finalità differenti.


Pertanto giacché, come confermato anche dalla nota assessoriale acquisita al compendio istruttorio, la succursale estiva

in località affidata alla ricorrente, è stata istituita con atto regionale,

per la regola del contrarius actus la sua soppressione con delibera imputabile sul piano

soggettivo al Comune è affetta da incompetenza.

(Tar Catania 1655/2026)


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Avv Aldo Lucarelli


 
 
 

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