il Trasferimento è un momento cruciale della vita della #farmacia.
Puo' accadere, anzi spesso accade che il luogo ove è ubicata la farmacia non sia piu' idoneo all'uso per il quale era stato scelto anni addietro.
Anzi, l'innalzamento vertiginoso dei servizi offerti, (Covid Tamponi e lo sviluppo della c.d. "farmacia dei servizi") rende sempre piu' frequente la necessità di trasferimento in nuovi locali, oppure in zone piu' idonee del proprio Comune.
Per il trasferimento dei locali della farmacia nell’ambito della stessa sede farmaceutica, il titolare della farmacia, deve presentare domanda di autorizzazione al Sindaco del proprio Comune.. La domanda viene pubblicata all’Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi, con richiesta di dare ricezione alla UOS Farmacia Territoriale dell’avvenuta affissione o di eventuali opposizioni all’istanza.
Il trasferimento infatti puo' portare a questioni problematiche inerenti le distanze..
Con il noto limite dei 200 metri dalla soglia del locale, calcolati secondo il criterio della via pedonale piu' breve e senza incorrere in manovre pericolose, quindi nel rispetto della sicurezza.
A seguito di presentazione di istanza presso il Comune, il farmacista richiedente dovrà presentare la stessa domanda anche Farmaceutico dell’Azienda ASL di competenza.
Ai sensi della legge 2 aprile 1968 n. 475, art. 1 comma 5, cosi come modificata dalla . 362/91, la domanda di trasferimento di farmacia in un altro locale nell’ambito della sede di pertinenza, deve essere pubblicata per quindici giorni consecutivi nell’albo dell’Unità Sanitaria Locale ed in quello del Comune ove ha sede la farmacia.