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Farmacia: il trasferimento dal centro alla periferia, e spunta il dispensario o una sede in deroga?

il Trasferimento è un momento cruciale della vita della #farmacia.


Puo' accadere, anzi spesso accade che il luogo ove è ubicata la farmacia non sia piu' idoneo all'uso per il quale era stato scelto anni addietro.


Anzi, l'innalzamento vertiginoso dei servizi offerti, (Covid Tamponi e lo sviluppo della c.d. "farmacia dei servizi") rende sempre piu' frequente la necessità di trasferimento in nuovi locali, oppure in zone piu' idonee del proprio Comune.


Per il trasferimento dei locali della farmacia nell’ambito della stessa sede farmaceutica, il titolare della farmacia, deve presentare domanda di autorizzazione al Sindaco del proprio Comune.. La domanda viene pubblicata all’Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi, con richiesta di dare ricezione alla UOS Farmacia Territoriale dell’avvenuta affissione o di eventuali opposizioni all’istanza.


Il trasferimento infatti puo' portare a questioni problematiche inerenti le distanze..


Con il noto limite dei 200 metri dalla soglia del locale, calcolati secondo il criterio della via pedonale piu' breve e senza incorrere in manovre pericolose, quindi nel rispetto della sicurezza.


A seguito di presentazione di istanza presso il Comune, il farmacista richiedente dovrà presentare la stessa domanda anche Farmaceutico dell’Azienda ASL di competenza.


Ai sensi della legge 2 aprile 1968 n. 475, art. 1 comma 5, cosi come modificata dalla . 362/91, la domanda di trasferimento di farmacia in un altro locale nell’ambito della sede di pertinenza, deve essere pubblicata per quindici giorni consecutivi nell’albo dell’Unità Sanitaria Locale ed in quello del Comune ove ha sede la farmacia.





Il responsabile della ASL ricevuti tutti i documenti necessari, preso atto che nulla oppone all’istanza di variazione trasferimento dei locali, e verificato l’attestazione dell’idoneità

dei locali, predispone visita ispettiva ai sensi dell’art. 111 del R.D. 1254/34 e invia copia del verbale al Sindaco del Comune.


E quindi L’autorizzazione al trasferimento viene rilasciata subordinatamente al buon esito di detta ispezione.


Il Comune, presa visione di quanto presentato, notifica l’atto di trasferimento dei locali al farmacista richiedente, tramite decreto autorizzativo (originale) in bollo, e invia al servizio farmaceutico di competenza il secondo originale del decreto autorizzativo.

La Commissione Ispettiva della ASL effettua poi una seconda ispezione per accertare che la farmacia si presenti in regola sotto il profilo sanitario e sia in grado di proseguire la propria attività con piena garanzia di buon esercizio.


La discrezionalità del Comune è limitata. Lo stesso infatti non potrà negare il trasferimento ove la domanda sia rivolta dal Farmacista all'interno della propria zona di pertinenza, ed il locale indicato per il trasferimento sia in grado da soddisfare le esigenze degli abitanti di detta zona. Da tale assunto deriva che il Comune potrebbe effettuare una istruttoria ad hoc al fine di verificare l'accesso dei residente della zona al servizio farmaceutico, e valutare la qualità dello stesso.


Non è infrequente però che Comuni di piccole dimensioni "reagiscano" alla istanza di trasferimento del Farmacista (a volte unico) nel Comune, con la richiesta di un dispensario farmaceutico nel centro storico, o di una farmacia secondaria, ove venga lasciato sprovvisto del servizio il centro storico, seppure semi disabitato. E' il caso dei Comuni nei quali dal centro si migri in zone a maggiore afflusso di traffico.

In tali casi si sono aperti contenziosi - lunghi - in cui si è dibattuto sulla legittimità dell'attività posta in essere dal Comune avverso il farmacista del paese che abbia spostato i locali.

E quindi se da una parte la discrezionalità del Comune avverso l'istanza di trasferimento del Farmacista è limitata, dall'altro lato si assiste ad una "reazione" dell'ordinamento contro le fughe dai Centri Storici Comunali.























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