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Farmacista e Medico non si incontrano quasi mai, nemmeno in una Srl? Dipenderà dallo Statuto.

Avrebbe potuto un Medico esercitare anche indirettamente attività di farmacista?

Chiesta in tal modo appariva una domanda infondata, ma forse se avessimo chiesto


Puo' una società gestire sia una attività clinica che una farmacia?

A questa seconda domanda molti non avrebbero saputo dare una risposta visto che poi nella pratica non sarebbe difficile per una società gestire contemporaneamente una clinica, una RsA ed appunto una farmacia.


Oggi possiamo dire che non è possibile in via generale una risposta univoca ed automatica.


La normativa che tutti noi conosciamo infatti prescrive che il conseguimento di più lauree e diplomi dà diritto all'esercizio cumulativo delle corrispondenti professioni o arti sanitarie, eccettuato l'esercizio della farmacia che non può essere cumulato con quello di altre professioni o arti sanitarie.


Tale norma deve essere letta in collegamento con altre disposizioni (170 e 171 del Testo Unico) che vietano al medico ed al farmacista la possibilità di ricevere denaro per favorire la vendita e la prescrizione di farmaci... e con gli articoli 7 co. 2 ed 8 della Legge 362 del 1991.



incompatibilità medico farmacista la risposta del Consiglio di Stato, a cura dell'avv. aldo lucarelli
Srl e Farmacia, La società che esercita attività medica è incompatibile come fosse una persona.

Ecco quindi che punto cruciale attiene al rapporto tra la clinica privata e i medici che in essa (e per essa) svolgono la loro attività. Rapporto di natura contrattuale da cui scaturisce anche una connessione in tema di responsabilità tra struttura e medico in essa operante.


Da tali considerazioni per la Giustizia amministrativa l’insieme di queste considerazioni debbono quindi condurre a ritenere che anche una persona giuridica, in particolare una clinica privata, possa considerarsi esercitare, nei confronti dei propri assistiti, la professione medica ai fini della previsione di cui all’art. 7, comma 2, secondo periodo, della l. 362/1991.


Va precisato ancora che per la Giustizia Amministrativa non si tratta di dare corso ad interpretazioni estensive o analogiche di cause o regole escludenti tassative, quanto, piuttosto, di privilegiare un’interpretazione funzionale e sistematica.


..con la ratio ispiratrice della veduta regola di incompatibilità che mira ad evitare commistioni di interessi “tra medici che prescrivono medicine e farmacisti interessati alla vendita, in un'ottica di tutela del diritto alla salute di rango costituzionale”.


La ratio, quella originaria, riconosciuta anche da Corte cost. n. 275/2003 – è quella di “evitare eventuali conflitti di interesse, che possano ripercuotersi negativamente sullo svolgimento del servizio farmaceutico e, quindi, sul diritto alla salute” e,- come si è visto, ha sempre caratterizzato la disciplina in materia, come una delle sue costanti o invarianti, attraversando le diverse “stagioni” della regolazione pubblica delle farmacie. Ciò è dimostrato anche dalle disposizioni penali che ancora puniscono il cd. reato di comparaggio, ossia l’accordo tra medici e farmacisti volti ad agevolare la diffusione di specialità medicinali o di altri prodotti ad uso farmaceutico (artt. 170 ss del r.d. 1265/1934), come anche dalle previsioni del codice deontologico medico.


Sul primo versante, il consentire ad una casa di cura, che offre prestazioni mediche composite e nel cui ambito si prescrivono medicinali, di partecipare ad una società che ha la titolarità di una farmacia e che come tale dispensa e rivende medicinali previa prescrizione medica, finirebbe per rendere possibile una integrazione verticale di beni ed attività con una potenziale confusione di ruoli tra domanda ed offerta, passibile di determinare privilegi ed abusi di posizione, oltre che conflitti di interesse. Il secondo versante invece avrebbe solo riflessi sulla spesa farmaceutica.


Una volta rinvenuto nella fattispecie in esame l’elemento dell’esercizio della professione medica, ne consegue che sussiste l’incompatibilità di cui all’art. 7, comma 2, secondo periodo, nel senso che la casa di cura non può avere partecipazioni in una società titolare dell’esercizio della farmacia.


Quindi se l'incompatibilità sussiste, non è possibile giungere ad una risposta univoca, in quanto l'ampio ventaglio di possibilità offerte dalle formule del diritto societario, quote maggioritarie, minoritarie, patti sociali di controllo, direzione e coordinamento, e via dicendo, non consento una risposta univoca tesa dare un'unica valutazione.

Ecco quindi che il Consiglio di Stato nella propria adunanza plenaria, dopo aver riassunto la normativa prescrive che, il tutto è rimesso al prudente apprezzamento dell'amministrazione a cui le società dovranno comunicare lo statuto e quindi in concreto le regole di amministrazione di detta società.




Consiglio di Stato adunanza plenaria n. 5 del 14 aprile 2022:
"Non è possibile offrire in questa sede soluzioni all’insegna dell’automatismo, apparendo imprescindibile la valutazione del singolo caso rimessa al prudente apprezzamento dell’amministrazione cui non a caso va comunicato, a norma dell’art. 8, comma 2, della l. 362/1991, lo statuto della società titolare della farmacia e “ogni successiva variazione, ivi incluse quelle relative alla compagine sociale”.

Estratto dal CdS 5/22

a cura di Aldo Lucarelli.

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