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Immagine del redattoreAvv Aldo Lucarelli

Farmacia: Ampliamento e locali non attigui.

Ci è stato chiesto se è possibile con una unica autorizzazione per sede farmaceutica aprire dei locali contigui in ampliamento di quelli principali.


Puo' una farmacia aumentare lo spazio a propria disposizione per far fronte a necessità operative sorte successivamente all'apertura?

Ed anche:


Puo' una farmacia aumentare lo spazio a propria disposizione in spazi NON contigui per far fronte a specifiche attività?


La risposta alle due domane non è scontata..



Infatti mentre nel primo caso l'autorizzazione all'apertura di spazi già operativi è presente per una sede giá allestita che sarebbe oggetto di ampliamento, previo parere favore ed ispezione ASL (art. 111 TULS), ed all'interno della propria zona di competenza prevista in pianta organica; infatti ogni modifica che comporti ampliamento e/o variazione destinazione d'uso dei locali della farmacia indicati nel provvedimento di autorizzazione deve essere autorizzato dal Servizio farmaceutico, previa consegna della planimetria, ed ispezione,




nel secondo caso, la possibilità di utilizzare locali NON contigui, ovvero non annessi puo' andare incontro alla problematiche inerenti da una parte l'autorizzazione all'apertura e dall'altro, il problema delle distanze e della pianta organica, con possibile simulazione di una doppio esercizio, chiaramente vincolato all'unicità dell'autorizzazione, col rischio quindi di essere un atto simulato, o nel caso peggiore in frode alla legge.


Farmacia, é possibile l'ampliamento?


E' opportuno infatti segnalare che di recente (Aprile 2022) il Consiglio di Stato ha ammesso la legittimità dell'apertura in spazi non contigui alla Farmacia, MA nel limitato presupposto che l'autorizzazione Comunale fosse concessa alla Farmacia “autorizzando, nei suddetti locali, esclusivamente l’espletamento delle attività di vendita parafarmaci, prenotazioni CUP ed eventuali futuri servizi nel rispetto della vigente normativa in materia di “Farmacia dei Servizi” in premessa richiamata”, quindi di servizi extra non rientranti nella vendita dei farmaci.


La motivazione utilizzata dal Comune, che in tale caso ha legittimato un ampliamento non contiguo, non è stata censurata dal Consiglio di Stato, a nostro avviso, non tanto perché era concessa la dislocazione in uno spazio, bensì perché, nell'ampliamento "l’esercizio di cui trattasi, piuttosto che integrare una nuova farmacia, aveva dato luogo ad un’ulteriore e diversa attività commerciale, volta esclusivamente alla attività di vendita parafarmaci, prenotazioni CUP ed eventuali servizi tra quelli individuati dalla l. n. 69 del 2009."



Quindi possiamo concludere escludendo, per la seconda domanda prospettata, la legittimità di succursali di farmacia che non siano quelle previste dall'art. 116 del Testo Unico.

Ed invece, il Trasferimento..


Per il trasferimento dei locali della farmacia nell’ambito della stessa sede farmaceutica, il titolare della farmacia, deve presentare domanda di autorizzazione al Sindaco del proprio Comune.. La domanda viene pubblicata all’Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi, con richiesta di dare ricezione alla UOS Farmacia Territoriale dell’avvenuta affissione o di eventuali opposizioni all’istanza.


Il trasferimento infatti puo' portare a questioni problematiche inerenti le distanze..


A seguito di presentazione di istanza presso il Comune, il farmacista richiedente dovrà presentare la stessa domanda anche Farmaceutico dell’Azienda ASL di competenza.


Ai sensi della legge 2 aprile 1968 n. 475, art. 1 comma 5, cosi come modificata dalla . 362/91, la domanda di trasferimento di farmacia in un altro locale nell’ambito della sede di pertinenza, deve essere pubblicata per quindici giorni consecutivi nell’albo dell’Unità Sanitaria Locale ed in quello del Comune ove ha sede la farmacia.


Il responsabile della ASL ricevuti tutti i documenti necessari, preso atto che nulla oppone all’istanza di variazione trasferimento dei locali, e verificato l’attestazione dell’idoneità

dei locali, predispone visita ispettiva ai sensi dell’art. 111 del R.D. 1254/34 e invia copia del verbale al Sindaco del Comune.


E quindi L’autorizzazione al trasferimento viene rilasciata subordinatamente al buon esito di detta ispezione.


Il Comune, presa visione di quanto presentato, notifica l’atto di trasferimento dei locali al farmacista richiedente, tramite decreto autorizzativo (originale) in bollo, e invia al servizio farmaceutico di competenza il secondo originale del decreto autorizzativo.

La Commissione Ispettiva della ASL effettua poi una seconda ispezione per accertare che la farmacia si presenti in regola sotto il profilo sanitario e sia in grado di proseguire la propria attività con piena garanzia di buon esercizio.


Prima di chiudere uno sguardo alle Farmacie Succursali che non vanno quindi confuse con le sedi aggiuntive di una farmacia esistente.



Farmacia, ampliamento e trasferimento, possibile anche in una sede non attigua alla principale? vediamolo con l'avvocato aldo lucarelli.
I locali della farmacia, ampliamento e trasferimento


Ed infatti le farmacie succursali sono altra cosa, e sono quelle previste dall'art. 116 del TULS, sono farmacie che restano aperte per un limitato periodo dell'anno, fissato nel decreto di autorizzazione, nelle stazioni di cura, dove si verificano rilevanti fluttuazioni stagionali della popolazione. La valutazione della necessità di aprire una farmacia succursale è affidata all'Autorità Sanitaria Locale e la gestione della farmacia viene affidata al vincitore del concorso pubblico al quale possono partecipare solo i farmacisti titolari delle farmacie presenti nel Comune (ove esistano più farmacie) o della Provincia, qualora nel Comune interessato esista una sola farmacia. In quest'ultimo caso però la farmacia può anche essere assegnata direttamente dall'Autorità Sanitaria al titolare dell'unica farmacia esistente presente nel Comune.


A parità di altre condizioni la farmacia viene assegnata al titolare della farmacia più vicina alla stazione di soggiorno e cura. .



La farmacia succursale deve avere un farmacista direttore responsabile (art. 120 del TULS) ed è soggetta a tutte le norme previste per le farmacie ordinarie.


Le farmacie succursali a loro volta vanno distinte dai dispensari farmaceutici, entrati nel nostro ordinamento con la L. 221/1968 di cui parliamo in altri Post.



1 Comment


professional.lucarelli
Aug 05, 2022

Come vi posso contattare? Ho due locali vicini non comunicanti e vorrei avere informazioni

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