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Farmacie: La Giunta Comunale e la perimetrazione delle farmacie.


Proponiamo un estratto di alcune sentenze della giustizia amministrativa che hanno analizzato la questione inerente i compiti ed i poteri dell'organo Giunta Comunale in relazione alla pianta organica comunale, e come una istruttoria amministrativa insufficiente porti a inficiare l'intera procedura programmatoria sul territorio.


Se è vero, infatti, che la Giunta comunale gode di ampia discrezionalità nella perimetrazione dei bacini di utenza delle sedi farmaceutiche e che le pertinenti decisioni possono essere sindacate solo se manifestamente irragionevoli (cfr. ex multis Cons. St., Sez. III, 12 febbraio 2015, n.749), è anche vero che le relative scelte localizzative devono, in ogni caso, fondarsi sulle più complete ed aggiornate acquisizioni istruttorie in ordine alla consistenza demografica del territorio comunale.




La garanzia di “una più capillare presenza sul territorio del servizio farmaceutico”, per come prevista dall’art.11, comma 1, d. l. 24 gennaio 2012, n.1 (convertito dalla legge 24 marzo 2012, n.27), esige, invero, che le piante organiche delle farmacie siano deliberate, in ossequio ai nuovi parametri stabiliti dalla suddetta disposizione, sulla base di informazioni esaurienti ed attuali circa la distribuzione in tutto il territorio comunale del fabbisogno inerente il servizio in questione.

In difetto dell’acquisizione istruttoria di tutti i dati statistici necessari a deliberare una zonizzazione informata e coerente con l’interesse generale alla più capillare distribuzione del servizio farmaceutico sul territorio, le scelte localizzative delle nuove sedi farmaceutiche, ancorchè connotate dall’ampia discrezionalità sopra ricordata, devono intendersi, in ogni caso, inficiate da una grave ed insanabile carenza informativa sulla situazione demografica e territoriale su cui è destinata incidere la perimetrazione dei bacini d’utenza delle sedi di nuova istituzione.

In coerenza con i parametri di giudizio appena tracciati, si deve, allora, rilevare l’illegittimità della citata delibera di Giunta, siccome adottata in assenza di acquisizioni istruttorie complete ed aggiornate sulla realtà demografica del Comune.


E quindi quale ruolo hanno i pareri dell'Ordine dei Farmacisti, e della ASL?


Ove la delibera di Giunta sia assunta in difetto della formale acquisizione, prescritta dall’art.1, comma 2, legge 2 aprile 1968, n.475, appare concretizzarsi il vizio di difetto di istruttoria, che, peraltro, si configura, nella specie, anche come violazione di legge, nella misura in cui l’adempimento istruttorio pretermesso è imposto dalla disposizione legislativa che regola il procedimento in esame.

L’omessa e tempestiva acquisizione degli avvisi obbligatori imposti dalla legge inficia, infatti, insanabilmente la deliberazione formalizzata dall’organo competente in mancanza del perfezionamento del relativo ed indefettibile segmento endoprocedimentale.


Sulla competenza della Giunta Comunale si cita la sentenza Cons. St., sez. III, 15 aprile 2014, n. 1828 secondo cui la competenza alla revisione delle piante organiche delle farmacie spetta alla Giunta (e non al Consiglio comunale), con l’evidente corollario che la successiva deliberazione di un organo incompetente non può in alcun modo valere a sanare i vizi che hanno inficiato la validità di quella adottata da quello competente.



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