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Farmacia Succursale, cosa accade con l'apertura di una nuova sede da Concorso Straordinario?



Il caso prospettato riguarda quella situazione per la quale nel Comune di riferimento, ove siano già presenti alcune Farmacie, o vi sia un'unica farmacia, ed una farmacia succursale, operante nel periodo estivo, venga a sopraggiungere, all'esito del Concorso Straordinario, o all'esito di un Concorso Ordinario Farmacie, la nuova sede, quella che per intenderci, il Comune aveva richiesto anni addietro e che finalmente giunge, arrivando, prima della scadenza delle graduatorie concorsuali alla tanto attesa apertura.

In tali casi non è affatto infrequente che il "territorio" della nuova farmacia sia presenziato da un dispensario farmaceutico, o ancor peggio da una farmacia succursale, impiegata per far fronte a quell'innalzamento di domanda dovuto all'afflusso turistico, ad esempio dei mesi estivi, o invernali, a seconda della zona.


Della questione della sorte dei dispensari ci siamo già occupati in altri post, qui consultabili, e che per estrema brevità riassumo nella definizione, "finché morte non ci separi", nel senso che la sorte del dispensario potrebbe essere scritta, ove però vengano rispettate alcune previsioni, e quindi 1) che la nuova sede arrivata dal Concorso fosse ivi stata immessa proprio per far fronte alla insufficienza del servizio farmaceutico, sopperito medio tempo dal dispensario, con tanto di delibere ad hoc, 2) che il dispensario non assolva anche o oltre, ad altri compiti, come ad esempio casi eccezionali o emergenziali o ancora turistici. Si veda il caso dei dispensari per eventi sismici, dispensari eccezionali contemplati da disposizioni regionali, si veda il caso Toscana o Campania, dispensari per far fronte a determinate esigenze peculiari. (il noto art. 54 bis Campano).

Ed è quindi il caso di analizzare che altri casi particolari previsti dalla legislazione statale sono, com'è noto, quello dell'istituzione di una ulteriore sede farmaceutica in deroga al criterio demografico (art. 104), quello della farmacia succursale (art. 116) e quello del dispensario farmaceutico appena richiamato.

Tali previsioni derogatorie dimostrano, fra l'altro, che il criterio del rapporto numerico

non è un dogma intangibile in senso assoluto. È evidente l'affinità (ovviamente non l'identità) fra la proiezione e le figure della farmacia "topografica", della succursale, e del dispensario.